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Circolare

Circolare numero 231 del 18-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le convenzioni stipulate dall’INPS con cinque organizzazioni di pensionati per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione, ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972. Vengono chiariti i soggetti ammessi, le regole di validità, decorrenza, rinnovo e revoca delle deleghe, la misura delle trattenute, i criteri di versamento, i rapporti finanziari e le responsabilità delle parti. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili, con l’istituzione di specifici conti per ciascuna organizzazione e per le annualità correnti e pregresse.

Convenzioni INPS del 16 ottobre 1997 per trattenute sindacali sulle pensioni

Convenzioni INPS per la riscossione delle quote sindacali sulle pensioni

La circolare dà attuazione alle convenzioni stipulate il 16 ottobre 1997 tra INPS e cinque organizzazioni sindacali dei pensionati per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulla pensione, ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Il documento illustra in modo coordinato le regole convenzionali, fornisce chiarimenti operativi alle sedi e introduce le istruzioni contabili necessarie alla gestione dei flussi finanziari.

Organizzazioni stipulanti e codici identificativi

Le convenzioni riguardano:

  • Unione Nazionale Pensionati dell’Unione Coltivatori Italiani, aderente alla COPAGRI, con codice "Q" e sigla UCI;
  • Federazione Pensionati dell’Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego, aderente all’Unionquadri, con codice "R" e sigla USPPI;
  • Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati, aderente alla CONFSAL, con codice "S" e sigla SNAP;
  • Coordinamento Nazionale Pensionati dell’Unionquadri, con codice "T" e sigla UNIONQUAD;
  • Federazione Italiana Sindacati Addetti Pensionati della CISAS, aderente alla CISAL, con codice "U" e sigla CISAS.

Ambito soggettivo di applicazione

Il diritto alla trattenuta sindacale è riconosciuto ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità derivanti:

  • dall’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • da ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale, poiché la norma riguarda esclusivamente pensioni derivate da assicurazioni obbligatorie.

Delega del pensionato: forma, contenuto e controlli

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita con delega personale e volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. La delega deve rispettare i modelli concordati tra INPS e organizzazione sindacale e deve recare la firma del pensionato e quella del rappresentante del sindacato beneficiario.

Le sedi SAP devono verificare che le deleghe pervenute contengano tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dagli articoli convenzionali, in particolare:

  • la firma dell’interessato;
  • il timbro del sindacato;
  • la firma del rappresentante dell’organizzazione a favore della quale è rilasciata la delega.

Unicità della delega e concorso di più deleghe

La convenzione afferma il principio della unicità della delega: su ciascuna pensione può essere effettuata la trattenuta in favore di una sola organizzazione sindacale per il medesimo periodo.

Se il pensionato rilascia più deleghe a organizzazioni diverse, produce effetti la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa di quella precedente. La nuova delega, quindi, non sostituisce automaticamente la precedente senza un atto di revoca chiaro e specifico.

Decorrenza delle deleghe

La decorrenza varia in base al momento di presentazione:

  • la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
  • la delega rilasciata da soggetto già pensionato, se pervenuta alla sede INPS che ha in carico la pensione entro il 30 settembre, produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • se la stessa delega perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, produce effetti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

La circolare chiarisce che le deleghe presentate nel corso del 1997 in favore dei sindacati destinatari delle convenzioni avranno effetto dal 1° gennaio 1999, poiché le convenzioni sono state sottoscritte dopo il 30 settembre.

Revoca della delega

La delega è soggetta a tacito rinnovo di anno in anno, salvo revoca espressa inviata alla sede INPS che ha in carico la pensione. Il rilascio di una nuova delega a favore di altra organizzazione non vale come revoca implicita di quella precedente.

Per la revoca valgono le stesse finestre temporali previste per la delega:

  • revoca pervenuta entro il 30 settembre: efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • revoca pervenuta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre: efficacia dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

La sede non deve richiedere necessariamente la raccomandata A/R, essendo sufficiente che la revoca pervenga in qualunque modo alla SAP interessata. Non è nemmeno necessario che la revoca sia trasmessa per conoscenza al sindacato revocato.

Misura del contributo sindacale

La trattenuta è commisurata all’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote confermate sono:

  • 0,50% per gli importi fino al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Il trattamento minimo da assumere è quello vigente nel mese cui si riferisce la rata soggetta a trattenuta. Per le pensioni indirette e di reversibilità pagate con un unico ordine a più contitolari, la trattenuta si calcola secondo le stesse regole. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.

