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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26036/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di pagamento di compensi professionali (circa €14.147,14) per l'attività difensiva svolta dall'avv. Lorusso in favore del Comune di Modugno nel giudizio davanti al TAR Puglia (sent. 1888/2004). Nel corso dei gradi successivi sono state sollevate questioni relative a: competenza e rito (giudice monocratico vs collegiale, applicabilità del procedimento camerale ex L. n. 794/1942), validità e modalità della convenzione professionale del 19.2.1996 e della procura, applicazione delle tariffe forensi e parametri temporali, riconoscimento di una proposta transattiva, interessi e rivalutazione monetaria, e legittimazione processuale dell'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di motivazione specifica e per riproposizione di questioni già decise in sede di merito, aderendo alla giurisprudenza consolidata. Ha ritenuto infondati i rilievi sull'applicabilità del procedimento camerale e della riserva di collegialità, ha confermato che le tariffe applicabili sono quelle vigenti all'epoca dell'esaurimento dell'attività (DM 1994/2004) e che il D.Lgs. 231/2002 e talune norme successive non erano applicabili retroattivamente. Ha escluso la validità della presunta transazione per mancanza di sottoscrizione e approvazioni formali. Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte, ritenendo il ricorso frutto di grave colpa o almeno di negligente reiterazione di questioni infondate, ha condannato Lorusso al risarcimento in favore del Comune ex art. 96 comma 3 c.p.c., quantificato equitativamente pari all'importo dei compensi liquidati, oltre alle spese processuali e con possibilità di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile (art. 183, 184)

    menzionati nel testo processuale

    Riferiti ai termini e alle memorie processuali; la Corte ha osservato che il ricorrente aveva scelto il rito di cognizione ordinario nel 2005 e non poteva avvalersi successivamente delle regole speciali introdotte dopo tale data.

  • Legge 13.6.1942 n.794 (art. 28, 29, art. 24)

    art. 28 e 29 richiamati più volte

    Il procedimento camerale disciplinato da art.28-29 L.794 è applicabile, secondo la giurisprudenza consolidata, alla liquidazione degli onorari per attività svolte in giudizi civili e non per giudizi amministrativi; pertanto non è stato qui applicabile.

  • Codice di Procedura Civile (art. 50 bis, 50 quater, art. 360, art. 348 ter, art. 96)

    art. 50 bis e 50 quater citati; art. 360 invocato dal ricorrente; art. 348 ter richiamato dalla Corte; art. 96 comma 3 applicato

    La riserva di collegialità prevista per i procedimenti in camera di consiglio non opera per il giudizio ordinario amministrativo di cui si discute; l'art.348 ter esclude la censura di cui all'art.360 n.5 quando vi è 'doppia conforme' tra primo e secondo grado; art.96 c.p.c. può essere applicato per responsabilità processuale del ricorrente e la Corte ha ritenuto ricorrente gravemente colpevole richiedendo la condanna ai sensi del comma 3.

  • D.Lgs. 6.9.2005 n. 206 / D.Lgs. n.150/2011 (art. 14) - citazione nel testo

    art.14 D.Lgs.150/2011 richiamato dal ricorrente

    La Corte ha rilevato che l'art.14 del D.Lgs.150/2011 (che disciplina il procedimento camerale monocratico) e le relative modifiche si applicano solo ai procedimenti introdotti dopo il 6.10.2011; non potevano pertanto influire sul giudizio originariamente introdotto nel 2005.

  • D.Lgs. 9.10.2002 n.231

    citato rispetto agli interessi di mora

    La Corte ha ritenuto il D.Lgs.231/2002 non applicabile retroattivamente ai rapporti e alle attività difensive esauritesi nel 2004, quindi non spettavano interessi e rivalutazione in base a tale decreto per il caso concreto.

  • Decreti Ministeriali sulle tariffe forensi (DM 5.10.1994; DM 8.4.2004; DM 55/2014; DM 140/2012)

    DM 5.10.1994 e DM 8.4.2004 richiamati come tariffe vigenti

    La Corte ha applicato le tariffe vigenti all'epoca in cui si concluse l'attività difensiva (1994/2004) e ha escluso l'applicazione di tariffe o parametri successivi senza effetto retroattivo.

  • Codice Civile (art. 1454)

    invocato dal ricorrente per risoluzione di diritto

    La Corte ha richiamato che la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art.1454 cod. civ. deve essere chiesta tempestivamente in giudizio; la mera diffida extragiudiziale non sostituisce la domanda giudiziale di risoluzione.

  • R.D. 18.11.1923 n.2440 (art. 16, 17)

    art. 16 e 17 richiamati dal ricorrente

    I rilievi sulla forma scritta e sulla validità della convenzione sono stati esaminati e la Corte ha ritenuto soddisfatta la forma tramite procura alle liti e collegamento con la delibera comunale; pertanto non è stata dichiarata la nullità per mancata sottoscrizione.

  • Codice Proc. Civ. (art. 83)

    menzionata la procura ai sensi dell'art.83 c.p.c.

    La procura alle liti rilasciata dal Sindaco, collegata alla delibera che richiamava la convenzione, è stata considerata idonea a soddisfare il requisito della forma scritta per il contratto di patrocinio.

  • D.Lgs. 18.8.2000 n.267 (art.107)

    art.107 citato nel contesto della funzione dirigenziale

    La Corte ha osservato che la mera missiva o atto del dirigente non sostituisce la necessaria approvazione e coinvolgimento degli organi contabili per la validità di una transazione che vincoli l'ente pubblico.

  • DPR 115/2002 (art.13 co.1-quater)

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Per le controversie su compensi di avvocati occorre verificare il carattere del giudizio (civile vs amministrativo) per scegliere il procedimento corretto: le procedure camerali previste dalla L. 794/1942 sono storicamente riferite a cause civili e non automaticamente applicabili ai giudizi amministrativi.
  • La normativa e la giurisprudenza applicabili sono quelle vigenti alla data in cui si è esaurita l'attività professionale: norme introdotte successivamente non operano retroattivamente salvo espressa previsione.
  • Se si contesta la validità di una convenzione con la pubblica amministrazione è necessario agire tempestivamente e, se si invoca la risoluzione per inadempimento, proporre la specifica domanda giudiziale; la sola diffida extragiudiziale può non essere sufficiente.
  • Le proposte transattive devono essere formalmente sottoscritte e, quando riguardano la PA, devono coinvolgere e ottenere le approvazioni degli organi competenti (es. Giunta, organi contabili) per avere efficacia vincolante.
  • Il disconoscimento di copie documentali in giudizio richiede specificità: l'assenza di contestazioni puntuali può rendere le copie parimenti rilevanti ai fini probatori.
  • Le eccezioni processuali sulla composizione del giudice o sul rito vanno fondate su norme applicabili al momento dell'introduzione del giudizio; cambi normative intervenute successivamente non producono automaticamente effetti retroattivi.
  • La Suprema Corte di legittimità non è sede per un terzo grado di merito: va indicato un vizio qualificato di diritto e vanno individuati fatti storici decisivi omessi; la mera riproposizione di questioni di fatto è inammissibile.
  • Attenzione al rischio di condanne ex art.96 c.p.c.: ricorsi manifestamente infondati, reiterati o proposti senza la dovuta diligenza possono comportare responsabilità per danni a favore della controparte.

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