Circolare numero 15 del 03-02-2012
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari per effetto delle variazioni del trattamento minimo delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti. Vengono aggiornate, con decorrenza 1° gennaio 2011 e 1° gennaio 2012, le indennità giornaliere, post-sanatoriali e l’assegno di cura o di sostentamento. È inoltre precisato che la procedura automatizzata di liquidazione è stata allineata ai nuovi importi e che l’aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2012, con tutela del minimo di euro 12,58 qualora l’indennità di malattia risultasse inferiore.
Rideterminazione degli importi delle indennità antitubercolari per il 2011 e il 2012
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari
La circolare dispone la rideterminazione degli importi delle prestazioni antitubercolari per gli anni 2011 e 2012, in conseguenza dell’adeguamento del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il provvedimento interessa sia le indennità giornaliere sia le prestazioni post-sanatoriali e l’assegno di cura o di sostentamento.
Quadro normativo e presupposto dell’adeguamento
L’aggiornamento trova fondamento nell’art. 4 della legge n. 419/1975 e nell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987, che collegano gli importi delle indennità antitubercolari alla dinamica del trattamento minimo pensionistico. Le variazioni percentuali richiamate derivano dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012, pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 2012, pari rispettivamente all’1,6% dal 1° gennaio 2011, in luogo della misura provvisoria dell’1,4% prevista dal D.M. 19 novembre 2010, e al 2,6% dal 1° gennaio 2012, in via provvisoria.
Importi rideterminati
Per effetto di tali variazioni, vengono aggiornati i seguenti importi:
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: euro 12,26 dal 1° gennaio 2011 e euro 12,58 dal 1° gennaio 2012;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: euro 6,14 dal 1° gennaio 2011 e euro 6,30 dal 1° gennaio 2012;
- indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati: euro 20,44 dal 1° gennaio 2011 e euro 20,97 dal 1° gennaio 2012;
- indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari: euro 10,23 dal 1° gennaio 2011 e euro 10,49 dal 1° gennaio 2012;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: euro 82,46 dal 1° gennaio 2011 e euro 84,60 dal 1° gennaio 2012.
Adeguamento operativo delle liquidazioni
La circolare segnala che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata in modo da recepire i nuovi importi, evitando difformità nella gestione delle prestazioni.
Effetti sulle indennità in corso dal 1° gennaio 2012
Viene precisato che l’aggiornamento deve essere applicato, dal 1° gennaio 2012, anche alle indennità giornaliere già in godimento a quella data. Ciò riguarda gli assicurati contro la tubercolosi cui spetta un’indennità pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, secondo l’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, qualora l’indennità di malattia da corrispondere sia inferiore a euro 12,58, deve essere comunque riconosciuta ed erogata l’indennità giornaliera in misura fissa pari a euro 12,58.
Punti principali
Base normativa dell’adeguamento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati per legge all’andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. L’aggiornamento deriva dalle variazioni percentuali determinate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012, pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2012.
Nuovi importi delle prestazioni dal 1° gennaio 2011 e dal 1° gennaio 2012
Per il 2011 e il 2012 sono rideterminati gli importi delle principali indennità antitubercolari. L’indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati passa da euro 12,26 a euro 12,58; quella per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari passa da euro 6,14 a euro 6,30. L’indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati passa da euro 20,44 a euro 20,97, mentre quella per familiari, pensionati o titolari di rendita e loro familiari passa da euro 10,23 a euro 10,49. L’assegno di cura o di sostentamento mensile passa da euro 82,46 a euro 84,60.
Aggiornamento della procedura di liquidazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata ai nuovi importi, così da consentire l’applicazione corretta delle misure aggiornate nelle elaborazioni e nei pagamenti.
Applicazione alle indennità in corso dal 1° gennaio 2012
L’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2012 anche per le indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Se l’indennità di malattia dovesse risultare inferiore a euro 12,58, deve essere comunque erogata l’indennità giornaliera nella misura fissa di euro 12,58.
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