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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24723/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva applicato, su richiesta ex art. 444 c.p.p., una pena concordata per il reato contestato, poi sostituita con pena pecuniaria. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo un unico motivo di illegalità della pena: la pena detentiva, prima della sostituzione, era stata determinata in giorni 14 di reclusione, dunque sotto il minimo legale di giorni 15 previsto per la reclusione. La Corte ha esaminato anche il tema dei limiti del ricorso per cassazione contro il patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e la nozione di pena illegale, rilevando che la sostituzione della pena non sana una base detentiva illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che la pena detentiva concordata e applicata era illegale perché fissata in 14 giorni di reclusione, al di sotto del minimo edittale legale di 15 giorni previsto dall'art. 23 c.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso, in ragione del venir meno dell'accordo tra le parti su cui era fondata la decisione di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il procedimento deciso con patteggiamento soggiace ai limiti propri di tale rito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 25 Cost.

    richiamato come fondamento del principio di legalità della pena.

  • art. 7 CEDU

    richiamato come fonte sovranazionale del principio di legalità della pena.

  • art. 1 c.p.

    indicato come proiezione codicistica del principio di legalità della pena.

  • art. 609 c.p.p.

    richiamato per evidenziare il principio devolutivo del giudizio di legittimità.

  • art. 23 c.p.

    stabilisce il minimo legale della reclusione in giorni 15, superato in difetto nella specie.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    norma sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la Corte richiama la regola del valore giornaliero minimo come interpretata dalla Corte costituzionale.

  • art. 135 c.p.

    richiamato quale parametro per il calcolo del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva.

  • art. 459, comma 1-bis, c.p.p.

    indicato come parametro di raffronto per la determinazione del valore giornaliero nella sostituzione della pena.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i vizi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui l'illegalità della pena; restano fuori i meri errori di calcolo o di motivazione se non si traducono in una pena non prevista o fuori dai limiti legali.
  • La pena è illegale quando, per specie o quantità, è posta al di fuori dell'assetto normativo vigente; non basta che il percorso aritmetico o argomentativo seguito dal giudice sia errato, se il risultato finale sarebbe comunque ottenibile con un diverso computo legittimo.
  • La nozione di pena illegale comprende anche l'illegalità sopravvenuta derivante da pronunce di incostituzionalità incidenti sul trattamento sanzionatorio, poiché la norma dichiarata illegittima è da considerarsi tamquam non esset.
  • La pena detentiva concordata nel patteggiamento non può essere inferiore al minimo legale previsto per quel tipo di pena; la successiva sostituzione con pena pecuniaria non sana un originario superamento in difetto del minimo edittale.
  • Quando la sentenza di patteggiamento si fonda su un accordo che prevede una pena illegale, l'annullamento può avvenire senza rinvio perché viene meno il presupposto consensuale della decisione.
  • La determinazione del valore giornaliero nella conversione/sostituzione della pena pecuniaria deve rispettare i limiti fissati dalla legge e dai parametri costituzionali richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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