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Circolare

Circolare numero 10 del 02-02-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il rinnovo 2012 delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, con particolare attenzione alla nuova perequazione automatica prevista dal DL 201/2011, alla rideterminazione dei trattamenti esclusi dalla rivalutazione, ai conguagli fiscali e alle ricostituzioni d’ufficio. Vengono inoltre definiti i criteri di rivalutazione per invalidi civili, indennità, assegni di invalidità, assegni straordinari, pensioni ai superstiti e maggiorazioni sociali, con indicazione delle procedure operative e delle principali soglie economiche.

Perequazione pensioni 2012 e rinnovo prestazioni collegate

Perequazione delle pensioni e rinnovo 2012

La circolare illustra le modalità di rinnovo per l’anno 2012 delle pensioni e di numerose prestazioni collegate, alla luce delle nuove regole sulla perequazione automatica introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il documento definisce anche la gestione dei trattamenti non rivalutati, dei conguagli fiscali e delle principali prestazioni assistenziali soggette a rinnovo.

Perequazione automatica delle pensioni

L’art. 24, comma 25, del DL n. 201/2011 ha previsto, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica solo per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%. Per gli importi superiori a tale soglia e inferiori al limite incrementato della perequazione, l’aumento è riconosciuto solo fino al raggiungimento del limite massimo della fascia.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2012 è stato fissato:

  • l’aumento previsionale della perequazione per il 2012 nella misura del 2,6%;
  • l’aumento definitivo per il 2011 nella misura dell’1,6%.

Di conseguenza, è stato effettuato il conguaglio tra l’1,4% provvisorio già attribuito e l’1,6% definitivo, con eventuale credito corrisposto nella rata di gennaio 2012.

Dal 1° gennaio 2012 la perequazione è stata applicata secondo la seguente logica:

  • aumento del 2,60% fino a euro 1.405,05;
  • aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia tra euro 1.405,05 ed euro 1.441,59;
  • importo garantito di euro 1.441,59;
  • nessun aumento oltre euro 1.441,59.

Le pensioni ex Ipost con decorrenza dal 2000 sono state ricalcolate dall’origine, verificando la corretta attribuzione della perequazione fino al 2012 ed eventuali disallineamenti.

Cumulo dei trattamenti e ripartizione della perequazione

Per il rinnovo 2012 continua ad applicarsi l’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che impone di calcolare la perequazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale per ciascun pensionato.

Ai fini del calcolo complessivo vengono considerati:

  • le pensioni INPS, escluse quelle appartenenti alle categorie VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL;
  • le pensioni di altri enti memorizzate nel Casellario, per le quali l’ente erogatore abbia comunicato la rilevanza ai fini dell’art. 34 della legge n. 448/1998.

Per le pensioni degli enti, l’informazione sulla cumulabilità è memorizzata nel campo GP1AV35N, con valore 2 per "SI PEREQUAZIONE" e valore 1 per "NO PEREQUAZIONE". L’importo complessivo della perequazione è poi ripartito sulle singole prestazioni in misura proporzionale, secondo la circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

La rivalutazione del 2,6% è stata applicata anche:

  • alle quote spettanti a beneficiari diversi dal pensionato nei piani di "Pagamenti ridotti o disgiunti" con codici M4, M5 e M6;
  • all’importo "Altra pensione" nei piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Trattamenti non rivalutati e ricostituzione d’ufficio

A seguito della modifica dei criteri di attribuzione della perequazione, le pensioni da escludere dalla rivalutazione sono state rielaborate centralmente, anche se alla data del decreto-legge erano già state rinnovate con la normativa precedente. In questo modo è stato possibile adeguare il pagamento dalla rata di gennaio 2012 alla nuova disciplina.

Per le prestazioni di importo complessivo superiore al triplo del trattamento minimo rivalutato:

  • è stato mantenuto per il 2012 lo stesso importo spettante a dicembre 2011;
  • è stata rideterminata la relativa tassazione.

