Sentenza n. 207/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della comunicazione del 16.7.2025, di immediata sospensione dell’efficacia della SCIA prot. 26430 del 11.7.2025 con cessazione dell'attività di parcheggio a cielo aperto stagionale in località Marinella, Viale Litoraneo s.n.c. dati catastali fg. 35 part. 176-177.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di immediata sospensione degli effetti della SCIA e cessazione dell'attività di parcheggio stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sospensione della SCIA relativa alla gestione, per la stagione estiva 2025, di un parcheggio a cielo aperto situato in un’area ricompresa nella ZSC IT1345101 Piana del Magra. Ha dedotto che l’attività era già consentita dalla concessione edilizia n. 97/1997, veniva esercitata da circa trent’anni e risultava ammessa dal Piano Particolareggiato degli arenili e della fascia costiera di Marinella, che ne consentiva il mantenimento senza ampliamenti. Ha contestato la necessità di una nuova valutazione di incidenza ambientale e del previo pronunciamento dell’Ente Parco, rilevando che tali adempimenti non erano stati richiesti nelle stagioni precedenti e sostenendo che il parere dell’Ente Parco si sarebbe comunque formato per silenzio-assenso. Ha inoltre dedotto la violazione della disciplina regionale e statale in materia di VINCA, dell’art. 19 l. 241/1990 in materia di SCIA, degli artt. 7 ss., 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost., denunciando difetto di istruttoria, travisamento, manifesta illogicità, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione e sviamento. La società ha sostenuto che lo studio di incidenza prodotto escludeva incidenze significative sulla ZSC, anche perché l’area avrebbe perso ogni carattere di naturalità e l’attività era temporanea e priva di opere edilizie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La SCIA del luglio 2025 aveva esaurito i propri effetti al 30 settembre 2025 e, grazie alla tutela cautelare concessa dal giudice, la società aveva potuto esercitare l’attività per l’intero periodo richiesto, ottenendo quindi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito. Non residuava neppure un interesse all’annullamento con effetti conformativi per la stagione 2026: nelle more era intervenuto il diniego dell’Ente Parco sulla valutazione di incidenza, riferito alla medesima attività e area, idoneo a incidere negativamente sulla successiva verifica comunale dei presupposti della SCIA ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990. Il giudice ha inoltre rilevato che l’esito negativo della VINCA è preclusivo della realizzazione di interventi nelle ZSC, salvo la ricorrenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.P.R. 357/1997. Poiché la ricorrente non ha chiesto il rinvio della causa per proporre motivi aggiunti contro il diniego sopravvenuto, un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto procurarle alcun vantaggio concreto. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto dell’esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Consente al giudice di dichiarare l’improcedibilità quando fatti o atti sopravvenuti dimostrino in modo univoco la perdita dell’interesse alla decisione.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il diniego di VINCA sopravvenuto è idoneo a conformare negativamente la successiva verifica comunale dei presupposti per il legittimo riavvio dell’attività oggetto di SCIA.
art. 5, comma 9, d.P.R. 357/1997
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
Le conclusioni negative della valutazione di incidenza sono preclusive della realizzazione di piani, programmi e interventi nelle ZSC, salvo il ricorrere dei motivi imperativi previsti dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il collegio ha prospettato alle parti la questione della sopravvenuta carenza di interesse prima di definire il giudizio.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato produce effetti temporalmente limitati e tali effetti si esauriscono durante il processo, il ricorso diviene improcedibile se il ricorrente ha già conseguito, anche per effetto della tutela cautelare, l’integrale soddisfazione dell’utilità perseguita.
- Non permane un interesse all’annullamento con effetti conformativi per future attività quando, nelle more del giudizio, interviene un distinto provvedimento negativo riferito alla medesima attività e area, idoneo a precludere o condizionare negativamente la successiva riedizione del potere amministrativo.
- La sopravvenienza di un diniego di valutazione di incidenza ambientale può privare di utilità l’annullamento dell’originario atto comunale inibitorio della SCIA, qualora il diniego sia autonomamente idoneo a impedire il legittimo riavvio dell’attività.
- In assenza di richiesta di rinvio per proporre motivi aggiunti contro il provvedimento sopravvenuto, il ricorso è improcedibile quando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione originaria non potrebbe più arrecare al ricorrente un vantaggio concreto e attuale.
- Una valutazione di incidenza negativa è preclusiva della realizzazione di interventi riguardanti zone speciali di conservazione, salvo la dimostrazione di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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