Cassazione Penale, Sentenza n. 37340/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva più motivi di cassazione: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nell'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p.; 2) vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva infraquinquennale, con mancata valutazione del tempo intercorso e dell'effettiva rinnovata pericolosità sociale; 3) mancata motivazione "rafforzata" a fronte della riforma in pejus rispetto all'assoluzione in primo grado; 4) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per la diversa valutazione della prova dichiarativa in appello rispetto al Tribunale; 5) difetto di motivazione circa la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi relativi alla valutazione divergente delle dichiarazioni delle persone offese (incidendo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis) e il difetto di motivazione sull'applicazione della recidiva infraquinquennale. Per la prima questione è richiamato il principio che la diversa interpretazione delle risultanze dichiarative in appello impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. Tuttavia, considerata la data di consumazione del reato (28/03/2014) e il termine massimo di prescrizione anche con la recidiva (28/03/2023), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La norma è stata centrale per l'inquadramento del fatto (reato di resistenza/ingiurie a pubblico ufficiale): la Cassazione ha ritenuto che la configurabilità del reato dipendesse in modo decisivo dalla valutazione delle deposizioni delle persone offese, la cui diversa interpretazione avrebbe richiesto il rinnovo dell'istruttoria.
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
La disposizione impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la diversa valutazione della prova dichiarativa riguarda non solo l'attendibilità dei dichiaranti ma ogni diversa interpretazione delle risultanze dichiarative; la Cassazione ha richiamato tale principio per censurare la Corte d'Appello.
Massime di principio
- Se in appello il giudice dà una valutazione sostanzialmente diversa delle testimonianze rispetto al giudice di primo grado, e tale diversa interpretazione incide sulla configurazione del reato, deve essere disposta la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
- La riforma in peius (da assoluzione a condanna) impone una motivazione più articolata e rafforzata: il giudice d'appello deve spiegare espressamente le ragioni che giustificano il ribaltamento rispetto al primo grado.
- L'applicazione della recidiva non può essere automatica: la Corte deve motivare perché i precedenti dimostrino una rinnovata pericolosità sociale e non limitarsi a enunciare l'esistenza di condanne pregresse.
- Quando, anche a seguito di annullamento per vizi motivazionali, risulti che il reato è ormai prescritto, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- La condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili richiede motivazione specifica: il mancato esame di elementi rilevanti su responsabilità e danno può integrare vizio di motivazione.
- In presenza di contrasto valutativo significativo sulle prove dichiarative fra primo grado e appello, il corretto rimedio processuale è il reinvio a nuovo esame probatorio, salvo che la prescrizione renda inutile il rinvio.
Testo integrale
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