Sentenza n. 1910/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune di Cirò all'obbligo di eseguire il decreto ingiuntivo n. 213/2025 del Tribunale di Crotone, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del 5 maggio 2025, con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato il Comune al pagamento di € 14.204,97, oltre agli interessi richiesti e alle spese della procedura monitoria, liquidate in € 712,50 oltre accessori. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato il 2 luglio 2025. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute, degli interessi legali e moratori e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, non costituitosi, non ha dimostrato di avere adempiuto.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e che l’amministrazione non ha provato l’esecuzione. Ordina al Comune di pagare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Precisa che gli interessi legali e quelli moratori non decorrono contemporaneamente, ma alternativamente: i primi fino alla scadenza del termine per adempiere e i secondi successivamente; nel caso concreto sono dovuti gli interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 d.lgs. 231/2002, come richiesto nel ricorso monitorio. Respinge la richiesta di ulteriore penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola iniqua in ragione degli interessi moratori già dovuti. In caso di mancato adempimento, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Cirò Marina, con facoltà di delega, che agirà entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Condanna inoltre il Comune alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
L’azione di ottemperanza è accolta perché il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione non ha provato di averlo eseguito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo T.A.R. sul punto (cfr. da ultimo T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07/01/2025) la richiesta della ricorrente di condanna dell’amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2022.
La penalità di mora non viene riconosciuta quando, nelle circostanze del caso, risulta iniqua perché sono già dovuti interessi moratori determinati secondo la disciplina sui ritardi di pagamento.
art. 5 d.lgs. 231/2002
in questo caso gli interessi sono dovuti interessi moratori “come da domanda” e cioè, letto il ricorso monitorio, al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2002;
Gli interessi moratori dovuti in esecuzione del titolo sono calcolati al tasso previsto dall’art. 5 d.lgs. 231/2002, conformemente alla domanda formulata nel procedimento monitorio.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a un titolo giudiziale passato in giudicato, l’amministrazione è tenuta all’adempimento integrale; se non prova di avervi dato esecuzione, il giudice può dichiararne l’obbligo e assegnare un termine per adempiere, prevedendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- Gli interessi legali e quelli moratori non maturano contemporaneamente: i primi sono dovuti fino alla scadenza del termine per l’adempimento e i secondi successivamente, secondo il tasso stabilito dal titolo e dalla disciplina applicabile.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, considerate le circostanze concrete e gli interessi moratori già dovuti, la sua applicazione risulti iniqua.
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