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Circolare

Circolare n. 57 del 14/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 73/2010 al regime di detassazione previsto dall’art. 4 del DL n. 40/2010 per gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari. Vengono ampliati i soggetti beneficiari, definito il vincolo territoriale dell’Unione europea per la fase di realizzazione del campionario, sostituito il riferimento comunitario ai limiti de minimis con quello agli aiuti di importo limitato e chiarite le condizioni di accesso, cumulo e recupero degli aiuti. La circolare disciplina inoltre gli adempimenti procedurali legati al modello CRT, la determinazione pro-quota del beneficio in caso di eccedenza rispetto allo stanziamento e il nuovo termine di presentazione della comunicazione, fissato inderogabilmente al 31 dicembre 2010.

Detassazione degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per campionari: modifiche della legge n. 73/2010 al DL n. 40/2010

Detassazione investimenti in ricerca e sviluppo per campionari: modifiche della legge n. 73/2010

La circolare illustra gli effetti della legge di conversione n. 73/2010 sul regime agevolativo introdotto dall’art. 4 del DL n. 40/2010. Il documento aggiorna in particolare i soggetti ammessi, il perimetro territoriale dell’agevolazione, il quadro comunitario di riferimento, i termini di effettuazione degli investimenti e gli adempimenti connessi alla presentazione del modello CRT.

Ambito soggettivo

Originariamente l’agevolazione era destinata alle imprese con attività produttive classificabili nelle divisioni ATECO 13 e 14. Per effetto della legge di conversione, il beneficio è esteso anche alle imprese che svolgono, anche non prevalentemente, attività classificabili nella divisione 15 e nella sottocategoria 32.99.20 della divisione 32, ma esclusivamente per la fabbricazione di bottoni, compresi bottoni automatici e bottoni a pressione.

La circolare precisa che restano fuori dall’agevolazione le altre attività ricomprese nella sottocategoria 32.99.20, come la fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile, chiusure lampo, parrucche, barbe e sopracciglia finte. I nuovi soggetti beneficiari possono accedere alla detassazione per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Ambito territoriale

La legge di conversione introduce una limitazione territoriale: sono agevolabili gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo solo se finalizzati alla realizzazione di campionari nell’Unione europea. Il vincolo riguarda esclusivamente la fase di realizzazione del campionario e non anche le fasi precedenti di ricerca, ideazione estetica e realizzazione dei prototipi.

La realizzazione del campionario deve avvenire in strutture produttive o sedi, principali o secondarie, situate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. La regola vale sia quando il soggetto beneficiario realizza direttamente il campionario, sia quando ne affida la realizzazione a terzi; in quest’ultimo caso, è sufficiente che il soggetto incaricato svolga la fase in strutture ubicate nell’Unione europea, a prescindere dalla sua residenza fiscale.

Per i soggetti già ricompresi nel testo originario del decreto, la limitazione territoriale opera per gli investimenti effettuati dal 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione. Per i nuovi soggetti ammessi dalla stessa legge, opera invece per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. La documentazione dei costi deve dimostrare anche che gli investimenti sono stati effettuati nell’Unione europea nei termini indicati.

Quadro comunitario di riferimento

La circolare evidenzia che il regime non è più collegato ai limiti del de minimis, ma alla disciplina degli "aiuti di importo limitato" prevista dal DPCM 3 giugno 2009, dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 gennaio 2009 e dalla decisione C(2009)4277 del 28 maggio 2009. Il regime va quindi applicato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da tale quadro.

Il documento richiama inoltre la nuova Comunicazione resa disponibile il 2 dicembre 2010, che proroga il quadro comunitario e consente la concessione di aiuti di importo limitato fino al 31 dicembre 2011. Tuttavia, l’efficacia di tale proroga è subordinata al recepimento nell’ordinamento interno e alla relativa autorizzazione della Commissione europea.

Termine di effettuazione degli investimenti

Il comma 2 dell’art. 4 del DL n. 40/2010 consente l’agevolazione per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. La circolare sottolinea però che tale previsione deve essere coordinata con il limite temporale del quadro comunitario, che nella disciplina vigente consente gli aiuti solo fino al 31 dicembre 2010.

