Circolare numero 17 del 03-02-2012
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il tasso ISTAT di variazione dei prezzi al consumo pari al 2,7% e, sulla base di tale aggiornamento, განსinite le nuove fasce di retribuzione e i relativi contributi orari per i lavoratori domestici validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Viene precisato che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico resta invariata rispetto al 2011, con conferma degli esoneri previsti dalla normativa richiamata, che incidono soprattutto sulla quota CUAF e sulla contribuzione complessiva. La circolare riporta inoltre i coefficienti di ripartizione delle aliquote, le note normative di dettaglio e un chiarimento sul differimento delle sanzioni per i casi di cessazione del rapporto avvenuti prima della pubblicazione della circolare.
Contributi dovuti per i lavoratori domestici per l’anno 2012
Contributi dovuti per i lavoratori domestici per l’anno 2012
La circolare aggiorna, per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012, le fasce retributive e i contributi orari dovuti per i lavoratori domestici, sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari al 2,7%. Viene altresì ribadito che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011 e che restano operativi gli esoneri normativi già previsti, con effetti sulla quota CUAF e sulla contribuzione complessiva.
Aggiornamento ISTAT e criteri di determinazione dei contributi
L’ISTAT ha comunicato una variazione percentuale del 2,7% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 e il periodo gennaio 2011-dicembre 2011. In conseguenza di tale rivalutazione sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2012 ai lavoratori domestici.
Aliquote e contributi orari per il 2012
Per i lavoratori italiani e stranieri, la circolare indica le seguenti fasce di retribuzione oraria e i relativi contributi:
- fino a € 7,54: contributo orario effettivo/convenzionale pari a € 1,40 comprensivo della quota CUAF e € 1,41 senza quota CUAF; quota a carico del lavoratore pari a € 0,34;
- oltre € 7,54 e fino a € 9,19: contributo orario pari a € 1,58 comprensivo della quota CUAF e € 1,59 senza quota CUAF; quota a carico del lavoratore pari a € 0,38;
- oltre € 9,19: contributo orario pari a € 1,93 comprensivo della quota CUAF e € 1,94 senza quota CUAF; quota a carico del lavoratore pari a € 0,46;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: contributo pari a € 1,02, con quota a carico del lavoratore pari a € 0,24.
CUAF ed esoneri applicabili
La circolare chiarisce che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto soltanto in due ipotesi:
- rapporto fra coniugi, ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento;
- rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.
Restano inoltre confermati gli esoneri previsti:
- dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1 febbraio 2001;
- dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1 gennaio 2006.
Tali disposizioni comportano una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori soggetti al contributo CUAF, con incidenza sull’aliquota complessiva.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
Per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 sono riportati i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF.
Per i lavoratori domestici con CUAF, il totale è pari al 20,9700% e comprende:
- F.P.L.D.: 17,4275%;
- D.S.: 2,0325%;
- C.U.A.F.: 0,0000%;
- maternità: 0,0000%;
- INAIL: 1,31%;
- Fondo garanzia tratt. fine rapporto: 0,20%.
Per i lavoratori domestici senza CUAF, il totale è pari al 20,8700% e comprende:
- F.P.L.D.: 17,2075%;
- D.S.: 2,1525%;
- C.U.A.F.: 0,0000%;
- maternità: 1,31%;
- INAIL: 0,20%.
Sono inoltre riportati i rispettivi coefficienti di ripartizione, che la circolare elenca in tabella.
