Cassazione Civile, Sentenza n. 25919/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 3705/2019 della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento e l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale. Due motivi principali: (1) questione di diritto sull'interpretazione dell'art. 161, comma 2, lett. e) l.fall. (modificato dal d.l. n.83/2015) e sulla possibilità di prevedere, nel concordato in continuità, una classe di creditori "a zero" senza alcuna soddisfazione pecuniaria, sostenendo che l'utilità possa consistere nella mera prosecuzione/ rinnovazione dei rapporti contrattuali; (2) vizio procedurale per presunta violazione degli artt. 7 e 15 l.fall. e dell'art. 24 Cost., con la censura che il Pubblico Ministero non avrebbe adeguatamente esplicitato la propria richiesta all'udienza ex art. 162 l.fall., pregiudicando il diritto di difesa del debitore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la locuzione di cui all'art. 161, comma 2, lett. e) l.fall. richiede l'indicazione di un'utilità "specificamente individuata ed economicamente valutabile" e che la proposta concordataria deve avere una "concreta onerosità": la mera previsione della prosecuzione dei rapporti contrattuali non è di per sé idonea a sostituire una utilità economicamente valutabile e non può costituire automaticamente una classe di creditori "a zero". Le disposizioni sopravvenute (es. art. 84 c.c.i.i.) non sono applicabili retroattivamente alla vicenda. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'iniziativa del P.M. basata sulla "notitia decoctionis" trasmessa dal Tribunale di Monza; la mancata comparizione del P.M. alle udienze prefissate non equivale automaticamente a rinuncia ed il P.M. non era tenuto a rinnovare la richiesta; l'onere del P.M. è di allegare i fatti che giustificano la dichiarazione di fallimento (status di imprenditore commerciale e stato di decozione), mentre gli altri profili rilevanti sono a carico del resistente. Nessuna statuizione sulle spese; la Corte ha altresì preso atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 2, lett. e) legge fallimentare
in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore
Richiesta l'indicazione di un'utilità specifica ed economicamente valutabile per ciascun creditore; la mera prosecuzione di rapporti contrattuali non è automaticamente idonea a costituire tale utilità e la proposta deve dimostrare una "concreta onerosità"
art. 84, comma 3 c.c.i.i. (norma sopravvenuta)
la proposta di concordato [in continuità aziendale] prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa
Rappresenta disciplina sopravvenuta rispetto al fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione retroattiva al caso, e ha ritenuto che l'indicazione della continuità contrattuale non basti di per sé a dimostrare l'utilità economicamente valutabile richiesta da art.161
art. 186-bis, vari commi, legge fallimentare
lett. b) del 2° co.; 3° co.; 7° e 8° co. (richiamati nella motivazione)
La relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la cessazione della continuità contrattuale è riferita alla cessazione dell'attività d'impresa; l'esecuzione del concordato non può consistere unicamente nella prosecuzione dei contratti
art. 7 legge fallimentare
Attribuisce al Pubblico Ministero la legittimazione ad avanzare l'istanza di fallimento in presenza di notitia decoctionis; la Corte conferma che il P.M. può procedere sulla base di segnalazione di un giudice anche se il giudice segnalante è diverso da quello competente per la dichiarazione del fallimento
art. 15 legge fallimentare
Richiamato nella censura procedurale: la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione del P.M. alle udienze prefissate non costituisce automaticamente rinuncia all'istanza e non invalida la procedura se il P.M. aveva legittimamente attivato la richiesta
art. 24 Costituzione
Invocato in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato pregiudicato, posto che l'onere di allegazione del P.M. riguarda i fatti essenziali dell'insolvenza e il resistente avrebbe potuto fornire le necessarie controdeduzioni
d.l. n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015 (art. 4)
Fonte della formulazione attuale della lett. e) dell'art.161; la Corte interpreta tale testo vigente alla data dei fatti e ne richiede applicazione rigorosa
legge delega n. 155/2017 (art. 6, lett. g.)
Richiamata dal ricorrente come indizio di evoluzione normativa sul voto dei creditori "soddisfatti con utilità diverse dal denaro"; la Corte la dichiara sopravvenuta e non applicabile retroattivamente al caso
d.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 13
Richiamato in ordine all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Nel concordato preventivo (anche con continuità aziendale) la proposta deve indicare per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile; la mera prosecuzione di rapporti contrattuali non è di per sé sufficiente a soddisfare tale requisito
- Le norme sopravvenute che ampliano le possibili forme di "utilità" (es. disciplina c.c.i.i.) non si applicano retroattivamente alle procedure iniziate anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo chiaro regime di continuità normativa
- La proposta di concordato deve manifestare una "concreta onerosità" e prevedere, anche se minima, forme di soddisfazione dei creditori in tempi ragionevoli, salvo che sia dimostrabile concretamente un'utilità economica valutabile alternativa
- Il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento sulla base di una "notitia decoctionis" ricevuta da altro giudice; la mancata comparizione del P.M. a udienze prefissate non equivale automaticamente a rinuncia dell'istanza
- L'onere di allegazione del P.M. riguarda i fatti essenziali che giustificano la dichiarazione di fallimento (status di imprenditore commerciale e stato di decozione); gli elementi impeditivi o estintivi ricadono nel campo probatorio del resistente
- Per tutelare il diritto di difesa il debitore deve comunque essere messo in condizione di contestare le allegazioni del P.M.; tuttavia la possibilità di eccepire debiti fiscali o altre contestazioni spetta al resistente e non sempre inficia l'ammissibilità dell'istanza del P.M.
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