Cassazione Penale, Sentenza n. 27130/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle rispettive condanne. De Luca Francesco Paolo e Miccichè Manuel hanno censurato, in particolare, l'inquadramento del fatto come sequestro di persona distinto dalla rapina aggravata (sostenendo che la privazione della libertà sarebbe stata mera modalità esecutiva assorbita dalla rapina) e, per De Luca Francesco Paolo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Miccichè ha altresì contestato la certezza del proprio riconoscimento nelle immagini di videosorveglianza. De Luca Salvatore ha dedotto violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta identità della pistola oggetto di due procedimenti (contestando il cumulo con un precedente giudicato), nonché vizi di motivazione sulla determinazione della pena (rilevando la mancata considerazione della riduzione per il rito abbreviato e la presunta eccessività degli aumenti per continuazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli in parte generici e in parte manifestamente infondati. Sui punti principali: 1) ha confermato che il sequestro di persona non è assorbito nella rapina quando la privazione della libertà si protragga oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina (anche pochi minuti in più possono caratterizzare un reato autonomo); nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato che le guardie giurate rimasero recluse oltre il tempo necessario, configurando concorso tra rapina aggravata e sequestro di persona; 2) ha ritenuto generica la doglianza sulle attenuanti generiche, dato che i giudici di merito hanno motivato il diniego richiamando gravi modalità della fattispecie e precedenti personali; 3) ha ritenuto generica anche la censura sull'identificazione visiva, osservando che gli operatori di polizia avevano riconosciuto con certezza Miccichè per conoscenza diretta e per elementi obiettivi (corporatura, portamento, tatuaggio); 4) ha escluso la sovrapposizione certa delle armi contestate a carico di De Luca Salvatore, rilevando l'assenza di elementi probatori idonei a collegare l'arma del processo attuale a quelle di precedenti vicende; 5) ha confermato che la Corte di appello ha applicato la riduzione per il rito abbreviato e motivato gli aumenti di pena per continuazione in relazione alla gravità e alla personalità del condannato. Conseguenze processuali: inammissibilità dei ricorsi, condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; rigetto della richiesta di liquidazione delle spese del resistente parte civile.
Norme richiamate
art. 628, comma terzo, n. 2) cod. pen. (rapina aggravata)
Il sequestro di persona è assorbito nella rapina aggravata solo se la privazione della libertà coincide e si esaurisce con il mezzo immediato di esecuzione della rapina; se la detenzione delle vittime precede o si prolunga oltre il tempo necessario alla consumazione della rapina costituisce reato autonomo.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare anche un unico elemento tra quelli indicati dall'art. 133 (personalità del colpevole, entità del reato, modalità di esecuzione, ecc.); è quindi sufficiente che il giudice motivi il prevalere di quell'elemento.
art. 649 cod. proc. pen.
La norma invocata attiene al divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto ovvero alla necessità di accertare l'identità del fatto o della cosa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero prove certe che l'arma oggetto del presente procedimento fosse la stessa già giudicata in altro processo, per cui non opera il divieto ipotizzato dal ricorrente.
Massime di principio
- Il sequestro di persona può essere autonomo rispetto alla rapina quando la privazione della libertà si protragga oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione: anche una protrazione di pochi minuti può giustificare autonoma configurazione del reato.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche devono confrontarsi concretamente con la motivazione di merito; se il giudice indica elementi determinanti (es. gravità delle modalità o precedenti) la censura è generica e inammissibile.
- Le contestazioni sull'identificazione fotografica o video richiedono argomentazioni specifiche: la conoscenza diretta da parte degli operatori, corrispondenze fisiche e segni distintivi (es. tatuaggi) sono elementi considerati significativi e difficilmente ritenuti incerti senza elementi probatori contrari.
- Per evocare il divieto di nuovo giudizio o la sovrapposizione di reati in relazione a strumenti (es. armi) è necessario dimostrare con elementi certi l'identità materiale dell'oggetto; mere indicazioni generiche o conversazioni intercettate che non accertano l'identità non bastano.
- I motivi di ricorso generici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione resa in grado di appello sono ad alto rischio di inammissibilità in Cassazione.
- Nelle impugnazioni del trattamento sanzionatorio occorre articolare specificamente perché la motivazione del giudice di merito sarebbe erronea (ad es. quantificazione della riduzione per rito abbreviato, ragionevolezza degli aumenti per continuazione); la mera affermazione di eccesso senza confronto con le specifiche delineazioni motivazionali è normalmente inefficace.
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