Circolare n. 55 del 22/11/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 7, comma 4, lett. b), della legge n. 984/1977 non richiede la concreta esecuzione di interventi di forestazione né l’effettiva attuazione di un piano di coltura e conservazione ai sensi dell’art. 10, comma 7. Il requisito decisivo è l’idoneità del fondo rustico ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. Ne consegue che le controversie pendenti basate solo sulla mancata esecuzione del piano colturale devono essere abbandonate, mentre prosegue il contenzioso se la contestazione riguarda altri presupposti oggettivi o soggettivi della norma.
Agevolazioni registro e ipotecaria per acquisto di fondi rustici da cooperative e società forestali
Agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali
La circolare interviene sul trattamento fiscale previsto dall’art. 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con riferimento all’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali. Il documento prende le mosse da un contenzioso diffuso generato da una lettura restrittiva degli Uffici e recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al fine di uniformare l’azione difensiva dell’Amministrazione.
Quadro normativo richiamato
La norma agevolativa consente alle cooperative e società forestali di beneficiare del pagamento in misura fissa delle imposte di registro e ipotecaria per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.
La circolare richiama anche l’art. 10, comma 7, della stessa legge n. 984/1977, che impone ai proprietari e possessori di terreni rimboschiti o migliorati di eseguire le operazioni di gestione e utilizzazione delle colture secondo un piano di coltura e conservazione formato e approvato secondo la normativa regionale, o in mancanza secondo la legge n. 3267/1923.
Origine delle contestazioni
Alcuni Uffici dell’Agenzia avevano ritenuto che l’agevolazione spettasse solo se il fondo fosse effettivamente interessato da interventi di forestazione realizzati in concreto in conformità al piano di coltura e conservazione. In tale prospettiva, il piano non doveva soltanto essere approvato, ma anche essere posto in esecuzione entro tre anni dalla stipula del rogito notarile. In assenza di tali interventi, il beneficio veniva revocato e l’atto tassato in misura ordinaria.
Orientamento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11169 del 13 maggio 2009, ha chiarito che il requisito per fruire della tassazione agevolata è unicamente l’idoneità del fondo rustico acquistato ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento delle colture forestali. Non è invece richiesta la concreta realizzazione di interventi di forestazione ai sensi dell’art. 10.
La circolare richiama anche le ordinanze n. 19075 del 1° settembre 2009 e la sentenza n. 16832 del 20 giugno 2008, dalle quali emerge la distinzione tra:
- l’art. 7, che disciplina il beneficio fiscale legato all’idoneità del fondo;
- l’art. 10, che regola gli indirizzi generali per la forestazione e l’obbligo di gestione dei terreni rimboschiti o migliorati mediante piano di coltura e conservazione.
Inoltre, la Corte ha qualificato come errata la tesi secondo cui la mancata esecuzione del piano entro il triennio comporterebbe la revoca del beneficio, evidenziando che l’art. 7 non richiama gli artt. 3 e 10, né il procedimento di valutazione e approvazione dei piani colturali.
Conseguenze per il contenzioso pendente
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, la circolare considera non più sostenibile la posizione degli Uffici che negavano l’agevolazione solo per la mancata realizzazione di interventi di forestazione disciplinati dal piano di coltura. La pretesa tributaria deve quindi essere abbandonata quando il recupero si fonda esclusivamente sull’assenza di concreti interventi ai sensi dell’art. 10, purché sia comunque presente l’idoneità del fondo richiesta dall’art. 7, comma 4, lett. b).
La circolare precisa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 13590 del 17 giugno 2010, ha indicato come condizioni che escludono in assoluto l’idoneità del fondo quelle che impediscono la coltivazione in generale, ad esempio i terreni situati oltre il limite degli alberi o quelli con particolari caratteristiche del suolo che non consentono coltivazioni erbacee o arboree.
Casi in cui il giudizio deve proseguire
Le strutture territoriali devono invece proseguire il contenzioso quando la pretesa tributaria riguarda la mancata sussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi dell’agevolazione, come ad esempio:
- la natura di fondo rustico del terreno acquistato;
- la qualifica di cooperativa o società forestale del beneficiario;
- altre questioni di carattere processuale.
Indicazioni operative finali
Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare le controversie pendenti in materia e ad abbandonare la pretesa tributaria nei casi coerenti con il principio affermato dalla Cassazione, tenendo conto dello stato e grado del giudizio. In caso di abbandono della controversia e di richiesta di cessazione della materia del contendere, occorre motivare anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi utili per la loro compensazione.
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché tali principi e istruzioni siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.
Punti principali
Quadro normativo dell’agevolazione
L’art. 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984 prevede per cooperative e società forestali il pagamento in misura fissa delle imposte di registro e ipotecaria per l’acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento delle colture forestali.
Interpretazione degli Uffici e causa del contenzioso
Alcuni Uffici avevano subordinato il beneficio all’effettiva realizzazione di interventi di forestazione sul fondo acquisito, secondo un piano di coltura e conservazione approvato ai sensi dell’art. 10, comma 7, e alla sua esecuzione entro tre anni dal rogito; in mancanza, applicavano le imposte in misura ordinaria.
Orientamento della Corte di Cassazione
La Cassazione ha affermato che il presupposto dell’agevolazione è solo l’idoneità del fondo rustico ad aumentare efficienza e reddito mediante il miglioramento delle colture forestali, senza necessità di interventi di forestazione effettivamente realizzati. La Corte distingue nettamente l’art. 7, che disciplina il beneficio fiscale, dall’art. 10, che riguarda gli indirizzi e l’utilizzazione dei terreni rimboschiti o migliorati.
Gestione delle controversie pendenti
Le strutture territoriali devono abbandonare la pretesa tributaria quando il recupero si fonda esclusivamente sull’assenza di concreti interventi di forestazione ai sensi dell’art. 10, pur in presenza dell’idoneità del fondo richiesta dall’art. 7. Restano invece da coltivare i giudizi in cui siano contestati i presupposti oggettivi o soggettivi dell’agevolazione o vi siano questioni processuali.
Indicazioni operative e spese di giudizio
In caso di abbandono della controversia e richiesta di cessazione della materia del contendere, occorre prendere posizione motivata anche sulle spese di giudizio, fornendo elementi utili alla compensazione. Le Direzioni regionali devono vigilare sull’osservanza delle istruzioni da parte degli uffici territoriali.
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