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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Como

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Concorso a premi - Cartellonistica - Requisito pubblicitario - Sussiste - Calcolo dell'imposta e sua decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta e l’imposta sulla pubblicità è stata ritenuta dovuta. La tassazione deve essere determinata in base alla superficie o dimensione della cartellonistica. In assenza di dichiarazione da parte del contribuente, l’imposta può essere calcolata con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’accertamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento all’imposta sulla pubblicità di un cartellone affisso all’interno di un centro commerciale, sostenendo implicitamente che il cartellone fosse collegato a un concorso a premi e non costituisse un autonomo mezzo pubblicitario. La decisione ha invece rilevato che, dalla grafica e dal contenuto del cartellone, emergeva la finalità di pubblicizzare e incentivare gli acquisti presso il supermercato situato nel centro commerciale, attribuendo agli acquirenti il diritto di partecipare a un concorso a premi. Il cartellone svolgeva quindi una funzione pubblicitaria autonoma, diretta a far conoscere il supermercato ai frequentatori del centro commerciale.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità

    Un messaggio esposto al pubblico è soggetto all’imposta quando, per contenuto, grafica e modalità di esposizione, è idoneo a promuovere un’attività, un esercizio commerciale o l’acquisto di beni e servizi, anche se assolve contemporaneamente ad altre funzioni, come la promozione di un concorso a premi.

  • Regole sul calcolo dell’imposta in base alla superficie del mezzo pubblicitario

    L’importo dell’imposta deve essere determinato considerando la dimensione della cartellonistica, secondo i criteri previsti per i mezzi pubblicitari.

  • Regole sulla dichiarazione dell’imposta sulla pubblicità

    Quando il contribuente non presenta la dichiarazione, l’accertamento dell’imposta può decorrere dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce la contestazione.

Massime di principio

  • Un cartello può essere considerato pubblicitario anche se svolge ulteriori funzioni, come informare su un concorso a premi o su un’iniziativa promozionale.
  • Per stabilire se sussiste il presupposto dell’imposta occorre valutare il contenuto complessivo del messaggio, la grafica e la sua capacità di promuovere un’attività o incentivare acquisti.
  • La collocazione all’interno di un centro commerciale non esclude automaticamente l’imposta: anche una comunicazione rivolta ai frequentatori della struttura può avere natura pubblicitaria.
  • Quando il messaggio promuove un supermercato o gli acquisti presso di esso, il requisito pubblicitario può sussistere anche se il cartellone è collegato a un concorso a premi.
  • In assenza di dichiarazione, il contribuente può essere assoggettato all’imposta con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno oggetto dell’accertamento.
  • La quantificazione dell’imposta dipende dalla superficie o dimensione del mezzo pubblicitario, non soltanto dal contenuto dell’iniziativa promossa.

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