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Circolare

Circolare numero 11 del 02-02-2012

L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti alla CONF.A.S.I. verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette la convenzione stipulata tra INPS e CONF.A.S.I. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. Sono disciplinate le modalità operative della riscossione, gli oneri economici a carico della Confederazione, la trasmissione dei dati degli associati, la convalida delle deleghe da parte delle strutture territoriali INPS e la gestione dei rapporti finanziari. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2012, con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno.

Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi tramite F24

Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi tramite F24

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.) per la riscossione, mediante modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per la gestione del flusso informativo, della convalida delle deleghe e dei rapporti finanziari.

Oggetto e base normativa

La convenzione è stata stipulata il 30 settembre 2011 ed è stata approvata con determinazione n. 253 del 14 giugno 2011. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti a CONF.A.S.I. ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene contestualmente a quella dei contributi obbligatori e segue le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, indica l’ammontare del contributo associativo e la denominazione della Confederazione, così da rendere riconoscibile la quota richiesta.

Oneri economici e rimborso spese

Per lo svolgimento del servizio, CONF.A.S.I. deve versare all’INPS un rimborso spese determinato in base alle risultanze della contabilità analitica relativa all’esercizio 2009. Rimangono inoltre a carico della Confederazione eventuali costi addebitati all’INPS dall’Agenzia delle Entrate in applicazione dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, con riferimento alla riscossione dei contributi associativi tramite F24.

Trasmissione dei dati degli associati e convalida delle deleghe

CONF.A.S.I. deve trasmettere alla Direzione Generale - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti:

  • i dati identificativi degli associati per i quali viene richiesta la riscossione delle deleghe;
  • i nominativi dei soggetti che hanno revocato l’adesione;
  • i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici mette a disposizione delle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

Gestione dei rapporti finanziari

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con CONF.A.S.I. sono affidate direttamente alla Direzione Generale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2012. La richiesta di rinnovo deve essere presentata da CONF.A.S.I. all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

Dati identificativi della Confederazione

La circolare indica infine la sede legale di CONF.A.S.I. in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34, 00195 Roma.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.) hanno stipulato il 30 settembre 2011 una convenzione, approvata con determinazione n. 253 del 14 giugno 2011, per la riscossione tramite modello F24 dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione del contributo associativo

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo del contributo associativo e la denominazione della Confederazione.

Oneri economici e rimborso spese

Il rimborso spese dovuto da CONF.A.S.I. all’INPS per l’espletamento del servizio è determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2009. Restano inoltre a carico della Confederazione eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, per la riscossione dei contributi associativi mediante F24.

Trasmissione dei dati e convalida delle deleghe

CONF.A.S.I. deve trasmettere alla Direzione Generale - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. La Direzione centrale rende tali dati disponibili alle Strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

Gestione dei rapporti finanziari

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con CONF.A.S.I. sono curate direttamente dalla Direzione Generale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. La richiesta di rinnovo da parte di CONF.A.S.I. deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

Sede legale della Confederazione

La circolare precisa che la sede legale di CONF.A.S.I. è in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34, 00195 Roma.

Testo integrale

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