Le posizioni elaborate centralmente nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 riportano:

  • codice movimentazione DT in GP1CMPNTIP;
  • valore DP2012 nel campo CPRD.

Dopo l’estrazione della rata di gennaio 2012, il calcolo delle nuove liquidazioni e delle ricostituzioni è stato adeguato alla nuova modalità di perequazione. Tutte le pensioni interessate sono state ricostituite d’ufficio con decorrenza calcolo arretrati gennaio 2012.

Per i conguagli a debito, anche inferiori a 12 euro, è stato impostato un piano di recupero centrale in 5 rate. Per i conguagli a credito:

  • la validazione automatica avviene solo se l’importo è inferiore a 500 euro e non vi sono debiti del pensionato;
  • gli importi superiori a 500 euro o non validati confluiscono nella lista PENS0013 "PENSIONI DA VERIFICARE";
  • le pensioni scartate confluiscono nella lista PENS0011 per la trattazione della Sede.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere estratto tramite la procedura Diario, con codice azione 0043 e date dal 28 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012.

Rivalutazione delle prestazioni INVCIV

La perequazione definitiva 2011 e quella previsionale 2012 è stata estesa anche alle pensioni e agli assegni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono stati aumentati del 2,1%, in linea con la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai nel periodo agosto 2010-luglio 2011 rispetto al periodo agosto 2009-luglio 2010. Per l’assegno mensile degli invalidi parziali resta fermo il limite previsto per la pensione sociale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 412/1991.

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per il 2011 e 2012, insieme ai relativi limiti di reddito, sono contenuti nell’allegato 2, tabella M.

Indennità

La quota perequabile delle indennità a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,44%, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, al netto delle variazioni del volume di lavoro, nel periodo considerato.

La perequazione delle indennità opera solo sulla quota individuata dall’art. 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modifiche.

Indennità di frequenza

Per l’indennità di frequenza è stato richiamato l’art. 6, comma 2, lettera d-bis), n. 3, della legge n. 106/2011, che ha modificato l’art. 2, comma 3, della legge n. 289/1990, prevedendo, in caso di frequenza di scuole pubbliche o private per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, la sola comunicazione dell’eventuale cessazione della frequenza.

In attesa di istruzioni operative successive, le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre, ripristino da ottobre;
  • fascia 47 o 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo pari a zero.

Prestazioni particolari INVCIV e trasformazione in assegno sociale

Le indennità previste per lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi e talasso-drepanocitosi, nonché per la talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per il 2012 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2012, il rinnovo ha comportato il ricalcolo della prestazione con attribuzione dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, se negli archivi risultavano presenti i dati reddituali necessari. In mancanza di informazioni aggiornate, l’assegno sociale è stato attribuito senza gli aumenti di cui all’art. 67 della legge n. 448/1998 e all’art. 52 della legge n. 488/1999.

Le Sedi devono quindi ricostituire le pensioni per le quali manchino i dati reddituali, trasmettendo i dati aggiornati del titolare e, se coniugato, anche quelli del coniuge.

Prestazioni con revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità

Per evitare indebite erogazioni, in occasione del rinnovo 2012 gli importi delle prestazioni ai minorati civili sono stati sospesi dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria.

Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni degli invalidi civili che, alla data di scadenza della revisione, avevano già compiuto 65 anni e risultavano quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo.

Quando la prestazione deve tornare in pagamento, le Sedi devono:

  • confermare la revisione sanitaria tramite procedura REVSAN;
  • attivare la ricostituzione per ripristinare il pagamento.

Le prestazioni confermate e non ricostituite dalla Sede saranno elaborate centralmente con cadenza mensile, dopo la registrazione della revisione in REVSAN.

Per gli assegni di invalidità scaduti e non confermati si procede analogamente: sospensione dalla data di scadenza del triennio, salvo i titolari che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per la riattivazione del pagamento servono conferma in REVSAN e ricostituzione; le posizioni confermate ma non ricostituite sono elaborate centralmente con cadenza mensile.

