Cassazione Penale, Ordinanza n. 01582/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto si risolveva in censure di merito, non consentite in sede di legittimità, in quanto dirette a prospettare una diversa lettura delle prove. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12 marzo 2024 deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il ricorso, tuttavia, mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre validamente censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio o di un diverso apprezzamento dei fatti.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione nel merito delle prove, essendo la Corte di cassazione giudice della legittimità e non del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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