Cassazione Penale, Sentenza n. 11095/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e concorso in estorsione aggravata (capo G) e contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; principale censura sul travisamento delle intercettazioni e sulla carenza motivazionale circa l'impiego del "metodo mafioso" e la destinazione della somma al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha accertato un vizio di travisamento della prova relativamente al capo G) (estorsione): il Tribunale del riesame aveva erratamente sommato il valore della partita di mobili (8.000 euro) con la somma in denaro proposta in alternativa, travisando il contenuto della intercettazione e incidendo sulla valutazione del profitto estorsivo. Inoltre la Corte ha ritenuto non adeguatamente motivata l'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, dovendosi dimostrare che la condotta abbia effettivamente agevolato l'associazione mafiosa con l'uso del metodo mafioso o finalità di vantaggio per il sodalizio. Per questi profili la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo G) e all'aggravante, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato rigettato (cioè la conferma della misura cautelare per la partecipazione all'associazione mafiosa permane).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso e le condizioni (forza d'intimidazione, vincolo associativo, assoggettamento e omertà) che, se impiegate, aggravano la condotta. La Corte richiede motivazione specifica che le condizioni previste siano state effettivamente utilizzate per commettere il reato.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante che opera quando il reato è commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o per agevolare l'attività dell'associazione. La Corte ha ritenuto la motivazione sul punto meramente assertiva e insufficiente.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione, travisamento della prova e insufficienza di motivazione; usate quale parametro per valutare la correttezza della motivazione impugnata.
art. 546 c.p.p., primo comma, lett. e)
Rilevante in tema di impugnazioni cautelari e motivazione, citata come riferimento procedurale nell'analisi dei vizi di motivazione.
art. 629 cod. pen. (e artt. 628, 629 commi richiamati)
Norme relative al delitto di estorsione: ai fini della sussistenza occorre valutare il carattere ingiusto del profitto e l'uso di violenza o minaccia; la quantificazione del profitto (somma richiesta) è elemento decisivo.
art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011
Riferimento al codice delle misure di prevenzione/discipline antiriciclaggio e assetti normativi collegati alle fattispecie di reato; citata nella contestazione originaria.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto di intercettazioni (es. sommatoria di valori quando sono alternative) può essere vizio decisivo e portare all'annullamento della decisione cautelare: le risultanze probatorie devono essere trasposte in modo neutro nel ragionamento del giudice.
- Per qualificare un reato come commesso con "metodo mafioso" o per applicare aggravanti legate all'associazione mafiosa occorre motivare puntualmente in che modo la condotta abbia sfruttato la forza di intimidazione o abbia effettivamente avvantaggiato il sodalizio; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Dopo l'annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può rivalutare le prove e giungere a una decisione analoga purché segua un percorso argomentativo non identico a quello censurato e colmi le lacune indicate dalla Cassazione.
- In materia di misure cautelari, gli elementi probatori che incidono sul carattere ingiusto del profitto (nel reato di estorsione) sono altamente rilevanti: errori nella quantificazione o nella interpretazione di offerte/controproposte possono compromettere la sussistenza stessa del reato.
- Un esito parziale favorevole al ricorrente è possibile: la Cassazione può annullare solo parti del provvedimento (es. su un capo di imputazione o su un'aggravante) e rinviare per nuovo esame, lasciando in piedi il resto dell'ordinanza.
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