Assegni straordinari, superstiti e maggiorazioni sociali

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore, identificati dalle categorie VOCRED, VOCOOP e VOESO, sono stati rinnovati per il 2012 nella stessa misura della decorrenza originaria. Per quelli in scadenza nel corso dell’anno è stato determinato, se spettante, anche l’importo della tredicesima, corrisposto con l’ultima mensilità.

Le pensioni ai superstiti intestate a unico titolare con diritto in scadenza nel 2012 sono state rinnovate con importo perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese di perdita del diritto. Per le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, la posizione è stata localizzata all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004. Le Sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto o ricostituirla se venga documentato il permanere del diritto come studente o inabile; in caso di eliminazione devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

Per le maggiorazioni sociali di cui all’art. 38, commi 1-5, della legge n. 448/2001, il limite di reddito annuo per il 2012 è pari a euro 8.020,61. È inoltre richiamato il criterio secondo cui la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5 della legge n. 127/2007 (cosiddetta 14a) concorre al reddito per euro 156,00 ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali.

Tassazione, detrazioni e conguagli fiscali

Le ritenute IRPEF sono state applicate secondo la legge n. 296/2006 e i criteri della circolare Agenzia delle entrate n. 15 del 16 marzo 2007. La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 314/1997, è stata eseguita in misura proporzionale secondo la circolare n. 57 del 22 dicembre 2003.

Per le addizionali regionali e comunali, la circolare rinvia a successive istruzioni, poiché l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di variare le aliquote e l’art. 28, comma 1, della legge n. 214/2011 ha anticipato tale facoltà all’anno 2011, portando l’aliquota di base dallo 0,9% all’1,23%.

Le detrazioni d’imposta operano sul soggetto pensionato e vengono ripartite proporzionalmente sull’ammontare complessivo delle pensioni imponibili intestate allo stesso soggetto, anche se erogate da enti diversi.

Detrazioni personali e per familiari

Le detrazioni sono state gestite come segue:

  • detrazione per redditi da pensione sul complesso delle pensioni imponibili intestate al medesimo beneficiario;
  • detrazione per lavoro dipendente sulle pensioni complementari, segnalata dal valore 1 nel campo GP3FINDCPL;
  • per i familiari a carico, nel 2012 sono state confermate le detrazioni già in essere a dicembre 2011, in applicazione del DL n. 70/2011 che ha abolito l’obbligo di comunicazione annuale salvo variazioni.

Famiglie numerose

È stato calcolato a consuntivo 2011 il bonus per famiglie numerose, pari a euro 1.200 annui per i nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico. La circolare specifica che:

  • se il bonus trova capienza nell’imposta netta, viene rimborsato integralmente;
  • se il bonus supera l’imposta netta, l’imposta viene azzerata e si determina un credito per la differenza;
  • l’eventuale importo non attribuibile costituisce credito d’imposta.

Gli importi sono memorizzati nei campi GP3EDCAP, GP3EDEDFAM e GP3EDNCAP, e l’eventuale differenza viene corrisposta con la rata di gennaio 2012 come conguaglio fiscale a credito.

Conguagli da rinnovo

Nel rinnovo 2012 le procedure centrali hanno calcolato i conguagli IRPEF, i recuperi richiesti dalle Sedi, i recuperi degli acconti IRPEF e i conguagli per contributo di perequazione ex legge n. 111/2011.

In particolare:

  • i conguagli IRPEF a debito sono trattenuti in due rate a gennaio e febbraio 2012, salvo importi non superiori a 6 euro, recuperati in un’unica soluzione;
  • i conguagli IRPEF a credito sono pagati con la rata di gennaio 2012;
  • i recuperi sui rimborsi IRPEF sono trattenuti in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2012;
  • i conguagli di pensione imponibili o non imponibili, a credito, sono sommati all’importo in pagamento;
  • i conguagli di pensione deducibili o non deducibili, a debito, sono trattenuti in due rate, con eventuale compensazione preventiva con eventuali crediti presenti sulla stessa pensione;
  • i conguagli per contributo di perequazione sono registrati come debito o credito nei codici 684 e 685.

