Circolare n. 56 del 10/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quali associazioni e fondazioni riconosciute possono accedere al cinque per mille, precisando che è necessario il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’effettiva operatività nei settori previsti dall’art. 10 del Dlgs 460/1997. Esclude invece gli enti con personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre disciplina le ipotesi di cessazione dell’attività o dell’attività che dà diritto al beneficio, prevedendo la mancata erogazione o il recupero delle somme già corrisposte, con effetto dal 2006.
Chiarimenti sui soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef
Chiarimenti sui soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef
La circolare interviene per precisare chi possa essere incluso tra i beneficiari della quota del cinque per mille dell’Irpef e quali conseguenze derivino dalla cessazione dell’attività dell’ente o dell’attività che ne giustifica l’ammissione. Il documento si colloca nel solco dei precedenti chiarimenti del 2007 e fornisce un indirizzo interpretativo unitario per i controlli e per la fase di erogazione e recupero delle somme.
Ambito soggettivo: associazioni e fondazioni riconosciute
La categoria delle associazioni e fondazioni riconosciute è ricondotta alla tipologia dei soggetti privati senza scopo di lucro operanti in settori di rilevanza sociale, in particolare nel sostegno al volontariato. Per accedere agli elenchi del cinque per mille tali enti devono:
- aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- operare senza scopo di lucro nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997.
La circolare richiama le precedenti istruzioni secondo cui il riconoscimento rilevante è quello disciplinato dal DPR 361/2000, cioè il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
Esclusione degli enti di diritto pubblico
Viene ribadito che il requisito della personalità giuridica riguarda solo i soggetti di diritto privato. Sono quindi esclusi gli enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, anche se operanti nei medesimi settori di utilità sociale.
La conseguenza è duplice:
- tali enti non possono essere iscritti negli elenchi dei destinatari del cinque per mille;
- se il contributo è stato già corrisposto in assenza dei requisiti, deve essere recuperato.
Operatività nei settori rilevanti
Per le associazioni e fondazioni riconosciute, l’operatività nei settori previsti dall’art. 10 del Dlgs 460/1997 costituisce il presupposto oggettivo del beneficio. I settori indicati sono:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
La circolare precisa inoltre che l’esclusività o prevalenza dell’operatività è richiesta per l’esercizio finanziario 2008, mentre per gli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 è sufficiente anche un’attività non esclusiva o non prevalente, purché effettiva e concretamente svolta.
Verifiche su statuto, atto costitutivo e attività effettiva
Per l’accesso al beneficio, l’atto costitutivo o lo statuto devono indicare le attività svolte nei settori ammessi. Le attività non devono avere carattere:
- occasionale;
- marginale;
- sussidiario.
Esse devono invece concorrere alla realizzazione degli scopi dell’ente e trovare riscontro nell’attività effettivamente svolta. La verifica può essere condotta attraverso l’esame dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’ultimo rendiconto annuale.
Non lucratività
La non lucratività è considerata requisito essenziale delle associazioni e fondazioni riconosciute ammesse al cinque per mille, pur non essendo sempre espressamente formulata nelle norme di riferimento. Ne discendono:
- il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione;
- il divieto di distribuzione di fondi, riserve o capitale;
- l’obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Cessazione dell’attività e perdita del beneficio
La seconda parte della circolare si concentra sulle ipotesi in cui l’ente beneficiario abbia cessato l’attività o non svolga più quella che gli aveva consentito l’accesso al beneficio. Il DPCM 23 aprile 2010 stabilisce che, se al momento dell’erogazione l’ente ha già cessato l’attività o non svolge più l’attività rilevante, il contributo non deve essere corrisposto; se invece le somme sono già state versate, l’amministrazione competente deve procedere al recupero.
Per gli enti della categoria "volontariato", l’erogazione e il recupero sono ricondotti alle attribuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mentre l’Agenzia delle entrate mantiene il ruolo nella predisposizione degli elenchi e nella collaborazione istruttoria.
Cessazione dell’attività da parte dell’ente beneficiario
La cessazione dell’attività comprende ogni forma di estinzione del soggetto, inclusi i casi di liquidazione in cui, al momento dell’erogazione, l’ente abbia di fatto cessato l’attività. È menzionata anche l’ipotesi di fusione per incorporazione: se l’attività continua e l’incorporante è a sua volta ammessa tra i beneficiari del cinque per mille, le somme possono essere attribuite a quest’ultima.