Acconti, conguagli e modalità di regolazione

L’INPS versa all’organizzazione sindacale acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento nei mesi dispari e pari. In fase transitoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, l’acconto è determinato provvisoriamente come un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono eseguiti senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale termine l’INPS ha rilevazioni contabili che coprono almeno il 97% del totale delle pensioni, si procede a un conguaglio anticipato, con successiva rideterminazione degli importi ove necessario. Entro il secondo anno di validità della convenzione le parti dovranno comunque riconsiderare la data del conguaglio.

Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale sulle trattenute operate al primo pagamento e sulle rate successive dell’anno di liquidazione. L’acconto è determinato riducendo di una quota del 3% l’importo delle trattenute calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I mesi di erogazione saranno stabiliti con successivo atto operativo.

Spese, rimesse e responsabilità

Le spese da rimborsare all’INPS per il servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di amministrazione. Per il 1997 si applicano gli importi stabiliti con delibera n. 1245 del 16 settembre 1997.

Le rimesse monetarie alla sede centrale dell’organizzazione sindacale sono effettuate secondo le modalità da questa indicate. L’INPS è esonerato da responsabilità se il pagamento avviene oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse ai propri compiti istituzionali, purché la difficoltà sia comunicata tempestivamente al sindacato.

L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. Le organizzazioni stipulanti lo esonerano da ogni responsabilità per contestazioni sulla validità o regolarità delle deleghe e si impegnano a ristorarlo di eventuali effetti negativi derivanti da controversie. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla convenzione sono posti a carico dell’organizzazione firmataria.

Rapporti operativi tra sedi INPS e organizzazioni

Per l’attuazione della convenzione le SAP devono concordare con i rappresentanti locali dell’organizzazione la periodicità di presentazione delle deleghe non contestuali alla domanda di pensione, evitando concentrazioni nel mese di settembre.

Le deleghe non contestuali devono essere accompagnate da un elenco in due copie, una delle quali viene restituita dalla SAP con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, unitamente alla copia della delega, fa prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione. È inoltre possibile concordare l’invio di supporti magnetici per l’acquisizione automatizzata dei dati, secondo caratteristiche tecniche definite dalla sede.

Le SAP devono anche fornire alla struttura provinciale dell’organizzazione, con periodicità da concordare localmente:

  • l’elenco delle deleghe attivate;
  • l’elenco delle deleghe non attivate, con indicazione del motivo nei limiti consentiti dall’elaborazione automatica.

La sede invia inoltre, alla scadenza di aprile, agosto e dicembre, l’elenco delle deleghe contestuali alla domanda di pensione operanti dalla data di decorrenza della pensione. Entro il 31 gennaio viene trasmesso l’elenco delle nuove deleghe e revoche pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente e già acquisite, con l’indicazione della relativa decorrenza.

Flussi informativi a livello centrale

La Direzione generale INPS fornisce alla sede centrale dell’organizzazione stipulante, e non più alle sedi periferiche, l’elenco generale nominativo articolato per SAP delle pensioni in essere al 1° gennaio di ogni anno sulle quali è effettuata la trattenuta. Tale scelta serve a uniformare il momento di rilevazione dagli archivi automatizzati ed evitare discordanze tra elenchi rilevati in momenti diversi.

A livello centrale sono inoltre forniti alle strutture nazionali dell’organizzazione i tabulati economici contenenti l’ammontare delle trattenute disposte con gli ordinativi di pagamento delle pensioni emessi in sede di rinnovo annuale e le variazioni dovute a revoche e nuove deleghe con effetto dall’inizio dello stesso anno.

Per le pensioni di nuova liquidazione, l’INPS disciplina anche la corresponsione centrale degli acconti e la consegna dei relativi tabulati economici suddivisi per SAP.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni sono istituiti specifici conti per ciascuna organizzazione, distinti tra pensioni pagate nell’anno in corso e pensioni pagate negli anni precedenti.

Sono previsti:

  • GPA 29/56 e GPA 29/06 per UNAP-UCI;
  • GPA 29/57 e GPA 29/07 per USPPI-Pensionati;
  • GPA 29/75 e GPA 29/35 per SNAP;
  • GPA 29/76 e GPA 29/36 per CNP-Unionquadri;
  • GPA 29/77 e GPA 29/37 per FISAP-CISAS.

