Circolare numero 232 del 21-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene a seguito di una verifica centrale sull’attività specialistica cardiologica, rilevando carenze qualitative nella refertazione da parte di strutture esterne convenzionate. Per superare tali criticità vengono introdotte integrazioni alle precedenti disposizioni, imponendo il parere tecnico vincolante del Coordinamento Generale Medico Legale prima di stipulare nuove convenzioni con specialisti o strutture esterne. Viene inoltre ribadita la priorità assoluta delle professionalità interne dell’Istituto e, solo in mancanza di risorse interne o di esami eseguibili all’interno, la possibilità di ricorrere a convenzionamenti esterni con strutture pubbliche o private accreditate.
Nuove regole per convenzioni esterne e priorità delle professionalità interne nelle attività specialistiche cardiologiche e medico-legali
Convenzionamenti esterni e priorità delle professionalità interne nelle attività specialistiche medico-legali
La circolare interviene per correggere criticità emerse in sede di verifica centrale sull’attività specialistica cardiologica, evidenziando che le strutture esterne convenzionate, pur disponendo di una documentazione ricca, non sempre garantiscono refertazioni conformi agli standard di qualità richiesti in ambito medico-legale. Per tale ragione vengono rafforzate le regole sul ricorso a specialisti esterni, nel quadro di un’integrazione delle precedenti disposizioni richiamate nella circolare n. 187/89, punto 2.3.
Ambito e finalità dell’intervento
L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una maggiore congruenza tra le finalità medico-legali dell’Istituto e le strutture o i professionisti utilizzati per gli accertamenti specialistici. La circolare mira anche a garantire uniformità di giudizio su base nazionale e a limitare il ricorso all’esterno ai soli casi necessari.
Parere vincolante del Coordinamento Generale Medico Legale
Prima di procedere alla stipula di convenzioni con medici specialisti o con strutture sanitarie esterne, i Direttori regionali, insieme ai rispettivi dirigenti medici regionali, devono acquisire obbligatoriamente il parere tecnico vincolante del Coordinamento Generale Medico Legale. Tale parere deve valutare l’opportunità del convenzionamento in relazione alla coerenza tra la finalità medico-legale dell’Istituto e la struttura proposta.
Priorità alle risorse interne dell’Istituto
La circolare impone che, ove esistano medici di ruolo dell’Istituto che svolgano anche la specialistica nelle discipline utili, gli accertamenti specialistici richiesti nell’ambito delle indagini medico-legali siano convogliati necessariamente su tali medici interni. In questo modo si afferma una priorità netta per le professionalità già presenti nell’organizzazione.
Ricorso a specialisti disponibili in regione o in ambito interregionale
Qualora nella sede non sia disponibile lo specialista richiesto, deve essere preferito il coinvolgimento di specialisti disponibili nella regione o, se necessario, in ambito interregionale, secondo un calendario di appuntamenti prefissato. La circolare segnala che l’agenda degli appuntamenti sarà a breve gestita con modalità informatiche, attualmente in fase di perfezionamento.
Convenzionamento esterno come soluzione residuale
Il convenzionamento esterno è ammesso soltanto in via residuale, cioè quando non siano disponibili medici autorizzati a eseguire gli accertamenti specialistici interni oppure quando siano necessari esami non eseguibili all’interno dell’Istituto. In tali casi è possibile ricorrere a medici o strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e dell’art. 2, comma 7, della legge 549 del 28 dicembre 1995.
Valutazione centrale e documentazione da trasmettere
Prima di procedere, tutta la documentazione relativa alla proposta di convenzionamento deve essere inviata al Coordinamento Generale Medico Legale. La Direzione Sanitaria Centrale valuta:
- la congruenza delle prestazioni offerte con le finalità medico-legali, secondo parametri prefissati per garantire omogeneità dei giudizi a livello nazionale;
- la necessità del convenzionamento rispetto a quelli già attivati nella sede di riferimento, tenendo conto anche dei carichi di lavoro.
Perfezionamento della convenzione
Solo dopo l’acquisizione del parere centrale favorevole la stipula contrattuale può essere perfezionata. La circolare, pertanto, subordina in modo espresso la conclusione del rapporto convenzionale all’esito del controllo tecnico centrale.
Punti principali
Motivazioni e finalità dell’intervento
La circolare nasce da una recente verifica centrale sull’attività specialistica cardiologica, denominata "CARDIOVERIF", dalla quale è emerso che, pur in presenza di ampia documentazione, le strutture esterne convenzionate spesso non raggiungono standard di qualità adeguati nella refertazione sotto il profilo medico-legale. Poiché il fenomeno è ritenuto diffuso a livello nazionale, si rende necessario modificare e integrare le precedenti disposizioni, richiamando la circolare n. 187/89, punto 2.3.
Parere tecnico vincolante per nuove convenzioni
Prima di procedere alla stipula di convenzioni con medici specialisti o strutture sanitarie esterne, i Direttori regionali, di concerto con i rispettivi dirigenti medici regionali, devono acquisire obbligatoriamente il parere tecnico vincolante del Coordinamento Generale Medico Legale. Tale parere deve valutare l’opportunità del convenzionamento tenendo conto della congruenza tra le finalità medico-legali dell’Istituto e la struttura proposta.
Priorità alle risorse interne
La circolare stabilisce che i Direttori regionali e di SAP devono consentire prioritariamente la massima espressione delle professionalità interne. Se nell’Istituto sono presenti medici di ruolo che esercitano la specialistica nelle discipline utili all’accertamento, le richieste di indagini specialistiche medico-legali devono essere indirizzate necessariamente a tali professionisti interni.
Ricorso a specialisti disponibili sul territorio
Qualora nella sede non sia disponibile lo specialista richiesto, deve essere preferibilmente attivato il coinvolgimento dello specialista disponibile nella regione o, in ambito interregionale, secondo un calendario di appuntamenti prefissato. La circolare anticipa che l’agenda degli appuntamenti sarà presto gestita con modalità informatiche, attualmente in fase di perfezionamento.
Convenzionamento esterno come soluzione residuale
Solo quando non vi sia disponibilità di medici autorizzati a eseguire gli accertamenti specialistici interni, oppure quando siano necessari esami non eseguibili all’interno dell’Istituto, è possibile stipulare convenzionamenti esterni con medici o strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 8, comma 7, del d.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e l’art. 2, comma 7, della legge 549 del 28 dicembre 1995.
Verifiche della Direzione Sanitaria Centrale
Prima dell’eventuale convenzionamento esterno, tutta la documentazione deve essere inviata al Coordinamento Generale Medico Legale, che opera insieme alla Direzione Sanitaria Centrale. Quest’ultima valuta due profili: la congruenza delle prestazioni offerte con le finalità medico-legali, secondo parametri prefissati per garantire omogeneità dei giudizi a livello nazionale, e la reale necessità del convenzionamento rispetto a quelli già attivati nella sede di riferimento, tenendo conto anche dei carichi di lavoro.
Perfezionamento del contratto
La stipula contrattuale con la struttura o il professionista esterno può essere perfezionata solo successivamente all’espressione del parere centrale favorevole.
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