Cassazione Penale, Sentenza n. 25845/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ruggeri aveva chiesto il dissequestro e la restituzione di una somma di denaro pari a €303.905 e di un telefono cellulare. Il G.U.P. rigettò la richiesta ritenendo la somma di presumibile provenienza illecita alla luce delle indagini per corruzione a carico di Ruggeri e di annotazioni della Guardia di Finanza relative all'omesso versamento dell'IVA da parte della TOMA s.p.a., amministrata dallo stesso Ruggeri, nonché per il possibile coinvolgimento in condotte di riciclaggio. Il ricorrente impugnava l'ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione perché il G.U.P. aveva fondato il mantenimento del sequestro su reati (omesso versamento IVA, ricettazione/riciclaggio) non contestati nell'atto di accusa; 2) mancata indicazione delle esigenze probatorie che giustificassero il sequestro probatorio, in particolare in relazione alla somma di denaro; 3) vizio per omissione di convalida del sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, dato che il denaro non era menzionato nel decreto di perquisizione e sequestro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza nei soli limiti della mancata restituzione del denaro. Ha ritenuto che il G.U.P. avesse mantenuto il sequestro in assenza del requisito di pertinenzialità rispetto al reato per cui si procede, e avesse fatto riferimento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto alle imputazioni (omesso versamento IVA e riciclaggio) senza che il pubblico ministero le avesse esercitate come iniziativa cautelare. Inoltre è stata rilevata la totale omissione di motivazione circa le esigenze probatorie che giustificassero il sequestro probatorio della somma. Quanto al cellulare, il provvedimento aveva deciso su una restituzione non contestata dall'opponente (ultrapetizione), ma tale vizio non ha inciso sullo spegnimento dell'istanza di restituzione del denaro. Conseguentemente è stato disposto il dissequestro e la restituzione della somma all'avente diritto e data comunicazione al Procuratore generale per le competenze di rito.
Norme richiamate
art. 263 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione alla procedura di opposizione avverso il diniego di restituzione/dissequestro; la decisione del G.U.P. risultava motivata come pronunciamento sull'opposizione ai sensi di tale disposizione.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
La fattispecie relativa all'omesso versamento dell'IVA è stata evocata dal G.U.P. come elemento indicativo di gravi indizi, ma la Cassazione ha rilevato che tale riferimento era estraneo alle imputazioni effettive e, quindi, non idoneo a giustificare il mantenimento del sequestro probatorio.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018 (Botticelli), Rv. 273548
Richiama il principio consolidato secondo cui il decreto di sequestro probatorio (e di convalida) deve contenere una motivazione specifica, anche se concisa, che espliciti la finalità probatoria perseguita con il mezzo cautelare.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione specifica che indichi chiaramente le esigenze istruttorie perseguite: non è sufficiente una generica affermazione di sospetta provenienza illecita.
- Non si può fondare il mantenimento di un sequestro probatorio su reati diversi da quelli per cui si procede, salvo che tali reati siano stati posti formalmente all'attenzione dell'autorità procedente; occorre la pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato.
- Se il bene sequestrato è una somma di denaro sospettata di essere profitto di reato, il rimedio più appropriato è il sequestro preventivo (per confiscabilità/pertinenzialità), non il sequestro probatorio, se l'obiettivo è impedire la disponibilità del profitto.
- Il vizio di ultrapetizione (decidere su una restituzione non richiesta) può non comportare l'annullamento dell'intero provvedimento se dal rilievo non deriva pregiudizio alla parte; tuttavia decisioni su oggetti non richiesti sono procedimentalmente scorrete.
- La validità del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria deve essere verificabile rispetto al decreto di perquisizione/sequestro; l'assenza di riferimento a determinati beni nel decreto può integrare un vizio procedurale da valutare.
- Nel procedimento di opposizione al diniego di restituzione (art. 263 c.p.p.) il giudice deve pronunciarsi esplicitamente sull'atto impugnato e tenere conto del decreto del pubblico ministero; lacune motivazionali possono determinare l'annullamento del provvedimento di mantenimento del vincolo.
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