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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale parziale svolta dalla Guardia di Finanza e di precedenti controlli di INPS, INAIL e Direzione provinciale del lavoro, l'Ufficio notificò alla società un avviso di accertamento per l'anno 2002 per omesso versamento di ritenute IRPEF e addizionali, con irrogazione di sanzioni, assumendo che alcuni dipendenti avessero lavorato più ore di quelle dichiarate e che cinque lavoratori fossero dipendenti irregolari o in nero impiegati dalla società in un cantiere presso uno stabilimento di terzi. La società impugnò anche un separato atto di contestazione sanzionatoria; in primo grado entrambi gli atti furono annullati, ma in appello la CTR accolse l'appello dell'Ufficio e ritenne legittimo l'avviso. In Cassazione la società articolò tredici motivi, concentrati soprattutto su vizi di motivazione, nullità della sentenza per motivazione apparente o eccessivamente concisa, omessa pronuncia sul separato atto di contestazione e sui cinque lavoratori asseritamente irregolari, nonché su violazioni della disciplina delle ritenute alla fonte e dell'utilizzabilità/prova dei tabulati dello stabilimento terzo posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il nono motivo, relativi alla nullità della sentenza d'appello per motivazione estremamente concisa e per omissione di riferimenti al separato atto di contestazione, rendendo impossibile ricostruire il thema decidendum e le ragioni della decisione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per vizi motivazionali su fatti decisivi e controversi, ma non accolto perché assorbito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è mancante o così concisa da non consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre, nel rito tributario, a imporre l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario impone una motivazione idonea a rendere comprensibili fatti, questioni controverse e ragioni della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa considerazione del separato atto di contestazione integra vizio decisorio.

  • art. 23, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente.

  • art. 48, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente in tema di redditi di lavoro dipendente e presupposti della ritenuta.

  • artt. 3 e 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati dalla ricorrente sulla disciplina del versamento delle ritenute.

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle sanzioni per omessi versamenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova.

  • artt. 2699, 2700, 2702 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione a valore e forza probatoria degli atti e delle scritture.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente sui presupposti delle presunzioni semplici, in particolare gravità, precisione e concordanza.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in tema di poteri istruttori e prova nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è nulla quando la sua estrema concisione o genericità impedisca di comprendere quali fatti siano stati decisivi, quali questioni siano state effettivamente decise e su quali ragioni si fondi il dispositivo.
  • L'omessa indicazione dei motivi di appello e delle ragioni del loro rigetto o accoglimento può determinare nullità della sentenza d'appello, perché rende non ricostruibile il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.
  • La mancata considerazione di uno specifico capo della pretesa tributaria o di un separato atto impugnato, quando esso sia stato oggetto di autonoma domanda e di autonoma statuizione nei gradi precedenti, integra un vizio di omessa pronuncia.
  • Le censure che investono la sufficienza o la correttezza della motivazione restano assorbite quando la sentenza venga cassata per un vizio processuale radicale della motivazione stessa.
  • Nel giudizio d'appello tributario, non è sufficiente un generico richiamo all'avviso di accertamento per soddisfare l'obbligo motivazionale se dall'insieme della decisione non risulta quali contestazioni specifiche siano state esaminate e quale sia stata la sorte dei diversi capi della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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