Cassazione Penale, Ordinanza n. 12469/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo e secondo grado a un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita a fini di spaccio di 12,86 grammi di hashish rinvenuti nel vano portaoggetti di uno scooter nella sua disponibilità e per porto ingiustificato di un coltello a serramanico con lama di circa 9 cm. I motivi dedotti erano: 1) illegittimità della perquisizione del ciclomotore, eseguita senza flagranza o fondati motivi, con conseguente inutilizzabilità dei sequestri; 2) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità per entrambi i reati, per omessa valutazione di elementi a discarico e per l'incerta riferibilità al ricorrente della sostanza e dell'arma; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 4 l. n. 110/1975, per avere gli operanti ispezionato il ciclomotore in assenza dell'imputato senza accertare il possibile giustificato motivo del porto; in subordine, mancato riconoscimento della lieve entità; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per il reato di porto abusivo di arma impropria; 5) violazione di legge e difetto di motivazione sull'aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi tendessero a sollecitare una rivalutazione del merito, già compiuta in modo coerente dai giudici di merito. Sul primo motivo ha affermato che l'eventuale illegittimità della perquisizione non impedisce il sequestro di cose costituenti corpo di reato o ad esso pertinenti, essendo il sequestro atto dovuto ex art. 253 c.p.p. e dipendendo solo dall'acquisibilità del bene. Ha poi giudicato corretta la valutazione probatoria sulla riferibilità allo scooter, alla sostanza e all'arma, valorizzando la disponibilità del mezzo e il rinvenimento di denaro contante. Quanto al coltello, ha ribadito che per gli oggetti equiparati alle armi improprie il reato sussiste se il porto avviene senza giustificato motivo, mentre per altri oggetti occorre anche l'idoneità offensiva in relazione a tempo e luogo. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla lieve entità e sull'art. 131-bis c.p., osservando che un fatto già giudicato non lieve non può essere qualificato di particolare tenuità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato quale fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio, per una quantità qualificata come di lieve entità nel titolo contestato ma comunque oggetto di condanna
art. 4 della legge n. 110 del 1975
norma applicata al porto fuori dell'abitazione di un coltello a serramanico; per gli oggetti equiparati alle armi improprie il reato richiede il porto senza giustificato motivo
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
invocato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova a discarico, ma ritenuto non violato
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
il sequestro è qualificato come atto dovuto riferito a cose oggettivamente sequestrabili, indipendentemente dalle modalità di reperimento
art. 131-bis cod. pen.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito abbia già escluso la lieve entità del fatto stesso, specie in materia di armi
art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975
la lieve entità è valutata considerando non solo le dimensioni dell'arma, ma anche le modalità del fatto e la personalità dell'agente
art. 99, quarto comma, cod. pen.
richiamato in relazione all'aumento di pena per recidiva reiterata infraquinquennale
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 131-bis cod. pen.
non applicabile quando il fatto non possa essere ritenuto particolarmente tenue dopo il giudizio di merito sulla non lievità
Massime di principio
- L'eventuale illegittimità della perquisizione non preclude il sequestro di cose costituenti corpo del reato o a esso pertinenti, poiché il sequestro probatorio è atto dovuto e dipende dalla sequestrabilità oggettiva del bene, non dalle modalità del suo reperimento.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti a quella già motivatamente accolta nei gradi di merito.
- Per il porto di oggetti equiparati alle armi improprie, il reato è integrato dal porto senza giustificato motivo; per altri oggetti indicati dalla norma occorre anche la loro concreta utilizzabilità offensiva in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.
- La valutazione della lieve entità in materia di armi non può fondarsi solo sulle dimensioni dell'oggetto, ma deve considerare complessivamente modalità del fatto e personalità dell'agente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il fatto sia stato già giudicato non lieve dal giudice di merito.
- Le censure nuove, non proposte nei motivi di appello e non rilevabili d'ufficio, sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12370/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12435/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12451/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12453/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12454/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12455/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →