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Circolare

Circolare numero 236 del 21-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione al personale delle amministrazioni pubbliche della pensione di anzianità in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, in attuazione della legge n. 662/1996 e del regolamento n. 331/1997. Vengono chiariti i requisiti soggettivi e contributivi, l’ambito di applicazione, le modalità di decorrenza della pensione, il regime di cumulo con la retribuzione e gli adempimenti amministrativi per la liquidazione e la gestione delle trattenute. È inoltre indicato il codice da utilizzare nelle procedure informatiche e viene precisato che, per effetto del d.l. n. 375/1997, non devono essere riconosciute pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1997 fino all’entrata in vigore della legge finanziaria 1998 e della legge collegata.

Pensione di anzianità per i dipendenti pubblici che trasformano il rapporto di lavoro in part-time

Pensione di anzianità per i dipendenti pubblici che trasformano il rapporto di lavoro in part-time

La circolare illustra l’applicazione della disciplina del pensionamento di anzianità ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, definisce i requisiti richiesti, disciplina la decorrenza del trattamento, regola il cumulo con la retribuzione e indica gli adempimenti operativi per le sedi INPS e per i datori di lavoro.

Quadro normativo e finalità

La materia trova fondamento nell’articolo 1, commi 185 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La norma, nel contesto dell’incentivo all’assunzione di nuovo personale, consente ai lavoratori che possiedono i requisiti di età e contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere la pensione di anzianità e, contestualmente, di passare a un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per il personale delle amministrazioni pubbliche, il comma 187 demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei criteri applicativi. Tale regolamento è stato emanato con il decreto 29 luglio 1997, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare ricorda che per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:

  • amministrazioni dello Stato, incluse scuole e istituzioni educative;
  • aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • regioni, province, comuni e comunità montane, nonché loro consorzi e associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • istituti autonomi case popolari;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto n. 331 si applica anche al personale dipendente della pubblica amministrazione iscritto al regime generale dei lavoratori dipendenti, in quanto comunque personale di amministrazione pubblica.

Requisiti e condizioni per il riconoscimento della pensione

La pensione di anzianità può essere riconosciuta solo al personale che, per effetto della trasformazione del rapporto, presta attività a tempo parziale in misura non inferiore al 50% dell’orario pieno.

La circolare precisa inoltre che, qualora l’orario sia ridotto su base mensile o annua, deve comunque risultare rispettato complessivamente il limite minimo del 50%.

Quanto ai requisiti anagrafici e contributivi, si fa espresso rinvio alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995, con applicazione esclusiva alle pensioni da liquidare nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Documentazione necessaria

Per procedere al riconoscimento della pensione, deve essere acquisita copia della documentazione da cui risultino:

  • la trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 187, della legge n. 662/1996;
  • la data di decorrenza della trasformazione;
  • l’orario convenuto per il rapporto a tempo parziale;
  • l’orario praticato per i rapporti a tempo pieno;
  • la retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno a parità di condizioni di livello, anzianità e simili;
  • il periodo di paga.

Decorrenza della pensione

La decorrenza della pensione deve essere stabilita secondo le regole generali della legge n. 335/1995 per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, la circolare pone un limite espresso: la decorrenza non può essere anteriore alla data dalla quale ha effetto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Cumulo tra pensione e retribuzione

La pensione di anzianità liquidata in questi casi è cumulabile con la retribuzione, ma il cumulo non può in ogni caso superare l’importo della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente a tempo pieno, a parità di condizioni.

Il decreto n. 331 prevede un meccanismo proporzionale: una maggiore riduzione dell’orario di lavoro comporta una minore riduzione della pensione e, quindi, una maggiore quota di pensione cumulabile con la retribuzione.

La circolare fornisce due esempi applicativi:

  • se l’orario è ridotto del 40% rispetto all’orario normale, la pensione è ridotta del 60% e tale 60% costituisce la quota mensile non cumulabile;
  • se la riduzione dell’orario è pari al massimo consentito del 50%, la quota mensile non cumulabile è pari al 50% dell’importo lordo della pensione.

Il regime di cumulo vale per tutta la durata del rapporto part-time e non è consentita la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Gestione delle trattenute e rioccupazione

Per le pensioni in esame, le procedure automatizzate calcolano l’importo della trattenuta per attività lavorativa dipendente secondo i criteri generali previsti per le pensioni di anzianità.

La circolare distingue due momenti:

  • per il periodo tra la decorrenza della pensione e la data finale di calcolo degli arretrati, la trattenuta è determinata dalla sede INPS;
  • per i periodi successivi, la trattenuta è determinata dal datore di lavoro, sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione di accoglimento della pensione, trasmessa anche al datore di lavoro per conoscenza.

Le somme trattenute dal datore di lavoro devono essere versate all’INPS con il modulo di denuncia per il versamento dei contributi.

In caso di rioccupazione presso altro datore di lavoro dopo il pensionamento, opera la totale incumulabilità della pensione di anzianità con la nuova retribuzione.

