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Circolare

Circolare numero 235 del 21-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori autonomi e associati del settore agricolo, l’accredito dei periodi lavorativi ai fini pensionistici presuppone l’effettivo versamento dei contributi risultanti dagli elenchi nominativi non contestati. Viene inoltre esclusa la possibilità di recuperi parziali limitati alla sola contribuzione IVS, in ragione del sistema unificato di riscossione dei contributi agricoli. Per le Sedi vengono poi fornite indicazioni operative per accertare la correntezza degli adempimenti, tramite liste dei debitori, modelli 11R, estratto-conto in procedura ECCO e applicazione CD CM 1032, con specifiche istruzioni anche per il contributo aziendale aggiuntivo IVS e per il contributo aziendale aggiuntivo di malattia.

Chiarimenti su contribuzione e verifica dei contributi dei lavoratori autonomi agricoli

Chiarimenti sulla contribuzione dei lavoratori autonomi e associati del settore agricolo

La circolare fornisce precisazioni operative in materia di contributi dovuti dai lavoratori autonomi e associati del settore agricolo, con particolare riguardo all’accredito dei periodi lavorativi ai fini previdenziali e alle modalità di verifica della posizione contributiva presso le Sedi. Il documento si concentra anche sulle attività di recupero dei contributi scaduti o non versati e sugli strumenti informatici e cartacei da utilizzare per i controlli.

Accredito dei periodi lavorativi e requisiti contributivi

La circolare richiama il principio secondo cui, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l’effettiva riscossione dei contributi risultanti dagli elenchi nominativi non contestati costituisce titolo per l’accredito ai fini dell’assicurazione IVS, ai sensi del sesto comma dell’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9. Viene altresì richiamato l’art. 62 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per ribadire che i requisiti contributivi necessari per le prestazioni previdenziali si considerano soddisfatti solo quando la contribuzione risulti effettivamente versata.

Ne deriva che:

  • in presenza di periodi lavorativi risultanti dagli elenchi ma privi di versamento, i periodi possono essere utilizzati ai fini pensionistici solo dopo il recupero dei contributi;
  • tale recupero è possibile soltanto se non sono decorsi i termini prescrizionali;
  • non è ammessa una procedura alternativa, come lo scomputo di parte del debito contributivo al momento della prima liquidazione della pensione.

Sistema unificato di riscossione e divieto di recuperi parziali

La circolare evidenzia che, per effetto del vigente sistema di riscossione unificata dei contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, non è possibile procedere al recupero solo di alcune componenti del debito, ad esempio della sola contribuzione IVS, separatamente dalle altre assicurazioni sociali dovute. Il recupero deve riguardare l’insieme dei contributi afferenti alla posizione interessata.

Verifica della correntezza degli adempimenti contributivi

Per agevolare le Sedi nell’accertamento della correntezza degli adempimenti contributivi dei lavoratori autonomi e associati agricoli, la circolare segnala la trasmissione di liste di contribuenti con esposizioni debitorie per le quali sono stati interrotti i termini prescrizionali. Tali elenchi devono essere integrati con le informazioni già presenti presso le Sedi, in particolare con i dati dei modelli 11R relativi ai versamenti effettuati e ai movimenti contabili.

Successivamente deve essere consultato l’estratto conto contributivo disponibile in linea nel sistema informatico, tramite la transazione ECCO. Per i lavoratori autonomi, tale estratto conto riporta i carichi e i versamenti fino all’anno 1995, limitatamente alla contribuzione IVS. I dati dell’anno 1996 risultano invece consultabili attraverso l’applicazione CD CM 1032, nella funzione di visualizzazione del conto corrente 1032 per lavoratori agricoli autonomi.

Contributo aziendale aggiuntivo IVS: periodo 1982-1990

La circolare ricorda che, per il contributo aziendale aggiuntivo IVS dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo 1 gennaio 1982 - 28 agosto 1990, furono già posti in essere gli atti interruttivi della prescrizione mediante invio ai contribuenti di appositi estratti conto con raccomandata A/R e trasmissione alle SAP dei tabulati contenenti le stampe delle notifiche.