La nota finale precisa che i conti relativi agli anni precedenti sono movimentabili dalle sedi dal 1° gennaio 1999.

Durata della convenzione

Le convenzioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione e hanno validità annuale dal 1° gennaio 1998. Sono automaticamente prorogate di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno.

Punti principali

Organizzazioni interessate e codici assegnati

Le convenzioni del 16 ottobre 1997 riguardano cinque organizzazioni di pensionati: UNAP-UCI aderente alla COPAGRI, USPPI-Pensionati aderente all’Unionquadri, SNAP aderente alla CONFSAL, CNP-Unionquadri e FISAP-CISAS aderente alla CISAL. A ciascuna sono attribuiti un codice alfabetico (Q, R, S, T, U) e una sigla identificativa.

Soggetti che possono aderire alla trattenuta

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e da ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione sociale, perché la disciplina riguarda solo pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.

Deleghe: requisiti, unicità e decorrenza

La delega deve essere personale, volontaria e sottoscritta dal pensionato, secondo i modelli concordati con l’INPS; deve risultare firmata anche dal rappresentante sindacale e può riguardare una sola organizzazione per ciascuna pensione. Se esistono più deleghe, vale la prima pervenuta salvo successiva delega con esplicita revoca della precedente. La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza del trattamento; la delega di un già pensionato decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo se pervenuta entro il 30 settembre, oppure dal 1° gennaio del secondo anno successivo se pervenuta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

Revoca e tacito rinnovo

La delega si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene revoca espressa. La revoca non può essere implicita: per rendere efficace una nuova delega occorre l’esplicita revoca di quella precedente. La revoca produce effetti con le stesse finestre temporali previste per la delega (entro il 30 settembre o tra il 1° ottobre e il 31 dicembre). È sufficiente che la SAP venga comunque in possesso della revoca, senza necessità di raccomandata A/R, e non è necessario l’invio per conoscenza al sindacato revocato.

Misura del contributo sindacale

La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle rate di pensione, compresa la tredicesima, al netto dei trattamenti di famiglia. Restano confermate tre aliquote progressive: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si calcola con le stesse regole e deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Acconti, conguagli e tempi di regolazione

L’INPS versa alla organizzazione sindacale acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento; fino all’elaborazione dei dati, e comunque non oltre aprile, l’acconto è determinato provvisoriamente in base a un tredicesimo degli acconti dell’anno precedente aumentato della perequazione. Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale, calcolato applicando una riduzione del 3% alle trattenute da effettuare fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento, senza interessi o oneri, con possibilità di conguaglio anticipato se risultano rilevazioni contabili pari almeno al 97% del totale.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le spese per il servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di amministrazione INPS; per il 1997 valgono gli importi approvati con delibera n. 1245 del 16 settembre 1997. Le rimesse monetarie sono effettuate alla sede centrale dell’organizzazione secondo le modalità da questa indicate; l’INPS è esonerato da responsabilità se ritardi derivano da difficoltà operative legate ai compiti istituzionali, purché ne dia tempestiva comunicazione.

Responsabilità e rapporti con gli iscritti

L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. Le organizzazioni stipulanti esonerano l’Istituto da ogni responsabilità per controversie sulla validità o regolarità delle deleghe e si impegnano a rifondere eventuali danni conseguenti. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alle convenzioni sono a carico delle organizzazioni firmatarie.

Modalità operative e rapporti locali

Le SAP devono concordare con i rappresentanti locali delle organizzazioni la periodicità di presentazione delle deleghe non contestuali alla domanda di pensione, evitando l’accumulo nel mese di settembre. Le deleghe vanno presentate con elenco in duplice copia, di cui una restituita con timbro e firma per ricevuta; può essere concordato anche l’uso di supporti magnetici. A livello locale il dirigente SAP delega un funzionario referente per le questioni applicative, rinviando al livello centrale le problematiche non risolvibili localmente.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni sono istituiti conti distinti per ciascuna organizzazione e per le pensioni pagate nell’anno in corso o negli anni precedenti. I conti sono GPA 29/56 e GPA 29/06 per UNAP-UCI, GPA 29/57 e GPA 29/07 per USPPI-Pensionati, GPA 29/75 e GPA 29/35 per SNAP, GPA 29/76 e GPA 29/36 per CNP-Unionquadri, GPA 29/77 e GPA 29/37 per FISAP-CISAS. Il conto relativo agli anni precedenti è movimentabile dalle sedi dal 1° gennaio 1999.

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