Sentenza del 21/10/2015 n. 568 - Comm. Trib. Prov. Varese
Accertamento - Notizia di reato - Raddoppio dei termini - Applicabilità ai fini dell'accertamento IRAP - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, fondato sulla trasmissione alla Procura della Repubblica di una notizia di reato relativa ai reati previsti dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000. Il contribuente contestava, in particolare, l'applicabilità del raddoppio dei termini all'accertamento IRAP.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. La trasmissione della notizia di reato ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.p., effettuata prima della scadenza del termine di prescrizione del reato, è stata considerata sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini di accertamento. Il raddoppio è stato ritenuto applicabile anche ai fini IRAP, poiché la disciplina IRAP rinvia in via generale alle regole di accertamento previste per le imposte sui redditi.
Norme richiamate
Articoli 331 e 332 c.p.p.
Disciplinano l'obbligo e le modalità di trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria; tale trasmissione costituisce l'elemento rilevante per attivare il raddoppio dei termini.
Articolo 2 del d.lgs. 74/2000
Individua il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la cui segnalazione può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio è legittimo quando la notizia di reato è trasmessa alla Procura prima della scadenza del termine di prescrizione del reato, senza che sia necessaria, secondo il principio espresso, una successiva condanna penale.
Disciplina dell'accertamento IRAP
Il rinvio generale dell'IRAP alle regole di accertamento delle imposte sui redditi consente di applicare anche all'IRAP il raddoppio dei termini previsto in presenza dei presupposti penal-tributari.
Massime di principio
- La trasmissione tempestiva di una notizia di reato alla Procura può essere sufficiente a estendere i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento.
- Per valutare il raddoppio dei termini occorre verificare sia la riconducibilità dei fatti a un reato tributario sia che la notizia di reato sia stata trasmessa prima della scadenza del termine di prescrizione del reato.
- Il raddoppio dei termini può produrre effetti anche su tributi diversi dalle imposte sui redditi, come l'IRAP, quando la relativa disciplina richiama le regole generali di accertamento reddituale.
- La mera esistenza della trasmissione della notizia di reato può essere decisiva: l'esito del procedimento penale non è necessariamente determinante per la validità del termine raddoppiato, salvo specifiche diverse previsioni applicabili al caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 2065 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 2201 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 2229 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →