Sentenza del 21/10/2015 n. 1104 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Atto impositivo - Emissione - Società di persone estinta - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato la nullità dell'atto impositivo emesso nei confronti della società di persone estinta. L'amministrazione non può validamente notificare o intestare l'atto alla società non più esistente, ma deve rivolgere le proprie pretese nei confronti degli ex soci, secondo le regole applicabili alla successione nei rapporti della società estinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità di un atto impositivo intestato a una società di persone già estinta. La contestazione si fonda sull'inesistenza giuridica della società dopo l'estinzione: non essendo più un soggetto giuridico, essa non può essere destinataria di atti impositivi. Gli eventuali crediti dei creditori sociali, inclusi quelli tributari, devono essere fatti valere nei confronti degli ex soci, nella loro qualità di successori della società estinta.
Massime di principio
- Un atto impositivo deve essere rivolto a un soggetto giuridicamente esistente e dotato di capacità di essere destinatario dell'atto.
- L'estinzione di una società di persone impedisce, in linea generale, di emettere validamente nuovi atti direttamente nei suoi confronti.
- L'estinzione della società non elimina necessariamente i rapporti patrimoniali e tributari pendenti: le pretese dei creditori devono essere indirizzate agli ex soci, considerati successori della società estinta.
- La notifica o l'intestazione dell'atto alla società già estinta comporta la nullità dell'atto, anziché una semplice irregolarità formale.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di estinzione della società, la data di emissione dell'atto e l'effettivo destinatario dell'accertamento.
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