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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 2065 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Parma che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di euro 43.375,74 per IRPEF trattenuta dall'INPDAP tra il 1997 e il 2008 e all'esenzione fiscale della pensione privilegiata. L'Amministrazione ha sostenuto che le pensioni privilegiate ordinarie, comprese quelle militari, rientrano tra le pensioni imponibili ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.R. 917/1986 e non possono essere equiparate alle pensioni di guerra, per le quali opera una specifica esenzione. Il contribuente ha eccepito anche la tardività dell'appello, sostenendo che la notifica della sentenza tramite PEC avesse fatto decorrere il termine breve di 60 giorni.

La decisione

La CTR ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha escluso che, all'epoca dei fatti, la notifica della sentenza tramite PEC nel processo tributario fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ritenendo quindi tempestivo l'appello notificato dall'Agenzia. Nel merito, ha stabilito che le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari hanno natura reddituale, quale retribuzione differita, e sono soggette a IRPEF. L'esenzione prevista per le pensioni di guerra non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva. È stata quindi confermata la legittimità delle ritenute fiscali e negato il rimborso richiesto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 49, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione è stata interpretata nel senso di ricomprendere tra i redditi imponibili anche le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari.

  • Art. 34 D.P.R. 601/1973

    Prevede l'esenzione IRPEF per le pensioni di guerra. Trattandosi di una norma speciale ed eccezionale, l'esenzione è stata ritenuta di stretta interpretazione e non estensibile alle pensioni privilegiate ordinarie.

  • Art. 51 D.Lgs. 546/1992

    Prevede il termine perentorio di 60 giorni per proporre appello dalla notificazione della sentenza, ma la CTR ha ritenuto che la notificazione effettuata tramite PEC dal difensore non fosse allora idonea nel processo tributario.

  • Art. 1 e art. 3-bis Legge 53/1994

    La disciplina delle notificazioni in proprio degli avvocati, inclusa quella tramite PEC, è stata ritenuta non applicabile al processo tributario nel periodo considerato, in assenza delle relative regole attuative specifiche.

  • Art. 46, comma 2, D.L. 90/2014

    È stato richiamato per sostenere l'esclusione dell'applicabilità, al processo tributario, delle regole tecniche sulle notifiche telematiche previste per altri riti.

  • Art. 67 D.P.R. 1092/1973

    La quota aggiuntiva della pensione privilegiata, pari a un decimo, è stata ricompresa nell'imponibile fiscale insieme all'intero trattamento pensionistico.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 151/1981

    non esiste fra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari quella identità ed omogeneità di situazioni che costituisce il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza

    Le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie non costituiscono situazioni omogenee; pertanto non è incostituzionale riservare l'esenzione fiscale alle sole pensioni di guerra.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 387/1989

    È stata richiamata per distinguere le pensioni per invalidità contratta durante il servizio militare di leva dalle pensioni privilegiate ordinarie, che restano imponibili salvo specifica disposizione di esenzione.

  • Cassazione, ordinanza n. 25293/2014

    l'intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie ... soggiace ad imposizione fiscale diretta

    Ha affermato che le pensioni privilegiate ordinarie, compresa la quota di aumento, sono soggette a imposizione fiscale e non possono essere assimilate alle pensioni di guerra.

Massime di principio

  • Le pensioni privilegiate ordinarie, anche se riconosciute a dipendenti militari per infermità dipendenti da causa di servizio, sono normalmente soggette a IRPEF perché considerate redditi da pensione e retribuzione differita.
  • L'esenzione fiscale prevista per una categoria specifica, come le pensioni di guerra, non può essere estesa per analogia a trattamenti diversi, salvo un'espressa previsione normativa.
  • La natura in parte risarcitoria del trattamento non è sufficiente, da sola, a escludere l'imponibilità fiscale quando la legge e la giurisprudenza qualificano il trattamento come reddito pensionistico.
  • Nel processo tributario, la validità e l'efficacia delle notifiche telematiche devono essere valutate secondo la disciplina e le regole tecniche vigenti al momento della notifica; non è sufficiente che una modalità sia prevista in astratto per altri procedimenti.
  • Per ottenere un rimborso IRPEF su una pensione privilegiata occorre dimostrare l'esistenza di una specifica norma di esenzione applicabile al trattamento, non potendo fondare la pretesa soltanto sulla causa di servizio o sulla componente risarcitoria.

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