Cessazione dell’attività che dà diritto al beneficio
La perdita del beneficio ricorre anche quando l’ente continua a esistere ma, per modifica statutaria o per mutamento di fatto, non opera più nei settori che avevano giustificato l’ammissione. In questa ipotesi:
- le somme non devono essere erogate se non ancora pagate;
- le somme già erogate devono essere recuperate.
Decorrenza
La disciplina sulla perdita del beneficio per cessazione dell’attività o dell’attività che ne dà titolo opera a decorrere dall’esercizio finanziario 2006. Di conseguenza, per tutte le annualità considerate, le somme del cinque per mille non devono essere erogate quando risulti la mancanza dei requisiti sopra descritti.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare fornisce chiarimenti sui soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef, con particolare attenzione ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’erogazione del contributo. Le questioni affrontate riguardano l’individuazione delle associazioni e fondazioni riconosciute ammissibili al beneficio e le conseguenze della cessazione dell’attività o dell’attività che dà diritto al beneficio.
Requisiti per associazioni e fondazioni riconosciute
Possono iscriversi negli elenchi del cinque per mille le associazioni e fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 e che operino senza scopo di lucro nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997. La circolare richiama i precedenti chiarimenti del 2007 e ribadisce che il riconoscimento rilevante è quello di diritto privato.
Esclusione degli enti con personalità giuridica di diritto pubblico
Il requisito del riconoscimento vale solo per i soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti di diritto pubblico. Tali enti associativi non possono essere iscritti tra i beneficiari del cinque per mille né accedere alla ripartizione delle somme; se hanno già ricevuto il contributo senza possedere i requisiti, l’importo deve essere recuperato.
Settori di attività rilevanti ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 460/1997
La circolare elenca i settori che danno titolo al beneficio per le associazioni e fondazioni riconosciute: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione dei beni artistici e storici, tutela della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Per gli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 è sufficiente anche un’operatività non esclusiva o non prevalente; per il 2008, invece, la legge finanziaria 2008 richiede l’esclusività o la prevalenza dell’operatività.
Verifica dell’attività effettivamente svolta
Ai fini dell’accesso al cinque per mille, l’atto costitutivo o lo statuto devono indicare le attività svolte nei settori ammessi; tali attività non devono essere occasionali, marginali o sussidiarie, ma concorrere agli scopi dell’ente. La previsione statutaria deve trovare riscontro nell’attività concretamente svolta, verificabile anche tramite atto costitutivo, statuto e ultimo rendiconto annuale.
Non lucratività e vincoli patrimoniali
La non lucratività è considerata requisito essenziale, anche se non sempre espressamente formulato, per le associazioni e fondazioni riconosciute beneficiarie. Ne consegue il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, nonché l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Cessazione dell’attività o dell’attività che dà diritto al beneficio
Il DPCM 23 aprile 2010 disciplina il caso in cui, al momento dell’erogazione, l’ente abbia cessato l’attività o non svolga più l’attività che giustifica il beneficio. In tali ipotesi il contributo non deve essere corrisposto; se le somme sono già state erogate, devono essere recuperate. Per gli enti della categoria "volontariato" le competenze operative in materia di erogazione e recupero spettano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Cessazione dell’attività da parte dell’ente beneficiario
La cessazione comprende ogni forma di estinzione del soggetto beneficiario e anche i casi in cui, al momento dell’erogazione, l’ente sia in liquidazione e abbia di fatto cessato l’attività. In caso di fusione per incorporazione, se l’attività prosegue, le somme possono essere attribuite all’incorporante purché essa sia ammessa tra i beneficiari del cinque per mille.
Cessazione dell’attività che dà diritto al beneficio
Se l’ente continua a esistere ma, per modifica statutaria o di fatto, non opera più nei settori che ne avevano consentito l’ammissione, perde il requisito oggettivo per il beneficio. In tal caso le somme destinate non devono essere corrisposte e quelle già erogate devono essere recuperate.
Decorrenza delle disposizioni
La perdita del beneficio per cessazione dell’attività o per il venir meno dell’attività rilevante si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2006; pertanto, le somme del cinque per mille non devono essere erogate quando ricorrano tali condizioni.
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