Circolare numero 16 del 03-02-2012
1. Aliquote contributive e di computo 2. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 3. Massimale annuo di reddito 4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012 5. Minimale per l’accredito contributivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2012 le aliquote contributive e di computo della Gestione separata, con incremento di un punto percentuale rispetto al 2011. Conferma inoltre l’aliquota aggiuntiva per i non pensionati/non assicurati ad altra forma obbligatoria, disciplina la ripartizione dell’onere contributivo, le scadenze e le modalità di versamento, il massimale annuo di reddito e il minimale utile all’accredito contributivo.
Aliquote contributive e modalità di versamento per la Gestione separata INPS 2012
Aliquote contributive e modalità di versamento per la Gestione separata nel 2012
La circolare definisce il quadro contributivo applicabile agli iscritti alla Gestione separata per l’anno 2012, aggiornando le aliquote pensionistiche e di computo, confermando le regole di ripartizione dell’onere e chiarendo gli effetti su versamenti, massimale reddituale e accredito contributivo. Il documento è rilevante per committenti, associanti e professionisti iscritti alla Gestione separata.
Aliquote contributive e di computo
L’articolo 22, comma 1, della legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011 ha disposto, dal 1° gennaio 2012, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, nonché della corrispondente aliquota contributiva di computo delle prestazioni pensionistiche.
Resta inoltre confermata l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 per il finanziamento della tutela in materia di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. Tale aliquota, inizialmente pari allo 0,50%, è indicata come pari allo 0,72% dal 7 novembre 2007.
Per il 2012 le aliquote complessive risultano quindi:
- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, comprensiva di 27,00% IVS e 0,72% di aliquota aggiuntiva;
- 18,00% per i soggetti titolari di pensione o comunque provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
Per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo resta ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi.
Per l’associazione in partecipazione, invece, la ripartizione dell’onere tra associante e associato è stabilita nella misura rispettiva del 55% e del 45%.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo, cioè dal committente o dall’associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto. Il pagamento avviene tramite modello F24; per i titolari di partita IVA è richiesto l’F24 telematico.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere contributivo è a loro carico. Anche in questo caso il versamento avviene con modello F24 telematico, secondo le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi in occasione di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote del 27,72% e del 18,00% si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2012 il massimale è fissato in euro 96.149,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2012
Per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, i compensi assimilati ai redditi di lavoro dipendente continuano a seguire il principio di cassa allargato richiamato dall’articolo 51, primo comma, del T.U.I.R. Le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.
Ne consegue che i compensi erogati entro il 12 gennaio 2012, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2011.
Minimale per l’accredito contributivo
Ai fini dell’accredito contributivo, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, per il 2012 il minimale è pari a euro 14.930,00.
In relazione a tale soglia, la circolare specifica che:
- per gli iscritti soggetti all’aliquota del 18% l’accredito dell’intero anno si ottiene con un contributo annuo di euro 2.687,40;
- per gli iscritti soggetti all’aliquota del 27,72% l’accredito dell’intero anno si ottiene con un contributo annuo di euro 4.138,60, di cui euro 4.031,10 ai fini pensionistici.
Se a fine anno il minimale non è stato raggiunto, i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione al contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995.
Punti principali
Aliquote contributive e di computo per il 2012
Dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata e la corrispondente aliquota di computo aumentano di 1 punto percentuale. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie resta ferma l’aliquota aggiuntiva destinata alle prestazioni di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, pari allo 0,72%. Le aliquote complessive per il 2012 risultano quindi pari al 27,72% per i soggetti privi di altra copertura pensionistica obbligatoria e al 18,00% per i titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Ripartizione dell’onere contributivo e versamento
Per i collaboratori, l’onere contributivo resta ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi. Nel caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante e associato è fissata al 55% e 45% dell’onere totale. Il versamento spetta al titolare del rapporto contributivo (committente o associante) ed è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, tramite modello F24; per i titolari di partita IVA il modello F24 deve essere telematico. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere è a carico del soggetto stesso e il versamento, sempre con F24 telematico, segue le scadenze fiscali per le imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012, secondo acconto 2012).
Massimale annuo di reddito
Le aliquote del 27,72% e del 18,00% si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2012 tale massimale è fissato in euro 96.149,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2012
Per i collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, i compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente restano soggetti al principio di cassa allargato: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2011.
Minimale per l’accredito contributivo
Ai fini dell’accredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2012 è pari a euro 14.930,00. Con aliquota del 18% l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 2.687,40; con aliquota del 27,72% il contributo annuo per l’accredito dell’intero anno è pari a euro 4.138,60, di cui euro 4.031,10 ai fini pensionistici. Se a fine anno il minimale non è stato raggiunto, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente al contributo versato.
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