Sentenza n. 542/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza n. 127/2025 datata 10.06.2025, depositata in pari data, notificata in data 11.06.2025, non impugnata, nel giudizio R.G. n. 235/2025, con cui il Tribunale di Fermo, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, notificata all'Amministrazione e non impugnata, divenuta quindi irrevocabile. La pronuncia aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici interessati. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione debitrice, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce a un privato una somma dovuta dall'amministrazione integra inottemperanza e giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza quando l'inadempimento risulti dal mancato adempimento del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza e attivato su istanza del creditore, con il compito di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
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