Cassazione Civile, Ordinanza n. 27392/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento ha promosso azione per far dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., di atti dispositivi aventi ad oggetto certificati obbligazionari posti in essere dalla società poi fallita in favore di una società terza, per un importo complessivo di 400.000 euro. Il Tribunale ha accolto la domanda con riferimento a uno degli atti impugnati, ritenuto assorbente, e la Corte d'appello ha confermato. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme in tema di documenti e prova, sostenendo l'inutilizzabilità di documenti prodotti dalla curatela e contestando la natura probatoria di un allegato alla relazione del curatore; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2901 c.c., 66 l.f. e 2697 c.c., lamentando l'erronea valorizzazione della mancata contestazione dei documenti e la prova dell'esistenza, già alla data dell'atto, di debiti poi ammessi al passivo; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all'eventus damni e al relativo onere probatorio; 4) violazione degli artt. 2901 c.c., 66 l.f., 2697 c.c. e 115 c.p.c. per asserita insussistenza del consilium fraudis e inversione dell'onere della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, il terzo inammissibile e il quarto in parte inammissibile e in parte infondato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove documentali e testimoniali, escludendo che la mancata contestazione dei documenti potesse incidere sulla valutazione giudiziale del loro valore probatorio; ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto all'eventus damni, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la questione era stata comunque decisa nella motivazione complessiva della sentenza impugnata. Sul consilium fraudis ha affermato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto la conoscenza del pregiudizio da parte dell'acquirente, senza inversione dell'onere della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66 l.f.
richiamato come fondamento dell'azione esercitata dalla curatela per la tutela della massa dei creditori contro gli atti dispositivi del fallito
art. 2901 c.c.
richiamato quale azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che i requisiti dell'eventus damni e del consilium fraudis devono risultare provati e che la conoscenza del pregiudizio può essere accertata in fatto
art. 257 bis c.p.c.
invocato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la censura sia stata accolta
art. 2702 c.c.
invocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di efficacia probatoria dei documenti
art. 2709 c.c.
invocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di efficacia probatoria dei documenti
art. 2712 c.c.
invocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di efficacia probatoria dei documenti
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi relativi all'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non la valutazione dei documenti, rimessa al giudice
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare il potere-dovere del giudice di valutare direttamente le prove prodotte
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché una decisione emerge comunque dalla motivazione
art. 360 c.p.c.
richiamato quale norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
usato per dichiarare inammissibili i motivi che non riproducono in modo adeguato il contenuto degli atti o documenti richiamati
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria fallimentare o ordinaria, il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non vincola la valutazione del valore probatorio dei documenti, che resta riservata al giudice.
- La mancata contestazione di un documento non ne determina automaticamente l'efficacia probatoria: il giudice deve comunque apprezzarne il contenuto, eventualmente insieme ad altri elementi documentali e testimoniali.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove: le censure che mirano solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sono inammissibili.
- Il motivo di ricorso che denunci omessa pronuncia deve indicare con precisione il contenuto degli atti e dei motivi di merito rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per mancata specificità.
- L'eventus damni può risultare dalla prova che l'atto impugnato ha inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore, anche attraverso l'accertamento complessivo delle condizioni patrimoniali del disponente.
- Il consilium fraudis può essere accertato in fatto tramite le risultanze istruttorie, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova quando la corte ritenga positivamente provato il requisito soggettivo dell'azione revocatoria.
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