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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46984/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., da parte della Corte d'appello sulla condanna delle parti civili alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'imputato, nonostante la richiesta esplicita formulata dall'imputato all'udienza di discussione e il rigetto integrale dell'appello delle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulle spese di lite. Ha liquidato in questa sede le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di appello da Musco in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge e ha altresì condannato le parti civili alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di Cassazione da Musco, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    La norma impone la condanna della parte civile alla rifusione delle spese a favore dell'imputato quando la domanda risarcitoria è integralmente rigettata o le statuizioni civili precedenti sono revocate; quindi, in caso di rigetto dell'appello civile, il giudice deve decidere sulle spese di lite richieste dall'imputato.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    La disposizione regola i casi in cui l'annullamento senza rinvio è possibile. La Corte ha ritenuto che non fosse necessario il rinvio per la statuizione sulle spese e che potesse procedere direttamente alla liquidazione.

  • tariffa forense

    Le spese di rappresentanza e difesa devono essere liquidate secondo la tariffa forense, tenendo conto del numero e dell'importanza delle questioni e rispettando i limiti minimi e massimi previsti.

Massime di principio

  • Se l'imputato ottiene l'assoluzione e la domanda civile è integralmente respinta, la parte civile deve essere condannata a rifondere le spese di lite ai sensi dell'art. 541 c.p.p.; il giudice deve pronunciarsi esplicitamente sulle spese se richiesto.
  • L'omessa statuizione sulle spese, quando dovuta, costituisce violazione formale suscettibile di annullamento da parte della Cassazione; il rimedio può consistere nell'annullamento limitato alla parte impugnata senza rinvio se la Corte può determinare le spese in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione può liquidare le spese di lite in sede di annullamento senza rinvio quando la determinazione è possibile senza necessità di approfondire ulteriormente la materia di merito (es. calcolo secondo tariffa e parametri noti).
  • La parte che intende ottenere la condanna delle controparti al pagamento delle spese deve formularne esplicita richiesta in udienza e nei modi processuali previsti, pena la perdita della possibilità di ottenere tale statuizione.
  • Nella liquidazione delle spese vanno rispettati i criteri della tariffa forense e valutati il numero e l'importanza delle questioni, nei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa.

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