Per i soggetti con periodo d’imposta "a cavallo", gli investimenti sostenuti dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta sono agevolabili solo se intervengono il recepimento interno della nuova Comunicazione e la relativa autorizzazione della Commissione europea. La verifica del termine avviene applicando le ordinarie regole di competenza di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Stato di difficoltà, aiuti da recuperare e tetto complessivo

Ai fini dell’accesso al beneficio, le amministrazioni devono verificare che le imprese beneficiarie non versassero in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008. La circolare chiarisce che, a differenza del regime de minimis, il regime degli aiuti di importo limitato può essere riconosciuto anche a imprese in difficoltà, purché tale stato sia intervenuto dopo il 30 giugno 2008.

Sono considerate in difficoltà, secondo il DPCM:

  • le imprese di grandi dimensioni che rientrano nelle condizioni della Comunicazione 2004/C 244/02 sul salvataggio e ristrutturazione;
  • le PMI che soddisfano le condizioni dell’art. 1, paragrafo 7, del Regolamento CE n. 800/2008.

La verifica riguarda anche l’assenza di aiuti che lo Stato sia tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea. Se l’impresa ha ricevuto aiuti oggetto di ordine di recupero, può accedere all’agevolazione solo dopo il rimborso o il deposito dell’aiuto su un conto bloccato. Il richiamo vale per qualsiasi decisione di recupero della Commissione, non solo per quelle indicate dal DPCM del 23 maggio 2007.

Quanto ai limiti quantitativi, il DPCM fissa un tetto massimo di 500.000 euro per impresa nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010; per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo che intendano beneficiare anche degli investimenti del 2011, il limite va riferito al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011. Il cumulo con altri aiuti segue le regole dell’art. 8 del DPCM: è vietato cumulare con aiuti de minimis aventi per oggetto gli stessi costi ammissibili e, comunque, non può essere superato il limite complessivo di 500.000 euro nel periodo rilevante.

La circolare precisa che l’equivalente sovvenzione va calcolato al lordo delle imposte o di altri oneri eventualmente applicabili. Ne deriva che il risparmio d’imposta derivante dalla detassazione può raggiungere il massimo di 500.000 euro solo se l’impresa non ha già fruito, nel periodo di riferimento, né di aiuti de minimis né di aiuti di importo limitato.

Resta inoltre fermo che il regime non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 1, commi 271-279, della legge n. 296/2006, poiché tale disciplina esclude espressamente il cumulo con altri aiuti di Stato o con il de minimis sugli stessi costi.

Aspetti procedurali e modello CRT

Per attuare l’agevolazione e rispettare il limite complessivo di risorse pari a 70 milioni di euro, è stato necessario aggiornare il modello di comunicazione. Il nuovo modello CRT è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 e sostituisce integralmente il precedente provvedimento del 2 aprile 2010.

I soggetti interessati, presentando il modello CRT, devono rendere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestando:

  • di non versare in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008;
  • di non rientrare tra i soggetti tenuti a restituire aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea;
  • di rispettare il limite di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte, considerando sia gli aiuti di importo limitato sia i de minimis.

Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, tale limite dichiarativo va riferito al quadriennio 2008/2011.

Se le richieste complessive eccedono le risorse stanziate, l’Agenzia determina una percentuale massima di risparmio d’imposta spettante a ciascun beneficiario, in base al rapporto tra risorse disponibili e risparmio complessivamente richiesto. La percentuale viene resa nota con provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, anziché tramite comunicazioni individuali.

Ai fini della compilazione del modello CRT, il contribuente deve indicare:

  • l’ammontare degli investimenti ammissibili effettuati o da effettuare dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010;
  • il relativo risparmio d’imposta, comprensivo di addizionali regionali e comunali, entro i limiti derivanti dal quadro comunitario e dal tetto massimo di 500.000 euro.

L’effettivo risparmio d’imposta non può superare la percentuale massima comunicata dall’Agenzia, applicata al risparmio dichiarato entro il limite massimo di 500.000 euro. Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, la deduzione degli investimenti effettuati nel 2011 è subordinata al recepimento della nuova Comunicazione e all’autorizzazione della Commissione europea.

Termine di presentazione della comunicazione

Il provvedimento del 10 settembre 2010 fissava la presentazione del modello CRT dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011. Tuttavia, la nuova Comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre 2010 stabilisce che gli aiuti di importo limitato possano essere concessi fino al 31 dicembre 2011 solo se la domanda è stata presentata alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2010.

Per evitare di precludere l’accesso al beneficio, la circolare dispone che il modello CRT debba essere presentato all’Agenzia delle entrate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010. L’Agenzia segnala comunque di essersi attivata per chiedere una proroga del termine.