I tabulati richiamati contengono:

  • il codice e i dati anagrafici del contribuente;
  • la specie del carico, articolata in tre parti:
    • prime tre cifre: esercizio di riscossione;
    • seconde tre cifre: tipo di contributo;
    • ultime due cifre: anno di competenza del contributo;
  • i dati di carico, versamento e saldo.

Per il tipo di contributo, la circolare specifica che:

  • 721 indica il contributo aggiuntivo aziendale IVS dovuto dai coltivatori diretti;
  • 741 indica il contributo aggiuntivo aziendale IVS dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti.

Per i contribuenti non presenti nei tabulati, le Sedi possono consultare i modelli 11R; per gli anni 1986/1990 tali modelli risultano rilegati in un unico volume per agevolarne la consultazione.

Contributo aziendale aggiuntivo di malattia

Un’analoga attività di controllo deve essere svolta con riferimento al contributo aziendale aggiuntivo di malattia dovuto dai coltivatori diretti per gli anni dal 1981 al 1985, ai sensi dell’art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Anche per tali contributi la circolare segnala che sono stati adottati atti interruttivi nel 1990 e nel 1995 e che sono in corso di trasmissione alle SAP i tabulati recanti le stampe delle notifiche.

Per i dati contenuti in tali stampe valgono le stesse indicazioni già fornite per il contributo aziendale IVS, con la precisazione che il tipo di contributo è identificato, nelle tre cifre centrali del codice, dal numero 221.

Punti principali

Accredito dei periodi lavorativi e pagamento dei contributi

I periodi lavorativi risultanti dagli elenchi nominativi possono essere accreditati ai fini IVS solo se i relativi contributi risultano effettivamente riscossi e, quindi, versati. In assenza di pagamento, l’utilizzo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici è possibile solo dopo il recupero dei contributi, sempre che non sia scaduto il termine di prescrizione. È esclusa ogni procedura diversa, come lo scomputo di una parte del debito in sede di prima liquidazione della pensione.

Divieto di recupero parziale dei contributi agricoli

La circolare sottolinea che, nel vigente sistema di riscossione unificata dei contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, non è configurabile il recupero soltanto di alcune componenti del debito, ad esempio della sola contribuzione IVS, separatamente dalle altre assicurazioni sociali dovute.

Verifica della correntezza contributiva

Per agevolare le Sedi nella verifica della correntezza degli adempimenti contributivi dei lavoratori autonomi e associati agricoli, vengono trasmesse liste di contribuenti con esposizioni debitorie per le quali i termini prescrizionali sono stati interrotti. Tali dati devono essere integrati con quelli dei modelli 11R già disponibili presso le Sedi, relativi ai versamenti e ai movimenti contabili, nonché con l’estratto conto contributivo consultabile in linea tramite la transazione ECCO.

Strumenti informatici e dati disponibili

L’estratto conto in ECCO riporta per i lavoratori autonomi agricoli carichi e versamenti fino all’anno 1995, limitatamente alla contribuzione IVS. I dati relativi al 1996 sono invece reperibili tramite l’applicazione CD CM 1032, nella funzione di visualizzazione del conto corrente 1032 per lavoratori agricoli autonomi.

Contributo aziendale aggiuntivo IVS dei coltivatori diretti e mezzadri

Per il contributo aziendale aggiuntivo IVS dovuto dai coltivatori diretti e dai coloni/mezzadri per il periodo 1 gennaio 1982 - 28 agosto 1990, la circolare ricorda che furono già inviati estratti conto con raccomandata A/R e trasmessi alle SAP i tabulati delle notifiche per interrompere la prescrizione. I tabulati contengono codice e dati anagrafici del contribuente, la specie del carico e i dati di carico, versamento e saldo. Per i contribuenti non presenti nei tabulati, la consultazione deve avvenire tramite i modelli 11R, per gli anni 1986/1990 rilegati in un unico volume.

Contributo aziendale aggiuntivo di malattia

È richiesto un analogo controllo per il contributo aziendale aggiuntivo di malattia dovuto dai coltivatori diretti per gli anni 1981-1985, ai sensi dell’art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Anche per tali somme sono stati adottati atti interruttivi nel 1990 e nel 1995 e sono in trasmissione alle SAP i tabulati con le relative notifiche. Nelle stampe il tipo di contributo è identificato dal numero 221 nelle tre cifre centrali del codice.

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