Cassazione Penale, Sentenza n. 30320/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 16/03/1942 n. 267, in concorso ex art. 110 c.p.). La contestazione principale riguardava l'omessa consegna/sottrazione o distruzione della documentazione fiscale e contabile della Ecobeton s.r.l., impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società dichiarata fallita. Giuseppe Salvo ha denunciato vizi di motivazione e l'assenza del dolo specifico, sostenendo che i fatti al più configuravano bancarotta semplice (art. 217 l. fall.) e che la scomparsa dei libri non prova di per sé il dolo. Maria Teresa Salvo ha dedotto carenze probatorie rispetto alla sua posizione, affermando di essere amministratrice solo formale, di aver delegato la presa in consegna di documenti e di non avere la disponibilità delle scritture dal 2011; ha chiesto di escludere l'attribuzione del dolo specifico a suo carico e di considerare irrilevanti atti successivi alla dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva colmato le lacune indicate dalla sentenza rescindente. Il giudice di legittimità ha ritenuto adeguata e coerente la ricostruzione fattuale: le scritture erano disponibili parzialmente fino al 2011, risultò che dopo il dissequestro del 2008 parte della documentazione era stata restituita e in anni successivi furono effettuate verifiche (2011) che evidenziarono assenze di documentazione rilevante per il periodo 2011-2014; la concomitanza della sparizione delle scritture con la chiusura dell'attività, la totale dismissione dei beni, l'irreperibilità degli imputati, la mancata collaborazione con la curatela e la rapida chiusura della procedura per mancanza di attivo sono state valutate come indici idonei a dimostrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Quanto alla posizione di Maria Teresa, la Corte ha ritenuto che la mera qualità formale non esonera dall'obbligo di vigilanza e che vi siano elementi indiziari (es. firma su atto di cessione ramo d'azienda, dichiarazioni contraddittorie, irreperibilità e mancata collaborazione) che fondano la responsabilità. Di conseguenza le condanne sono state confermate e i ricorsi cassati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Ricorso in concorso: la condotta è stata ritenuta posta in essere congiuntamente dai due imputati, per cui è applicato il concorso di persone ex art. 110 c.p.
art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 16/03/1942 n. 267 (legge fallimentare)
Norma applicata per configurare la bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto integrata sia la condotta di sottrazione/omissione delle scritture sia il dolo specifico finalizzato a impedire la conoscenza dei fatti gestionali e a recare pregiudizio ai creditori.
art. 217 legge fallimentare
Richiamata come contrappunto (bancarotta semplice documentale): la Corte ha escluso la mera trascuratezza punita dall'art. 217, ritenendo che gli indici probatori portassero a una fattispecie di bancarotta fraudolenta con dolo specifico.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in censura processuale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze processuali mosse, ritenendo regolare l'istruttoria e la motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione richiamati dai ricorrenti (vizi di motivazione e violazione di legge): la Corte ha ritenuto non sussistenti le violazioni dedotte, sostenendo che la motivazione della Corte d'appello era congrua e ha applicato correttamente i principi di diritto.
art. 40, comma 2 cod. pen.
Rilevato nel ragionamento giurisprudenziale: delegare la gestione non esclude l'obbligo di vigilanza dell'amministratore e, se viene meno tale dovere, può sorgere responsabilità penale per omissione.
art. 2392 cod. civ.
Richiamato per il principio che l'amministratore è destinatario dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; la Corte ne trae il corollario che la qualifica formale non esonera dall'obbligo di vigilanza.
art. 125, 187, 192, 533 cod. proc. pen. e art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nelle censure difensive relative alla prova testimoniale, acquisizione documentale e disciplina del ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che gli adempimenti processuali fossero stati correttamente rispettati e che le censure non scalfissero la decisione.
Massime di principio
- La mera assenza o non reperibilità dei libri contabili non esclude in automatico il dolo specifico: la valutazione dipende da un giudizio complessivo degli indici (coincidenti con la chiusura dell'attività, dismissione dei beni, rapidità di chiusura del fallimento, irreperibilità dei responsabili, mancata collaborazione con la curatela).
- Il ruolo formale di amministratore non esonera da responsabilità penale: chi è formalmente titolare deve vigilare sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili e può essere ritenuto responsabile se manca a tale dovere.
- Per distinguere tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale è necessario accertare il dolo specifico, che può essere desunto dalla concatenazione degli elementi fattuali e dalle condotte complessive che dimostrino la finalità di ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale.
- La prova a carico dell'imputato beneficia di un 'valore indiziario complessivo': singoli elementi deboli (es. firma contestata, assenza di presenza a convocazioni successive) possono acquisire valenza probatoria se inseriti in un quadro coerente e contraddistinto da altri indici.
- In situazioni analoghe è strategico per la difesa documentare concretamente i passaggi di consegna della documentazione, deleghe, atti di restituzione, comunicazioni con curatori e autorità fiscali, e spiegare tempestivamente l'assenza di disponibilità materiale delle scritture per diminuire la portata indiziaria degli elementi avversi.
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