Continuità con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo

La circolare richiama infine la continuità, anche temporale, con il precedente credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto dalla legge n. 296/2006. Richiama quindi l’interpretazione autentica dell’art. 17, comma 2, del DL n. 185/2008, secondo cui il credito d’imposta spetta anche per attività svolte in base a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in Stati o territori inclusi nella white list del DM 4 settembre 1996.

La stessa logica viene estesa all’agevolazione in esame, nel rispetto delle condizioni territoriali e comunitarie illustrate nei paragrafi precedenti.

Punti principali

Ambito soggettivo ampliato

L’agevolazione, originariamente riservata alle imprese con attività produttive classificate nelle divisioni ATECO 13 e 14, è estesa anche alle imprese che svolgono, anche non prevalentemente, attività classificabili nella divisione 15 e nella sottocategoria 32.99.20 della divisione 32, ma limitatamente alla fabbricazione di bottoni. Restano escluse le altre lavorazioni ricomprese nella sottocategoria 32.99.20, come ombrelli, chiusure lampo, parrucche e affini.

Vincolo territoriale nell’Unione europea

La detassazione spetta solo se la fase di realizzazione del campionario è svolta in strutture o sedi situate in uno Stato membro dell’Unione europea. Il vincolo non riguarda le fasi precedenti di ricerca, ideazione estetica e realizzazione dei prototipi. La regola vale sia per la produzione diretta del campionario sia quando la realizzazione è affidata a terzi.

Nuovo quadro comunitario: aiuti di importo limitato

La disciplina non è più ancorata al regime de minimis, ma al quadro degli "aiuti di importo limitato" previsto dal DPCM 3 giugno 2009, dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 gennaio 2009 e dalla decisione C(2009)4277 del 28 maggio 2009. La circolare precisa che per il periodo successivo è rilevante anche la nuova Comunicazione resa disponibile il 2 dicembre 2010, con proroga fino al 31 dicembre 2011, ma solo dopo il recepimento nell’ordinamento interno e la relativa autorizzazione comunitaria.

Termini di effettuazione degli investimenti

Per i soggetti originariamente individuati dal decreto, la limitazione territoriale si applica agli investimenti effettuati dal 26 maggio 2010. Per i nuovi soggetti ammessi dalla legge di conversione, essa opera per gli investimenti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. La circolare distingue inoltre tra spese agevolabili entro il 31 dicembre 2010 e, per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, spese del 2011 ammissibili solo se interviene il recepimento della nuova Comunicazione e l’autorizzazione della Commissione.

Condizioni comunitarie: difficoltà, recuperi e limiti

Sono richiamate le verifiche sullo stato di difficoltà delle imprese alla data del 30 giugno 2008, ammettendo anche imprese già in difficoltà se tale stato è successivo a quella data. È richiesto inoltre che i beneficiari non abbiano ricevuto aiuti oggetto di recupero non rimborsati o non depositati su conto bloccato. Il limite complessivo per impresa è pari a 500.000 euro nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, ovvero fino al 31 dicembre 2011 per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, considerando anche il cumulo con altri aiuti rilevanti.

Aspetti procedurali e modello CRT

L’Agenzia ha approvato un nuovo modello di comunicazione CRT con provvedimento del 10 settembre 2010, che sostituisce il precedente modello del 2 aprile 2010. I soggetti devono rendere dichiarazioni sostitutive sul mancato stato di difficoltà, sull’assenza di aiuti soggetti a recupero e sul rispetto del tetto di 500.000 euro, al lordo delle imposte. In caso di richieste eccedenti le risorse stanziate, il beneficio è ripartito pro-quota sulla base di una percentuale massima comunicata con provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia.

Nuovo termine per la comunicazione

La comunicazione CRT, inizialmente prevista tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011, deve essere presentata inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010 per non pregiudicare l’accesso all’agevolazione. L’Agenzia segnala di essersi attivata per chiedere una proroga, ma il termine indicato nella circolare resta quello del 31 dicembre 2010.

Rapporti con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo

La circolare richiama la continuità con il precedente credito d’imposta per ricerca e sviluppo e ritiene applicabile anche a questa agevolazione l’interpretazione autentica che consente di fruire del beneficio per attività svolte su contratti con imprese residenti o localizzate nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Stati o territori inclusi nella white list del DM 4 settembre 1996.

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