Circolare numero 12 del 02-02-2012
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.I.A.D.E.L. sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2011 tra INPS e F.I.A.D.E.L. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Sono disciplinati soggetti interessati, modalità di rilascio e revoca delle deleghe, percentuali di contribuzione, obblighi di versamento delle sedi INPS, costo del servizio e profili di responsabilità. Vengono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-F.I.A.D.E.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-F.I.A.D.E.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2011 tra INPS e F.I.A.D.E.L. per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Il documento chiarisce i soggetti interessati, le modalità operative per deleghe e revoche, i criteri di calcolo delle trattenute, gli obblighi di versamento delle sedi INPS e le relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono aderire al sistema di trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
I contributi associativi sono versati a favore della F.I.A.D.E.L. attraverso trattenuta sulla prestazione, nel rispetto dell’art. 18 della legge n. 223 del 1991.
Delega e modalità di acquisizione
La trattenuta può essere effettuata solo in presenza di una delega espressa. La delega:
- è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione;
- deve essere sottoscritta dal lavoratore;
- deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della F.I.A.D.E.L. è "4001".
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore interessato, l’INPS cessa di effettuare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la revoca o modifica si riferisce.
Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore con cui manifesta la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve procedere quanto prima all’acquisizione della revoca. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo e versamenti alla F.I.A.D.E.L.
La misura del contributo da trattenere deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti.
La F.I.A.D.E.L. ha comunicato le seguenti percentuali:
- 2% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti: CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. Contestualmente devono mettere a disposizione della F.I.A.D.E.L. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Costo del servizio, responsabilità e durata della convenzione
La F.I.A.D.E.L. si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per singola delega.
L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione, la F.I.A.D.E.L. può recedere entro 60 giorni.
La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e la F.I.A.D.E.L., nonché alle vicende ad esso relative. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione sindacale, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di sottoscrizione.
Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti consequenziali. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. Per giusta causa è prevista la disdetta da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi. La sede legale della F.I.A.D.E.L. è indicata in Via Goito n. 17, 00185 Roma. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente il cui IBAN sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla F.I.A.D.E.L. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/288, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/288, per l’accreditamento alla F.I.A.D.E.L. dei contributi associativi;
- GPA 11/288, per la rilevazione del debito verso la F.I.A.D.E.L.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in dare del conto GPA 11/288; l’eventuale saldo residuo a fine esercizio va ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare alla F.I.A.D.E.L., devono essere imputati al conto GPA 24/042.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA 11/288, GPA 25/288 e GPA 35/288.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti beneficiari
La convenzione consente ai percettori di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili, di versare i contributi associativi a favore della F.I.A.D.E.L. mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Delega, codice identificativo e gestione delle trattenute
Le trattenute sono effettuate solo previa delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della F.I.A.D.E.L. è 4001. In caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate e conservarle insieme a revoche e nuove deleghe.
Controversie, revoche e cessazione degli effetti
Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per domande con efficacia oltre un anno, la revoca o nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di revoca comunicata dal lavoratore, la struttura competente acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile; in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione restituisce le somme già trattenute.
Misura del contributo e modalità di versamento
La misura del contributo deve essere espressa nella delega in percentuale sulla prestazione ed essere uguale per tutti gli iscritti. La F.I.A.D.E.L. ha indicato: 2% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare. Le strutture territoriali INPS liquidatrici versano le somme entro il mese successivo al pagamento, senza interessi, dedotte le spese previste dalla convenzione, e trasmettono gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti.
Costo del servizio, responsabilità e durata della convenzione
L’Associazione rimborsa all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per ogni delega. L’eventuale variazione annua dei costi è comunicata con raccomandata A/R e la F.I.A.D.E.L. può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi. La durata è triennale dalla sottoscrizione, con rinnovo da chiedere almeno 90 giorni prima della scadenza e facoltà di disdetta per giusta causa con preavviso di sei mesi.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione dei contributi associativi e dei versamenti a favore della F.I.A.D.E.L. sono istituiti i conti GPA 25/288 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/288 per l’accreditamento alla F.I.A.D.E.L. e GPA 11/288 per il debito verso l’Organizzazione. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA 11/288, il cui saldo finale è riportato al nuovo esercizio. I rimborsi delle spese del servizio di esazione sono imputati al conto GPA 24/042. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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