Circolare numero 13 del 02-02-2012
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONF.A.S.I. sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione della convenzione del 30 settembre 2011 tra INPS e CONF.A.S.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i beneficiari ammessi, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, gli obblighi delle strutture INPS e dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, il costo del servizio e le regole contabili per la rilevazione dei versamenti. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di contestazione della delega, di revoca, di annullamento della prestazione, nonché la durata della convenzione e le condizioni di rinnovo o disdetta.
Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2011 tra INPS e CONF.A.S.I. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento indica i beneficiari ammessi, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, gli obblighi delle strutture territoriali e del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché i criteri contabili per la registrazione delle operazioni.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda i soggetti che percepiscono trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Tali soggetti possono versare il contributo associativo alla CONF.A.S.I. mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.
Delega e requisiti formali
La trattenuta può essere effettuata solo previa delega del lavoratore. Il testo della delega è contenuto nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione e deve essere sottoscritto dal lavoratore; inoltre deve riportare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della CONF.A.S.I. è 3901.
Adempimenti nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale
Quando l’INPS effettua il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad applicare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della medesima legge.
Contestazioni, revoca e cessazione degli effetti della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS deve cessare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tali ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega. Se il lavoratore comunica direttamente all’INPS la revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, la CONF.A.S.I. deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. Le aliquote comunicate dalla CONF.A.S.I. sono le seguenti:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’Organizzazione e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla CONF.A.S.I. entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. Contestualmente devono rendere disponibili all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Il costo del servizio di esazione è stabilito in 0,54 euro per ciascuna delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la CONF.A.S.I. può recedere entro 60 giorni.
Rapporti di responsabilità e controversie
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo iscritto e la CONF.A.S.I. e alle vicende ad esso collegate. L’Istituto è inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula. Di conseguenza, le sedi devono adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari. Nei casi di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, la parte stipulante deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative all’applicazione della convenzione.
Durata della convenzione, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CONF.A.S.I. deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta ferma, in caso di giusta causa, la possibilità per ciascuna delle parti di recedere con un preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni operative e contabili
La sede legale della CONF.A.S.I. è indicata in Piazza dei Prati degli Strozzi 34, 00195 Roma. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente che sarà successivamente comunicato alle strutture dell’Istituto completo di codice IBAN. Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i conti GPA 25/281 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/281 per l’accreditamento alla CONF.A.S.I. dei contributi, e GPA 11/281 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione. I pagamenti a favore della CONF.A.S.I. vanno imputati in DARE del conto GPA 11/281, il cui eventuale saldo finale deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Le spese di servizio da trattenere sulle somme da versare devono essere imputate al conto GPA 24/042. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Ambito di applicazione e beneficiari
Possono versare contributi associativi a favore della CONF.A.S.I. i soggetti beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria e speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili, mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.
Delega, modalità di trattenuta e codice identificativo
La trattenuta è subordinata al rilascio della delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della CONF.A.S.I. è 3901.
Adempimenti nei casi di pagamento diretto e conservazione documentale
Quando l’INPS paga direttamente i trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni sulla delega e cessazione delle trattenute
Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.
Revoca della delega e durata degli effetti
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega. Se l’INPS riceve dal lavoratore una comunicazione di revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, la CONF.A.S.I. deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. La CONF.A.S.I. ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, rendicontazione e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme alla CONF.A.S.I. entro il mese successivo al pagamento, senza oneri di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi. Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per ogni delega; eventuali variazioni annuali saranno comunicate con raccomandata A/R e la CONF.A.S.I. potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, controversie e rimborsi
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e CONF.A.S.I. e alle relative vicende. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e, su semplice presentazione di nota specifica, anche le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla convenzione.
Durata della convenzione, rinnovo e disdetta
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La CONF.A.S.I. deve chiedere il rinnovo all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna delle parti può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni operative e contabili
La sede legale della CONF.A.S.I. è indicata in Piazza dei Prati degli Strozzi 34, 00195 Roma. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/281 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/281 per l’accreditamento alla CONF.A.S.I. e GPA 11/281 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA 11/281, il cui saldo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA 24/042. Per ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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