Circolare n. 61 del 27/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla tassazione dei trust dopo l’introduzione della disciplina nel TUIR, distinguendo tra trust opachi, trasparenti e misti, e precisando l’imputazione dei redditi ai beneficiari. Vengono inoltre richiamate le regole sulla residenza fiscale dei trust esteri, la presunzione di residenza in Italia per taluni trust localizzati in Paesi non white list e i casi in cui il trust è considerato fiscalmente inesistente perché interposto. La circolare chiarisce infine il trattamento dei redditi imputati a beneficiari residenti o non residenti, anche con riferimento ai trust esteri e ai trust residenti.
Ulteriori chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust
Ulteriori chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust
La circolare integra i chiarimenti già forniti con la circolare n. 48/E del 2007 e affronta i principali profili tributari connessi ai trust dopo l’introduzione della disciplina nell’articolo 73 del TUIR. Il documento si concentra sulla soggettività IRES del trust, sulla distinzione tra trust opachi e trasparenti, sulle regole di imputazione dei redditi ai beneficiari e sui casi in cui il trust è considerato fiscalmente inesistente perché interposto.
Inquadramento normativo e soggettività tributaria
La base normativa è rappresentata dall’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha inserito i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società mediante la modifica dell’articolo 73 del TUIR. La circolare ribadisce che il trust acquisisce autonoma soggettività tributaria e che risultano soggetti a IRES:
- i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- i trust non residenti, limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Tipologie di trust ai fini della tassazione
Ai fini fiscali la circolare distingue tre assetti principali:
- trust trasparenti, con beneficiari di reddito individuati, nei quali i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari;
- trust opachi, nei quali i redditi sono attribuiti e tassati in capo al trust;
- trust misti, quando l’atto istitutivo prevede che solo una parte del reddito sia accantonata a capitale e un’altra parte sia distribuita ai beneficiari.
Nel trust misto la quota accantonata è tassata in capo al trust, mentre la quota distribuibile è imputata ai beneficiari solo se questi hanno diritto a percepirla. Nei trust opachi il reddito viene determinato applicando le regole proprie della categoria di appartenenza del trust, a seconda che sia commerciale residente, non commerciale residente o non residente.
Beneficiario individuato e imputazione del reddito
La circolare chiarisce che il beneficiario individuato è il beneficiario di reddito, ossia il soggetto che esprime una capacità contributiva attuale rispetto a quel reddito ed è titolare del diritto di pretenderne il pagamento dal trustee. Non basta quindi una semplice indicazione nominativa: occorre che il soggetto sia effettivamente titolare del diritto alla percezione del reddito imputato.
Quando i beneficiari sono nominativamente indicati nell’atto istitutivo, il trust è considerato trasparente per natura e non necessita di alcuna opzione. In tali casi i redditi prodotti dal trust sono imputati direttamente ai beneficiari, in proporzione alle quote previste nell’atto o in successivi documenti, oppure in parti uguali in mancanza di specifiche previsioni. I redditi imputati sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.
Residenza fiscale dei trust esteri e presunzione di residenza in Italia
La circolare richiama la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i trust istituiti in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati nella cd. white list. La presunzione opera quando:
- almeno un disponente e un beneficiario sono fiscalmente residenti in Italia;
- oppure un soggetto fiscalmente residente in Italia effettua a favore del trust trasferimenti di proprietà di beni immobili, costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero vincoli di destinazione sugli stessi.
Caratteristiche essenziali del trust e interposizione fiscale
La circolare richiama gli elementi essenziali del trust, anche alla luce della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364:
- separazione dei beni del trust rispetto ai patrimoni del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- intestazione dei beni al trustee;
- potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o la legge.
Il riconoscimento fiscale del trust richiede che tali elementi siano effettivi. Non sono considerati validamente operanti, sotto il profilo tributario, i trust meramente interposti, cioè istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni o dei redditi. In particolare, il trust è ritenuto inesistente ai fini delle imposte sui redditi quando il disponente conserva, anche solo di fatto, il potere di gestione e disposizione dei beni o quando il trustee agisce secondo istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
In tali ipotesi i redditi formalmente prodotti dal trust restano imputati al disponente, secondo le ordinarie regole di tassazione delle singole categorie reddituali.
Trust considerati inesistenti perché interposti
La circolare, in continuità con la n. 43/E del 10 ottobre 2009, elenca alcune fattispecie tipiche di trust da ritenere inesistenti perché interposti:
- trust che il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente in ogni momento, di regola a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente può designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- trust nei quali il disponente o il beneficiario ha poteri tali da impedire al trustee l’esercizio autonomo delle sue funzioni senza il suo consenso;
- trust a termine che il disponente può porre fine anticipatamente designando sé stesso e/o altri come beneficiari;
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust nei quali il trustee deve tenere conto delle indicazioni del disponente nella gestione del patrimonio e del reddito;
- trust in cui il disponente può modificare i beneficiari nel corso della vita del trust;
- trust in cui il disponente può attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti da lui individuati;
- ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee sia limitato o condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Trust esteri e beneficiari residenti in Italia
Per i trust esteri, la lettera g-sexies) dell’articolo 44 del TUIR qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust, anche se il trust è non residente. La locuzione va riferita ai trust, con la conseguenza che il beneficiario residente è soggetto passivo in Italia per i redditi imputati dal trust a prescindere dalla residenza del trust e dal luogo di produzione del reddito.
