Cassazione Penale, Sentenza n. 16316/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p. per la detenzione cautelare subita in relazione a ipotesi di reato connesse all'art. 416-bis c.p. e agli artt. 12-quinques d.l. n. 306/92 e 7 d.l. n. 152/91, per i quali era poi stato assolto con formula di merito. La Corte di appello di Torino aveva rigettato l'istanza ritenendo che il Gallone avesse concorso a dare causa alla propria detenzione per la sua connivenza con soggetti riconducibili alla 'ndrangheta e per il contributo all'intestazione fittizia di quote societarie; la Corte aveva inoltre menzionato, tra gli indizi, il silenzio mantenuto dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia e valutato come inverosimili le successive dichiarazioni rese dall'istante, nonostante queste fossero state in parte confermate nella pronuncia di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del ricorrente cogliesse solo una parte della motivazione impugnata (la valorizzazione del silenzio) mentre il nucleo decisorio del rigetto era fondato su altri elementi robusti: la connivenza con l'associazione mafiosa e il contributo materiale all'intestazione fittizia di beni. Anche escludendo il riferimento al silenzio, la decisione della Corte d'appello mantiene integrità logica e sufficiente supporto probatorio. La Cassazione ha altresì affermato che la valutazione di mendacio delle dichiarazioni successive è criticabile solo mostrando il diverso approdo motivazionale del giudice dell'assoluzione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che l'indennizzo può essere precluso quando la detenzione sia stata causata in tutto o in parte da comportamento gravemente colposo del detenuto o da connivenza con attività criminose
art. 416-bis cod. pen.
Rilevante per la qualificazione della fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa; la contestazione di questa norma ha alimentato l'istruttoria cautelare e la valutazione della presunta connivenza del ricorrente
art. 12-quinques d.l. n. 306/1992
Norma collegata alle misure patrimoniali e alle fattispecie di riciclaggio/uso di intestazioni fittizie; utilizzata nel quadro dei fatti che hanno motivato la custodia cautelare e la valutazione della responsabilità del ricorrente
art. 7 d.l. n. 152/1991
Norma citata tra i reati per i quali era stata disposta la detenzione; la successiva assoluzione non ha automaticamente comportato il riconoscimento dell'indennizzo quando sussistono indizi di contributo causale alla detenzione
art. 4 d.lgs. n. 188/2021
Dopo la novella il principio giurisprudenziale è che il silenzio o l'avvalersi della facoltà di non rispondere non può costituire di per sé colpa ostativa; tuttavia la Corte ha ritenuto che il riferimento al silenzio fosse mero elemento accessorio e non il nucleo della decisione
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Rv. 276916)
Richiamata per il principio che il ricorso per cassazione deve criticare compiutamente la motivazione impugnata e non attribuirle contenuti diversi da quelli reali
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 (Rv. 271227)
Richiamata per il principio secondo cui l'eventuale criticità di una singola valutazione non comporta l'annullamento quando la restante motivazione assicuri la tenuta logica della decisione
Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 (Rv. 282581)
Citata in relazione alla possibilità per il giudice della riparazione di valutare la mendacità delle dichiarazioni rese successivamente, anche dopo la novella normativa
Massime di principio
- La sola assoluzione con formula piena non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: è necessario verificare se la detenzione sia stata causata in tutto o in parte da comportamenti gravemente colposi o dalla connivenza dell'indagato con la fattispecie investigata
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. n. 188/2021 l'avvalersi della facoltà di non rispondere non può costituire di per sé motivo ostativo al riconoscimento della riparazione, ma il silenzio può essere considerato come elemento indiziario aggiuntivo se inserito in un quadro probatorio più ampio
- Le dichiarazioni rese dall'imputato successivamente al silenzio possono essere valutate dal giudice della riparazione e, se ritenute inverosimili o mendaci, possono influire negativamente sulla pretesa indennitaria
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e affrontare compiutamente l'intera motivazione di merito; criticare solo uno degli elementi argomentativi non è sufficiente se gli altri elementi mantengono integra la decisione
- Chi richiede la riparazione deve dimostrare l'assenza di contributi causali propri alla detenzione; condotte quali partecipazione o connivenza con associazioni criminali o contribuzioni materiali all'intestazione fittizia di beni possono precludere l'indennizzo
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile espone il ricorrente a condanne per spese processuali e ad eventuali sanzioni pecuniarie (es. ammende)
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