Circolare numero 234 del 20-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per le domande presentate dal 1 ottobre 1997, gli interessi di dilazione sugli oneri di riscatto e di costituzione di rendita vitalizia calcolati ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/1962 sono fissati nella misura del 5% annuo, in adeguamento al tasso legale. Il tasso si aggiorna automaticamente alle eventuali future variazioni del saggio legale per le domande presentate dalla data di efficacia della nuova misura. La disciplina si applica alle gestioni dei Fondi pensionistici amministrati dall’Istituto, ma non ai pagamenti rateali connessi alla ricongiunzione delle posizioni assicurative ex L. 29/1979, per i quali resta una normativa specifica. Sono inoltre indicati gli aggiornamenti delle procedure automatizzate.
Interessi per il pagamento rateale degli oneri di riscatto e di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962
Interessi per il pagamento rateale degli oneri di riscatto e della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962
La circolare interviene sulla misura degli interessi da addebitare nei casi di pagamento dilazionato degli oneri relativi alla costituzione di rendita vitalizia e ai riscatti presso le gestioni dei Fondi pensionistici amministrati dall’Istituto. La nuova disciplina è collegata alla riduzione del tasso legale e opera per le domande presentate dal 1 ottobre 1997.
Quadro normativo e motivo dell’intervento
Gli interessi dovuti dai lavoratori per il pagamento rateale dell’onere della costituzione di rendita vitalizia e dei riscatti, calcolati in applicazione dell’art. 13 della L. 1338/1962, erano stati fissati dalla circolare n. 151 dell’11 giugno 1991 nella misura del 10% annuo. A seguito della riduzione del saggio degli interessi legali al 5% annuo e considerato il minore costo del denaro, il Consiglio di Amministrazione ha riesaminato la materia e ha adottato la deliberazione n. 1333 del 30 settembre 1997.
Nuova misura degli interessi
Con la deliberazione richiamata, è stato stabilito che:
- per i piani di ammortamento relativi a domande presentate dal 1 ottobre 1997, gli interessi di dilazione sono addebitati nella misura del 5% annuo;
- tale percentuale coincide con il saggio legale vigente al momento della decisione.
Adeguamento alle future variazioni del tasso legale
La circolare precisa che gli interessi devono essere automaticamente adeguati alle eventuali future variazioni del saggio degli interessi legali. L’adeguamento opera per le domande presentate a decorrere dalla data di applicazione del nuovo tasso, così da mantenere allineata la misura degli interessi di dilazione all’andamento del tasso legale.
Ambito di applicazione
I criteri indicati trovano applicazione nelle gestioni dei Fondi pensionistici amministrati dall’Istituto in tutti i casi di:
- costituzione di rendita vitalizia;
- riscatto.
In entrambi i casi, l’onere deve essere calcolato secondo le modalità previste dall’art. 13 della L. 1338/1962.
Esclusione per la ricongiunzione delle posizioni assicurative
La disciplina non si applica al pagamento rateale degli oneri relativi alla ricongiunzione di posizioni assicurative ai sensi della L. 29/1979. Per tale ipotesi la circolare richiama l’esistenza di una disciplina specifica, già regolata dalla documentazione citata (505 RCV del 22 novembre 1979 e circolare n. 602 RCV del 30 ottobre 1982).
Aggiornamenti operativi
La circolare informa infine le sedi che sono stati effettuati gli aggiornamenti delle procedure automatizzate e che i relativi programmi sono in fase di rilascio.
Punti principali
Nuova misura degli interessi di dilazione
Per i piani di ammortamento relativi a domande presentate dal 1 ottobre 1997, gli interessi dovuti per il pagamento rateale degli oneri di riscatto e della costituzione di rendita vitalizia, calcolati ex art. 13 L. 1338/1962, sono stabiliti nella misura del 5% annuo.
Adeguamento automatico al tasso legale
La misura del 5% annuo si adegua automaticamente alle eventuali future variazioni del tasso legale, con applicazione del nuovo saggio alle domande presentate a decorrere dalla data di efficacia della variazione.
Ambito di applicazione
I criteri si applicano alle gestioni dei Fondi pensionistici amministrati dall’Istituto in tutti i casi di costituzione di rendita vitalizia o di riscatto il cui onere sia calcolato secondo l’art. 13 della L. 1338/1962.
Esclusioni
La disciplina non si applica al pagamento rateale degli oneri connessi alla ricongiunzione di posizioni assicurative ex L. 29/1979, per la quale resta ferma una disciplina specifica richiamata dalla circolare.
Aggiornamenti procedurali
L’Istituto informa che sono stati effettuati gli aggiornamenti delle procedure automatizzate e che i relativi programmi sono in corso di rilascio alle sedi.
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