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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26054/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Maggio ha chiesto la restituzione di un presunto mutuo di Euro 30.000,00 (avrebbe consegnato assegno per tale importo a garanzia o prova del prestito), dichiarando il rimborso parziale di Euro 7.000,00; Antonucci ha contestato l'entità, affermando che il prestito effettivo era di Euro 15.000,00 e che l'assegno era stato rilasciato come garanzia. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda riconoscendo Euro 23.000,00; la Corte d'appello ha ritenuto provato solo un mutuo di Euro 15.000,00 con acconto di Euro 7.000,00 e ha condannato Antonucci al pagamento di Euro 8.000,00. Di Maggio ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi principalmente dedotti contro la valutazione delle prove testimoniali, la presunta nullità della motivazione, il travisamento delle deposizioni, l'omesso esame di un fatto decisivo (annotazione sul retro dell'assegno) e il riparto delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso; ha dichiarato inammissibile la memoria depositata dal controricorrente per via postale (violazione art. 196‑quater disp. att. c.p.c. e normativa sul deposito telematico) e ha ritenuto infondati i motivi di doglianza in punto di ammissibilità e di valutazione delle prove. Il Collegio ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui non è stata provata la consegna dell'intera somma di Euro 30.000,00 e ha ritenuto congrua la ricostruzione che limita il mutuo a Euro 15.000,00 con pagamento di Euro 7.000,00 e residuo dovuto di Euro 8.000,00. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite del giudizio di legittimità; la somma e gli importi delle spese sono liquidati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    La Corte ha esaminato la questione dell'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniali per mancanza di indicazioni su tempo/luogo; tuttavia ha ritenuto la relativa affermazione un mero obiter dictum perché la sentenza ha comunque valutato nel merito le dichiarazioni testimoniali.

  • art. 196‑quater disp. att. c.p.c.

    Applicata per dichiarare inammissibile la memoria del controricorrente depositata a mezzo posta dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico (1/1/2023).

  • art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.

    Criteri di sindacato in cassazione: vizio di motivazione (n.4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha ritenuto che i motivi riguardanti la motivazione e l'omesso esame fossero infondati o non rilevanti perché le contestazioni non dimostravano un vizio di legge o un fatto decisivo omesso tale da cambiare l'esito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato il principio secondo cui la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito; la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato ai casi in cui il giudizio di merito travisi i fatti o violi regole di valutazione specifiche.

  • art. 132 comma 1 n.4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello rispettasse il minimo costituzionale spiegando il percorso logico sulla valutazione delle testimonianze.

  • art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione delle sentenze; la Corte ha valutato che la motivazione fosse adeguata.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata compensazione delle spese in appello, poiché la valutazione della compensazione è discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo violazione di legge.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (comma 1‑bis e 1‑quater)

    Applicata per la eventuale integrazione del contributo unificato a carico del ricorrente in relazione all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In cause di mutuo/documentazione bancaria è fondamentale provare in modo preciso luogo, tempo, persone e modalità della consegna del denaro: lacune e contraddizioni nelle testimonianze possono indurre il giudice di merito a ritenere non provato l'importo allegato.
  • Annotazioni su documenti (es. retro assegno) possono essere rilevanti ma possono risultare equivoche: la loro efficacia probatoria va valutata insieme al quadro probatorio complessivo e non producono automaticamente prova piena dell'importo contestato.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è carenza o apparente motivazione o travisamento manifesto dei fatti, non per riformulare una diversa ricostruzione probatoria.
  • Un rilievo meramente incidentale o obiter dictum in una sentenza che poi esamina il merito non costituisce motivo rilevante per la cassazione se non ha inciso sulla decisione.
  • Le memorie e i documenti devono essere depositati secondo le modalità telematiche obbligatorie: depositi fuori dai canali previsti possono essere dichiarati inammissibili dopo le scadenze normative.
  • La compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito; il sindacato della Corte di Cassazione è limitato e riguarda solo violazioni di legge od eccesso di potere evidenti.
  • Se si ritiene di aver ricevuto un importo maggiore è utile acquisire prove documentali chiare (quietanze, ricevute separate, forme di riconoscimento scritte non ambigue) e, se possibile, dichiarazioni rese in forma scritta dal debitore per evitare incertezze sulla misura del credito.

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