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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dei provvedimenti comunali né la qualificazione sostanziale o non sostanziale della variante. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente e all’adesione delle altre parti.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine motivato di non effettuare l’intervento relativo alla modifica non sostanziale di un impianto di produzione elettrica da biogas

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale che aveva ordinato di non effettuare l’intervento oggetto di una richiesta di procedura semplificata per modifica non sostanziale dell’impianto, ritenendo invece l’amministrazione che la variante avesse natura sostanziale. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento negativo adottato dal Comune in riesame, a seguito di un’ordinanza cautelare di remand. La controversia riguardava, in particolare, la qualificazione tecnica delle modifiche richieste: l’eventuale variazione della potenza termica installata e del combustibile rinnovabile utilizzato, nonché l’introduzione nel digestore della matrice costituita da sottoprodotti della trasformazione dell’uva e la conseguente modifica della ricetta, alla luce dei presupposti previsti dalla DGR Lombardia XI/4803 del 31 maggio 2021. Il testo non riporta una decisione di merito sui singoli vizi dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato quale base per la fissazione dell’udienza pubblica di merito nell’ambito della fase cautelare.

  • DGR Lombardia XI/4803 del 31 maggio 2021

    Richiamata ai fini della verifica tecnica dei presupposti per qualificare le modifiche dell’impianto come sostanziali o non sostanziali.

Massime di principio

  • La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, non contestata dalle altre parti, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato né le questioni tecniche sottostanti.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente richiesta o accettata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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