Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale parziale svolta dalla Guardia di Finanza e di precedenti controlli di INPS, INAIL e Direzione provinciale del lavoro, l'Ufficio notificò alla società un avviso di accertamento per l'anno 2002 per omesso versamento di ritenute IRPEF e addizionali, con irrogazione di sanzioni, assumendo che alcuni dipendenti avessero lavorato più ore di quelle dichiarate e che cinque lavoratori fossero dipendenti irregolari o in nero impiegati dalla società in un cantiere presso uno stabilimento di terzi. La società impugnò anche un separato atto di contestazione sanzionatoria; in primo grado entrambi gli atti furono annullati, ma in appello la CTR accolse l'appello dell'Ufficio e ritenne legittimo l'avviso. In Cassazione la società articolò tredici motivi, concentrati soprattutto su vizi di motivazione, nullità della sentenza per motivazione apparente o eccessivamente concisa, omessa pronuncia sul separato atto di contestazione e sui cinque lavoratori asseritamente irregolari, nonché su violazioni della disciplina delle ritenute alla fonte e dell'utilizzabilità/prova dei tabulati dello stabilimento terzo posti a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il nono motivo, relativi alla nullità della sentenza d'appello per motivazione estremamente concisa e per omissione di riferimenti al separato atto di contestazione, rendendo impossibile ricostruire il thema decidendum e le ragioni della decisione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per vizi motivazionali su fatti decisivi e controversi, ma non accolto perché assorbito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è mancante o così concisa da non consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre, nel rito tributario, a imporre l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario impone una motivazione idonea a rendere comprensibili fatti, questioni controverse e ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa considerazione del separato atto di contestazione integra vizio decisorio.
art. 23, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente.
art. 48, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente in tema di redditi di lavoro dipendente e presupposti della ritenuta.
artt. 3 e 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati dalla ricorrente sulla disciplina del versamento delle ritenute.
art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle sanzioni per omessi versamenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova.
artt. 2699, 2700, 2702 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione a valore e forza probatoria degli atti e delle scritture.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dalla ricorrente sui presupposti delle presunzioni semplici, in particolare gravità, precisione e concordanza.
art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in tema di poteri istruttori e prova nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è nulla quando la sua estrema concisione o genericità impedisca di comprendere quali fatti siano stati decisivi, quali questioni siano state effettivamente decise e su quali ragioni si fondi il dispositivo.
- L'omessa indicazione dei motivi di appello e delle ragioni del loro rigetto o accoglimento può determinare nullità della sentenza d'appello, perché rende non ricostruibile il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.
- La mancata considerazione di uno specifico capo della pretesa tributaria o di un separato atto impugnato, quando esso sia stato oggetto di autonoma domanda e di autonoma statuizione nei gradi precedenti, integra un vizio di omessa pronuncia.
- Le censure che investono la sufficienza o la correttezza della motivazione restano assorbite quando la sentenza venga cassata per un vizio processuale radicale della motivazione stessa.
- Nel giudizio d'appello tributario, non è sufficiente un generico richiamo all'avviso di accertamento per soddisfare l'obbligo motivazionale se dall'insieme della decisione non risulta quali contestazioni specifiche siano state esaminate e quale sia stata la sorte dei diversi capi della pretesa.
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