Cassazione Civile, Ordinanza n. 07175/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013, con cui l’Ufficio contestava l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’IVA relativi a fatture emesse da un geometra-consulente. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Agenzia in secondo grado. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente distribuito l’onere della prova sull’inerenza delle spese all’attività d’impresa, onere che sarebbe invece gravato sul contribuente. Sosteneva inoltre che la sentenza di appello avesse indebitamente escluso il sindacato dell’Amministrazione sulle scelte economiche della società e avesse valorizzato in modo non corretto la documentazione prodotta dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui l’inerenza è un giudizio qualitativo, riferito alla riconducibilità del costo all’attività d’impresa, anche in termini indiretti, potenziali o futuri, e distinto dal diverso profilo della congruità/antieconomicità, che può operare come indice sintomatico ma non coincide con l’inerenza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valutato la documentazione prodotta dalla società e le presunzioni dell’Ufficio, accertando in fatto l’effettività e la giustificazione dei costi professionali. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in parte infondata e in parte diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sull’inerenza; la Corte ha precisato che il contribuente deve provare l’esistenza, natura e destinazione del costo, mentre l’Ufficio può contestarne l’inerenza con elementi contrari o presuntivi.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte ha ribadito che la norma non è la fonte del principio di inerenza, che si ricava invece dalla nozione di reddito d’impresa; il riferimento al comma 5 riguarda il diverso principio di correlazione tra costi e ricavi.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione anticipata e per la condanna alle ulteriori somme in caso di rigetto del ricorso.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma a titolo sanzionatorio/compensativo per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ha natura qualitativa: un costo è inerente se è riferibile all’attività d’impresa, anche indirettamente, potenzialmente o in proiezione futura, mentre resta estraneo se appartiene a una sfera diversa dall’impresa.
- Sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare l’esistenza del costo, la sua natura e i fatti giustificativi che ne spiegano la destinazione all’attività imprenditoriale; l’Amministrazione può contestare l’inerenza quando gli elementi forniti siano mancanti, insufficienti o contraddetti da circostanze di fatto.
- La congruità o antieconomicità della spesa non coincide con l’inerenza: può costituire solo un indice sintomatico della carenza di connessione con l’impresa, suscettibile di rilievo probatorio ma non decisivo in sé.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
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