Periodicità di pagamento e comunicazioni

La periodicità di pagamento continua a seguire la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 350 del 10 marzo 1998, aggiornata in euro. In base ai limiti applicati al trattamento minimo di gennaio 2012, pari a euro 480,53, sono state fissate le soglie operative:

  • pagamento annuale se l’importo mensile complessivo è inferiore a euro 5,00;
  • pagamento semestrale se l’importo mensile complessivo è inferiore a euro 70,00;
  • pagamento mensile negli altri casi;
  • nessun pagamento se l’importo del mandato è inferiore a euro 3,00.

Il modello Obis con le informazioni sugli importi mensili spettanti nel 2012 è in predisposizione; seguiranno comunicazioni operative ai pensionati.

Convenzione italo-venezuelana

In sede di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2012. Le tabelle con gli importi mensili e le variazioni intervenute dall’11/1991 sono richiamate nell’allegato 4.

Punti principali

Perequazione pensioni 2012

Per il 2012 la rivalutazione automatica è riconosciuta integralmente solo ai trattamenti fino a tre volte il minimo INPS; per gli importi superiori opera il limite perequato. L’indice provvisorio è fissato al 2,6% e quello definitivo 2011 all’1,6%, con conguaglio pagato a gennaio 2012. La perequazione è stata applicata anche ai trattamenti cumulati nel Casellario, alle quote dei pagamenti ridotti/disgiunti e all’importo "Altra pensione" del Fondo Clero.

Trattamenti non rivalutati e ricostituzioni

Le pensioni escluse dalla rivalutazione sono state rielaborate centralmente per adeguarle alla nuova disciplina, con pagamento aggiornato dalla rata di gennaio 2012. Le posizioni interessate sono state ricostituite d’ufficio, con gestione differenziata dei conguagli a debito e a credito, validazione automatica solo entro 500 euro in assenza di debiti, e inserimento nelle liste di verifica per gli importi superiori o non validati.

Prestazioni INVCIV

Per invalidi civili, ciechi e sordomuti sono state applicate la perequazione definitiva 2011 e quella previsionale 2012; i limiti di reddito sono stati aumentati del 2,1%. Le indennità sono state rivalutate del 2,44% sulla quota perequabile. Per l’indennità di frequenza sono previste regole specifiche in base alla fascia memorizzata, con sospensioni parziali o rinnovo per l’intero anno.

Prestazioni particolari e scadenze sanitarie o anagrafiche

Le indennità per talassemia e drepanocitosi sono state adeguate al trattamento minimo. Gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2012 sono stati trasformati in assegno sociale, con obbligo di ricostituzione in caso di dati reddituali mancanti. Le prestazioni INVCIV e gli assegni di invalidità con revisione sanitaria scaduta sono sospesi fino alla conferma tramite REVSAN e alla successiva ricostituzione.

Aspetti fiscali e conguagli

La circolare riepiloga la tassazione IRPEF applicata nel rinnovo, i conguagli a credito e a debito, il recupero in rate o in unica soluzione per importi non superiori a 6 euro e la gestione del contributo di perequazione. Sono confermate le detrazioni per familiari a carico già in essere a dicembre 2011 e disciplinato il bonus famiglie numerose, con indicazione dei campi informatici utilizzati.

Periodicità di pagamento e comunicazioni

Sono confermati i criteri di periodicità annuale, semestrale o mensile in base all’importo mensile complessivo della prestazione, con soglie aggiornate al minimo di gennaio 2012. Il modello Obis con gli importi 2012 è in predisposizione e saranno inviate successive istruzioni sulle comunicazioni ai pensionati. È infine richiamato l’aggiornamento degli importi delle pensioni venezuelane in base alla convenzione italo-venezuelana.

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