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Circolare

Circolare n. 59 del 23/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’inversione contabile alle cessioni di telefoni cellulari e di specifici dispositivi a circuito integrato/microprocessori, in seguito all’autorizzazione UE del 22 novembre 2010. Delimita l’ambito oggettivo e soggettivo, escludendo le vendite al dettaglio e le operazioni effettuate dai contribuenti minimi, indica la decorrenza dal 1° aprile 2011 e riepiloga le sanzioni in caso di violazioni.

Reverse charge per telefoni cellulari e microprocessori venduti a soggetti residenti in Italia

Reverse charge su telefoni cellulari e microprocessori

La circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di telefoni cellulari e di determinati dispositivi a circuito integrato, a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE. Il documento delimita l’ambito della deroga autorizzata, individua i soggetti esclusi, definisce la decorrenza operativa e riepiloga il regime sanzionatorio applicabile.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama in primo luogo l’art. 1, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva già previsto l’estensione del reverse charge, subordinandone però l’efficacia a preventiva autorizzazione comunitaria. Con la decisione del Consiglio UE del 22 novembre 2010, l’Italia è stata autorizzata, in deroga all’art. 193 della direttiva 2006/112/CE, a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione per:

  • telefoni cellulari, intesi come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  • dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Ambito applicativo della deroga

L’Amministrazione chiarisce che la disciplina interna di cui all’art. 17, comma 6, lett. c), del DPR 633/1972, riferita alle cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori, trova applicazione solo nella parte compatibile con l’autorizzazione europea. In sostanza, il reverse charge opera per i beni espressamente ricompresi nella deroga UE e, per i microprocessori, solo nei limiti in cui essi siano riconducibili ai dispositivi a circuito integrato prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Il meccanismo comporta che, in presenza di cessionario soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, il debito IVA ricade su quest’ultimo in luogo del cedente, in deroga alla regola ordinaria che pone l’obbligo in capo al soggetto che effettua la cessione.

Adempimenti di fatturazione e registrazione

Per le operazioni soggette a inversione contabile:

  • il cedente emette fattura senza addebito d’imposta, nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del DPR 633/1972, e indica la norma che prevede il reverse charge;
  • il cessionario integra la fattura con aliquota e imposta;
  • la fattura integrata va annotata nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento oppure, al più tardi, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese;
  • lo stesso documento va registrato anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.

Esclusione delle cessioni al dettaglio

La circolare interpreta la deroga alla luce della sua ratio antielusiva e afferma che il reverse charge si applica solo alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le vendite al dettaglio restano escluse perché il bene è destinato all’utilizzatore finale del ciclo distributivo, anche se quest’ultimo sia soggetto passivo.

Il richiamo alla finalità della misura è collegato al contrasto delle frodi cosiddette "carosello", che si verificano tipicamente nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio, quando il bene viene ceduto più volte senza versamento dell’IVA all’Erario.

Esclusione dei contribuenti minimi

Un ulteriore chiarimento riguarda i soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007. Per le cessioni effettuate da tali soggetti il reverse charge non si applica, poiché essi sono esonerati dal versamento dell’imposta e dalla maggior parte degli adempimenti IVA; resta tuttavia l’obbligo di certificare il corrispettivo senza addebito d’imposta.

Se invece il contribuente minimo è cessionario dei beni in questione, la fattura ricevuta in reverse charge deve essere integrata e l’IVA va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Decorrenza della disciplina

La circolare precisa che, pur essendo la previsione già introdotta dalla legge finanziaria 2007, essa non era ancora operativa per mancanza dell’autorizzazione UE. La decisione del Consiglio decorre dalla notificazione ed è stata pubblicata nella GUUE il 25 novembre 2010.

Tenuto conto dell’art. 3, comma 2, della legge 212/2000, che vieta scadenze anteriori al sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della disposizione, e della necessità di adeguamento delle procedure gestionali, l’Agenzia individua la decorrenza applicativa del reverse charge per queste operazioni nel 1° aprile 2011, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972.

Obblighi di controllo e adempimenti dichiarativi

La deroga comunitaria è subordinata all’introduzione di obblighi adeguati ed efficaci di controllo e notifica. In proposito, la circolare segnala che, poiché le nuove disposizioni entreranno in vigore nel 2011, nella dichiarazione Modello Unico 2012 e nella dichiarazione annuale IVA 2012 saranno previsti campi specifici per evidenziare le operazioni attive e passive aventi ad oggetto i beni interessati.

Regime sanzionatorio

In caso di violazione degli obblighi connessi al reverse charge si applica l’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 471/1997. La sanzione amministrativa è compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta, con minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’IVA mediante inversione contabile.

La medesima sanzione si applica anche al cedente che abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento; in tale ipotesi permane l’obbligo del cessionario di regolarizzare l’omissione secondo la procedura prevista dal comma 8 dell’art. 6 citato e sussiste responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento dell’imposta e della sanzione.

Resta comunque ferma la previsione secondo cui, se l’imposta è stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cedente o dal cessionario, la sanzione è ridotta al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.

Vigilanza finale

La circolare si chiude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza sull’osservanza delle istruzioni impartite e dei principi enunciati dagli uffici competenti.

Punti principali

Ambito applicativo del reverse charge

Il reverse charge si applica alle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Per i microprocessori la norma interna sull’art. 17, comma 6, lett. c), del DPR 633/1972 ha portata più ampia, ma la circolare precisa che opera solo nei limiti della deroga autorizzata dal Consiglio UE.

Modalità operative e fatturazione

Il cedente emette fattura senza IVA, indicando la norma sul reverse charge. Il cessionario soggetto passivo residente in Italia integra la fattura con aliquota e imposta, la annota nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro i termini previsti e la registra anche nel registro acquisti ai fini della detrazione.

Esclusione delle cessioni al dettaglio

L’inversione contabile si applica solo alle fasi distributive precedenti il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, caratterizzate dalla destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, restano fuori dal meccanismo reverse charge, in coerenza con la finalità anti-frode della deroga UE.

Esclusione dei contribuenti minimi

Il reverse charge non si applica alle cessioni effettuate da soggetti nel regime dei contribuenti minimi, che restano esonerati dal versamento IVA e dagli adempimenti ordinari, salvo gli obblighi previsti dal loro regime. Se un contribuente minimo riceve fattura in reverse charge, deve integrarla e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo.

Decorrenza dell’obbligo

La decisione UE è stata pubblicata il 25 novembre 2010, ma la nuova disciplina non può operare prima del decorso di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente. La circolare individua quindi la decorrenza del reverse charge per queste operazioni nel 1° aprile 2011.

Adempimenti di controllo e dichiarativi

La deroga UE è subordinata all’introduzione di adeguati obblighi di controllo e notifica. La circolare anticipa che nella dichiarazione Modello Unico 2012 e nella dichiarazione annuale IVA 2012 saranno previsti campi specifici per evidenziare le operazioni attive e passive relative ai beni in questione.

Sanzioni

In caso di mancato assolvimento dell’IVA mediante reverse charge da parte del cessionario, o di addebito irregolare da parte del cedente, si applica la sanzione del 100%-200% dell’imposta con minimo di 258 euro, con responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Se l’imposta è comunque stata assolta, ancorché irregolarmente, la sanzione è ridotta al 3% dell’imposta.

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