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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 3446 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 189/2025 depositata e resa pubblica il 08.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 441/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025. quanto al ricorso n. 3448 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 784/2025, depositata e resa pubblica il 25.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8690/2024 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3450 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Asti n. 481 depositata e resa pubblica il 29.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 388/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.01.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.07.2025. quanto al ricorso n. 3451 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Asti n. 368, depositata e resa pubblica il 04.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 495/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.11.2025. quanto al ricorso n. 3456 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2416/2024, depositata e resa pubblica il 02.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8390/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3459 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1071/2025, depositata e resa pubblica il 17.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9821/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.11.2025. quanto al ricorso n. 3461 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1854/2024, depositata e resa pubblica il 03.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8573/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.02.2025. quanto al ricorso n. 3466 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1033/2024, depositata e resa pubblica il 18.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7850/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.07.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.03.2025. quanto al ricorso n. 3503 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 432/2024 depositata e resa pubblica il 09.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1553/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025. quanto al ricorso n. 3511 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 371/2024 depositata e resa pubblica il 04.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1400/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.09.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025. quanto al ricorso n. 3513 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 419/2023 depositata e resa pubblica il 07.11.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1331/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.07.2024. quanto al ricorso n. 3514 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 225/2024 depositata e resa pubblica il 22.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1352/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 01.12.2025. quanto al ricorso n. 3515 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 431/2024 depositata e resa pubblica il 09.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1451/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.12.2025. quanto al ricorso n. 3519 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 70/2025 depositata e resa pubblica il 03.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 928/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.11.2025. quanto al ricorso n. 3530 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 60/2024 depositata e resa pubblica il 26.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1010/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.11.2025. quanto al ricorso n. 3534 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Asti n. 357/2025 depositata e resa pubblica il 18.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1413/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025. quanto al ricorso n. 3543 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 3214/2024 depositata e resa pubblica il 04.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2965/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025. quanto al ricorso n. 3547 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 524/2024 depositata e resa pubblica il 12.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 354/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.11.2025 . quanto al ricorso n. 3584 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025. quanto al ricorso n. 3585 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.

Giustizia amministrativa202503450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Omessa esecuzione di sentenze dei Tribunali ordinari, passate in giudicato, recanti la condanna del Ministero al pagamento delle somme spettanti per la carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Con diciannove ricorsi riuniti, ciascun ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, munita di attestazione di conformità, notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e non impugnata nei termini. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nei titoli giudiziali, oltre alla nomina di un commissario ad acta e alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso adempimento. Per ciascun giudicato era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la liquidazione separata delle spese. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali: esistenza di sentenze passate in giudicato, produzione di copie conformi, notificazione al Ministero e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nei giudicati entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dei ricorrenti la comunicazione del codice fiscale al commissario entro sette giorni. Ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute: dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina commissariale. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. I fascicoli sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.

    L'azione di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono state distratte in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55

    Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55

    I parametri forensi sono stati applicati con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme, la notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge integrano i presupposti processuali per ordinare l'esecuzione del giudicato, ove l'inadempimento non sia contestato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; la sua decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e il termine finale individuato nell'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inadempimento, nell'effettiva operatività della nomina commissariale.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità di concentrazione e speditezza della decisione, senza incidere sull'autonomia dei singoli giudizi né impedire la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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