Supplementi di pensione

La contribuzione accreditata per l’attività lavorativa a tempo parziale svolta dopo il pensionamento dà diritto alla liquidazione di supplementi ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Indicazioni procedurali e codifiche

Ai fini dell’individuazione negli archivi magnetici delle pensioni liquidate secondo questa disciplina, deve essere segnalata la lettera "I" nel terzo sottocampo del campo "natura pensione", oltre al codice "1" o "2" nel primo sottocampo.

Per consentire l’accantonamento delle somme relative al periodo tra decorrenza della pensione e data di riferimento del calcolo degli arretrati, nel campo "codice arretrati" deve essere indicato il codice "3".

Le procedure risultano in corso di aggiornamento.

Limitazioni temporali introdotte dal decreto-legge n. 375/1997

La circolare conclude precisando che, per effetto del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, non deve essere riconosciuto il diritto alle pensioni di anzianità disciplinate dal documento con decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge collegata.

Allegato: schema di comunicazione di liquidazione

L’allegato contiene il modello di comunicazione di liquidazione della pensione, da inviare all’interessato e, per conoscenza, all’ente di appartenenza. La lettera informa della liquidazione della pensione, indica l’importo iniziale lordo, la decorrenza, la misura del part-time e la percentuale di cumulo con la retribuzione.

Il modello richiama inoltre:

  • la quota di pensione non cumulabile con la retribuzione, con indicazione di importi e decorrenze;
  • la trattenuta effettuata dalla sede sugli arretrati fino a una determinata data;
  • l’obbligo per il pensionato di compilare e restituire il modello TE09/TE10;
  • l’obbligo del datore di lavoro di effettuare le trattenute successive e rideterminarle in caso di variazioni della pensione;
  • il divieto di passaggio da part-time a tempo pieno;
  • il versamento delle somme trattenute all’INPS;
  • l’utilizzo del Mod. TE10 e del Mod. O bis M per la rioccupazione presso altro datore di lavoro;
  • l’invio del certificato di pensione e del Mod. TE08 con i dati di calcolo.

Infine, il modello ricorda il dovere dell’interessato di comunicare all’INPS ogni variazione personale o familiare che incida sul diritto o sulla misura della pensione, nonché la possibilità di proporre ricorso al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, con successiva azione giudiziaria nei termini di legge in caso di rigetto o silenzio del Comitato.

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

La disciplina nasce dall’art. 1, commi 185 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente il pensionamento di anzianità ai lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per il personale delle amministrazioni pubbliche la materia è stata regolata dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. n. 29/1993, comprese amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, province, comuni, università, SSN e altri organismi indicati nella circolare.

Requisiti per il diritto alla pensione

Il trattamento può essere riconosciuto ai dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995. La circolare precisa che la disposizione si applica esclusivamente alle pensioni da liquidare nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e solo se la trasformazione del rapporto comporta una prestazione a tempo parziale non inferiore al 50% dell’orario pieno, anche quando l’orario sia calcolato su base mensile o annua.

Documentazione necessaria e decorrenza

Per la liquidazione è necessario acquisire copia della documentazione attestante la trasformazione del rapporto, la decorrenza del part-time, l’orario pattuito, l’orario pieno di riferimento, la retribuzione del lavoratore a tempo pieno a parità di condizioni e il periodo di paga. La decorrenza della pensione segue le regole generali della legge n. 335/1995, ma non può essere anteriore alla data di efficacia della trasformazione del rapporto di lavoro.

Cumulo tra pensione e retribuzione

La pensione di anzianità è cumulabile con la retribuzione, ma il cumulo complessivo non può superare l’importo della retribuzione spettante al dipendente a tempo pieno. La quota di pensione non cumulabile varia in relazione alla riduzione dell’orario: a maggiore riduzione dell’orario corrisponde minore riduzione della pensione. La disciplina del cumulo vale per tutta la durata del rapporto part-time e non è consentito il ritorno al tempo pieno. In caso di successiva rioccupazione presso altro datore di lavoro opera la totale incumulabilità della pensione con la nuova retribuzione.

Trattenute, supplementi e adempimenti operativi

La trattenuta della quota di pensione non cumulabile deve essere operata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 488/1968; per il periodo tra decorrenza della pensione e la data finale di calcolo degli arretrati, la trattenuta è determinata dalla sede INPS. La contribuzione maturata dopo il pensionamento per l’attività part-time dà luogo a supplementi di pensione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 155/1981. Nelle procedure informatiche va indicata la lettera 'I' nel terzo sottocampo del campo 'natura pensione' e il codice '3' nel campo 'codice arretrati'.

Limitazioni temporali introdotte dal d.l. n. 375/1997

La circolare precisa che, per effetto del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, non deve farsi luogo al riconoscimento del diritto alle pensioni di anzianità disciplinate dalla circolare con decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge collegata.

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