La circolare precisa però che, se il reddito prodotto all’estero o in Italia dal trust è già stato tassato in Italia in capo al trust ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, non deve essere nuovamente tassato in capo al beneficiario. La disciplina serve quindi a evitare indebiti risparmi d’imposta, ad esempio nei casi di trust opachi costituiti in giurisdizioni estere a fiscalità agevolata.
Beneficiari non residenti di trust residenti
Nel caso di trust residenti trasparenti o misti, i redditi imputati a beneficiari non residenti sono considerati prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR. La circolare tuttavia evidenzia che la norma speciale dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), prevale sul criterio generale della corresponsione: pertanto, i redditi imputati dal trust residente a beneficiari non residenti sono tassabili anche se non effettivamente corrisposti.
Vigilanza applicativa
In chiusura, la circolare dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici applichino correttamente le istruzioni e i principi esposti.
Punti principali
Inquadramento normativo e soggettività IRES del trust
La circolare richiama l’articolo 1, commi 74-76, della legge n. 296/2006, che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario la disciplina fiscale dei trust, modificando l’articolo 73 del TUIR. I trust sono inclusi tra i soggetti passivi IRES e acquisiscono autonoma soggettività tributaria. Sono soggetti all’imposta i trust residenti che esercitano attività commerciale in via esclusiva o principale, i trust residenti non commerciali e i trust non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Trust trasparenti, opachi e misti
Ai fini fiscali si distinguono trust trasparenti, con beneficiari di reddito individuati, e trust opachi, nei quali i redditi sono tassati direttamente in capo al trust. La circolare ammette anche il trust misto, in cui una parte del reddito è accantonata a capitale e un’altra parte è distribuita ai beneficiari: la quota accantonata è tassata in capo al trust, quella distribuibile è imputata ai beneficiari se questi hanno diritto a percepirla. Nei trust trasparenti i redditi sono imputati ai beneficiari in proporzione alle quote indicate nell’atto istitutivo o in atti successivi, oppure in parti uguali in mancanza di indicazioni.
Nozione di beneficiario individuato e qualificazione del reddito
Per beneficiario individuato si intende il beneficiario di reddito, cioè il soggetto che ha una capacità contributiva attuale rispetto a quel reddito e che sia titolare del diritto di pretenderne il pagamento dal trustee. Quando i beneficiari sono nominativamente indicati nell’atto istitutivo, il trust è trasparente per natura, senza necessità di opzioni. I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.
Presunzione di residenza fiscale in Italia dei trust esteri
La circolare ricorda la disciplina antielusiva che introduce una presunzione relativa di residenza in Italia per i trust istituiti in Paesi non inclusi nella white list di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche. La presunzione opera quando almeno un disponente e un beneficiario sono fiscalmente residenti in Italia, oppure quando un soggetto residente in Italia effettua a favore del trust atti di trasferimento di immobili, diritti reali immobiliari, anche per quote, o vincoli di destinazione sugli stessi.
Validità fiscale del trust e casi di interposizione
La circolare sottolinea che il trust deve presentare gli elementi essenziali dell’istituto: separazione patrimoniale, intestazione dei beni al trustee e potere-dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni secondo il regolamento o la legge. Non sono fiscalmente validi i trust meramente interposti, nei quali il disponente conserva il controllo o il potere di gestione e disposizione dei beni, oppure il trustee agisce di fatto su istruzioni vincolanti del disponente o dei beneficiari. In tali casi i redditi restano imputati al disponente secondo le regole ordinarie delle rispettive categorie reddituali.
Tipologie di trust ritenute inesistenti perché interposte
Sono indicati come inesistenti, in quanto interposti, i trust che il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente; quelli in cui il disponente può nominare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario; quelli nei quali il trustee non può operare senza il consenso del disponente o del beneficiario; i trust a termine che possono essere chiusi anticipatamente dal disponente designando sé stesso o altri come beneficiari; i trust in cui il beneficiario ha diritto a ricevere attribuzioni di patrimonio; quelli in cui il trustee deve attenersi alle indicazioni del disponente; i trust in cui il disponente può modificare i beneficiari; quelli in cui può attribuire redditi e beni o concedere prestiti a soggetti da lui individuati; e ogni altra ipotesi in cui il potere del trustee risulti limitato o condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari.
Trust esteri e beneficiari residenti
Per i redditi imputati a beneficiari residenti da trust esteri, la lettera g-sexies) dell’articolo 44 del TUIR prevede l’imponibilità in Italia come redditi di capitale, a prescindere dalla residenza del trust e dalla circostanza che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. La circolare precisa però che, se il reddito è già stato prodotto in Italia e tassato in capo al trust ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, non è soggetto a ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.
Beneficiari esteri di trust residenti
Nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani trasparenti o misti, il reddito loro imputato è considerato prodotto in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR. Tuttavia, la disciplina speciale dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), prevale sul criterio della corresponsione: i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili anche se non effettivamente corrisposti.
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