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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16278/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società committente di un appalto per il pagamento di contributi previdenziali riferiti a lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice per gli anni 2009-2010. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della società e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile anche all'INPS il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, e reputando non ritualmente proposta in appello la questione dell'interruzione del termine mediante verbale ispettivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 29 cit., sostenendo che il termine decadenziale non si applica alle pretese dell'ente previdenziale, soggette solo a prescrizione; con il secondo ha dedotto la violazione della stessa norma per avere la sentenza omesso di considerare l'atto interruttivo della prescrizione costituito dal verbale ispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo consolidato il principio secondo cui, nell'appalto di opere e servizi, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione anteriore alle modifiche del 2012, non si applica all'azione degli enti previdenziali verso il committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 5 del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, il termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto non si applica all'azione degli enti previdenziali nei confronti del committente, che resta regolata dalla prescrizione.

  • d.l. n. 5 del 2012

    Le modifiche introdotte non sono applicabili alla fattispecie esaminata, che è regolata dalla versione precedente della norma.

  • l. n. 35 del 2012

    La legge di conversione delle modifiche normative richiamate non incide sulla soluzione della controversia, riferita a disciplina anteriore.

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    Costituisce la disciplina dell'appalto e della responsabilità del committente richiamata come fondamento della pretesa contributiva.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto opera per le pretese dei lavoratori nei confronti del committente, ma non per le azioni promosse dagli enti previdenziali, che sono assoggettate al solo termine di prescrizione.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in modo univoco l'ambito applicativo di una norma, il giudice di merito deve attenersi a tale principio, pena la cassazione della decisione difforme.
  • Se la censura principale viene accolta per erronea applicazione del termine decadenziale, resta assorbita la doglianza relativa all'interruzione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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