Cassazione Civile, Ordinanza n. 02481/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
Una società italiana ha citato davanti al Tribunale di Udine due società con sede in Israele chiedendone la condanna, anche in solido, al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di plurime compravendite di beni mobili. Le convenute, costituendosi, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Hanno sostenuto che: le società convenute erano domiciliate in Israele; il rapporto controverso riguardava compravendite con luogo di consegna in Israele; non vi era alcuna accettazione della giurisdizione italiana. La società attrice ha resistito, affermando che il rinvio dell’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 non consentisse di applicare il Regolamento UE n. 1215/2012 nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro e che dovesse invece operare la Convenzione di Bruxelles del 1968, con conseguente rilievo del luogo di esecuzione dell’obbligazione di pagamento; ha inoltre richiamato una clausola delle condizioni generali di vendita che indicava il Foro di Udine.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Hanno affermato che, per controversie rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, il rinvio mobile dell’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 porta ad applicare i criteri oggi previsti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, anche se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro. Nel caso concreto, essendo la domanda relativa al pagamento del prezzo di una compravendita di beni, operava l’art. 7, par. 1, lett. b), del Regolamento, che individua il luogo di esecuzione nell’ipotesi della vendita nel luogo di consegna dei beni. Poiché tale luogo era in Israele, e non risultava una valida convenzione derogatoria del criterio di luogo di esecuzione, il giudice italiano è stato ritenuto privo di giurisdizione. Le spese sono state poste a carico dell’attrice soccombente.
Norme richiamate
art. 3, secondo comma, l. n. 218/1995
il rinvio alla Convenzione di Bruxelles ha natura mobile e si aggiorna ai regolamenti UE che ne hanno preso il posto
art. 4, primo comma, l. n. 218/1995
richiamato dalle ricorrenti per escludere la giurisdizione italiana in mancanza di accettazione
art. 7, par. 1, lett. a) e b), Reg. (UE) n. 1215/2012
nelle controversie contrattuali il foro speciale va individuato, per la compravendita di beni, nel luogo di consegna dei beni; la regola della lettera a) opera solo se non applicabile la lettera b)
art. 7, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 1215/2012
chiarisce che la lettera a) si applica solo nei casi in cui non sia applicabile la lettera b)
art. 5, primo comma, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
citata dalla parte resistente come criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione, ma non ritenuta applicabile direttamente nel caso concreto
Reg. (CE) n. 44/2001
richiamato come regolamento sostituito dal Reg. (UE) n. 1215/2012
Reg. (UE) n. 1215/2012
considerato applicabile, in forza del rinvio mobile, alle materie già ricomprese nella Convenzione di Bruxelles
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
richiamata quale fonte originaria del sistema di competenza speciale cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995
Massime di principio
- Il rinvio operato dall'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles è un rinvio mobile: per le materie già ricomprese nel suo ambito, la disciplina della giurisdizione si adegua ai regolamenti UE succedutisi nel tempo che hanno sostituito la Convenzione.
- Nelle controversie contrattuali aventi ad oggetto la compravendita di beni, il criterio speciale di giurisdizione si determina in base al luogo di consegna dei beni, non al luogo di pagamento del prezzo, salvo diversa convenzione valida sul punto.
- La clausola contrattuale che attribuisce un "foro competente" secondo la terminologia dell'ordinamento interno non equivale, di per sé, a una diversa convenzione sul luogo di esecuzione dell'obbligazione rilevante ai fini dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1215/2012.
- In presenza di compravendita di beni con luogo di consegna situato all'estero, il giudice italiano difetta di giurisdizione se il criterio speciale del regolamento conduce fuori dall'Italia e non risulta una valida deroga convenzionale.
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