Riferimenti normativi richiamati per le singole componenti
La circolare contiene una serie di note che spiegano l’origine delle componenti contributive e delle relative riduzioni o soppressioni. In particolare richiama:
- l’art. 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che dal 1 gennaio 2007 eleva dello 0,30% la quota a carico del lavoratore iscritta all’assicurazione generale obbligatoria;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi 361 e 362, che riconosce ai datori di lavoro domestico tenuti alla contribuzione per gli assegni al nucleo familiare un esonero dal versamento di CUAF, maternità e disoccupazione;
- l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce un esonero CUAF dal 1 febbraio 2001;
- l’art. 49 della legge n. 488/1999, che dispone una riduzione del contributo maternità di 0,20 punti percentuali, confermata poi dalla legge finanziaria 2002;
- l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, che sopprime dal 1 gennaio 2000 il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
- l’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 448/1998, che sopprime dal 1 gennaio 2000 i contributi Enaoli e Tbc;
- il D.Lgs. n. 446/1997, per effetto del quale, dal 1 gennaio 1998, non sono più riscossi il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
- l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, che prevede per i datori di lavoro domestico non soggetti a CUAF un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Termini di pagamento e sanzioni nei casi di cessazione del rapporto
La circolare ricorda che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 8 del DPR 1403/1971 prevede il versamento dei contributi entro 10 giorni dall’evento. Poiché a inizio anno le retribuzioni vengono rivalutate e rese note con apposita circolare, viene precisato che, limitatamente ai casi di cessazione intervenuti tra il 1° gennaio e la data di pubblicazione della circolare, le eventuali sanzioni per ritardato pagamento decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.
Punti principali
Aggiornamento ISTAT e validità per il 2012
L’ISTAT ha comunicato una variazione del 2,7% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio 2010-dicembre 2010 e gennaio 2011-dicembre 2011. Tale variazione ha determinato l’aggiornamento delle fasce retributive e dei contributi orari dovuti per i lavoratori domestici per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012.
Aliquota contributiva e conferma degli esoneri
L’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non subisce modificazioni rispetto al 2011. Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1 febbraio 2001, e quelli di cui all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1 gennaio 2006. Tali esoneri determinano una minore aliquota dovuta per la disoccupazione per i datori soggetti al contributo CUAF, con riflessi sull’aliquota complessiva.
Nuove fasce di retribuzione e contributo orario
Per il 2012, per lavoratori italiani e stranieri, sono indicate fasce di retribuzione oraria effettiva/convenzionale con contributi distinti a seconda della presenza o meno della quota CUAF. Sono previste tre fasce fino a € 7,54, oltre € 7,54 fino a € 9,19, e oltre € 9,19, oltre al caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali. I contributi orari riportati sono rispettivamente pari a € 1,40/€ 1,41, € 1,58/€ 1,59, € 1,93/€ 1,94, e per oltre 24 ore settimanali € 1,02, con quota a carico del lavoratore indicata tra parentesi nelle misure di € 0,34, € 0,38, € 0,46 e € 0,24.
CUAF e casi di esclusione
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi, ammessi soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge, richiamando l’art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 per lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Per i soggetti con CUAF, il totale è 20,9700% con coefficienti riferiti a F.P.L.D. 17,4275%, D.S. 2,0325%, INAIL 1,31%, Fondo garanzia TFR 0,20% e i relativi coefficienti di ripartizione. Per i soggetti senza CUAF, il totale è 20,8700% con F.P.L.D. 17,2075%, D.S. 2,1525%, maternità 1,31%, INAIL 0,20% e relativi coefficienti. Sono inoltre richiamate le norme che giustificano le singole componenti o soppressioni contributive.
Note normative sulle singole componenti contributive
La circolare richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni: l’aumento dello 0,30% della quota a carico del lavoratore ex art. 1, comma 769, legge n. 296/2006; l’esonero di CUAF, maternità e disoccupazione previsto dalla legge n. 266/2005 per i datori domestici tenuti alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare; l’esonero CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000; la riduzione del contributo maternità di 0,20 punti percentuali ex legge n. 488/1999 confermata dalla legge finanziaria 2002; la soppressione del contributo dello 0,50% al Fondo di rimpatrio dal 1° gennaio 2000; la soppressione dei contributi Enaoli e Tbc dal 1° gennaio 2000; la mancata riscossione, dal 1° gennaio 1998, del contributo TBC dell’1,66% e del contributo al S.S.N. del 10,60%; l’incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni per i datori domestici non soggetti al CUAF previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997.
Differimento delle sanzioni per ritardato pagamento
La circolare precisa che, poiché a inizio anno le retribuzioni vengono rivalutate con l’indice ISTAT e rese note con apposita circolare, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’art. 8 del DPR 1403/1971 impone il versamento dei contributi entro 10 giorni dall’evento. Tuttavia, se la cessazione è intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della circolare, le eventuali sanzioni per ritardato pagamento decorrono dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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