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Sentenza

Sentenza n. 8203/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento – del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/07/2022 pubblicato in G.U., serie generale n. 216, il 15/09/2022 e relativi allegati, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici per gli stessi anni; – dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti. n. 181 del 07/11/2019 e relativi allegati, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; – del decreto del Ministro della Salute del 06/10/2022, pubblicato in G.U., serie generale n. 251, il 26/10/2022, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; – del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022 pubblicato in banca dati in pari data e relativi allegati, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015, nella parte in cui individuano la ricorrente e indicano la somma di € 3.231.570,99 come dovuta; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla ricorrente tra i quali: – la nota prot. n. 433422 del 14/11/2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; – la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”, pubblicata sul sito internet della Regione Toscana alla pagina Pay Back sui dispositivi medici a carico delle aziende fornitrici (https://www.regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici); – il documento “Modelli CE consuntivi 2015” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento “Modelli CE consuntivi 2016” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento “Modelli CE consuntivi 2017” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento “Modelli CE consuntivi 2018” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – il documento contenente i “Dati sintetici” del fatturato per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; – le seguenti delibere in quanto espressamente richiamate nel decreto della Regione Toscana n. 34681/2022: delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 05/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana n. 623 del 06/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 13/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 386 del 27/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro n. 1363 del 30/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est n. 1020 del 16/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30/08/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 09/08/2019; – l'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 182 del 07/11/2019, richiamato nell'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019; – gli ulteriori atti e provvedimenti richiamati e presupposti all'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, ivi inclusi la nota del 22/10/2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29/10/2019 con la quale lo stesso Coordinamento ha rilasciato il proprio assenso tecnico nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema del medesimo Accordo n. 181/2019; – l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14/09/2022 prot. n. 22/179/CR6/C7 e in data 28/09/2022 prot. n. 22/186/SR13/C7; – l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022 Rep. n. 213/CSR; – nonché, per quanto occorrer possa: – del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/06/2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 prot. n. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 prot. n. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/02/2019 prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute; – della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; – della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/03/2020 prot. n. 0007435 del dell'Economia e delle Finanze; se del caso previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla compatibilità dell'art. 9-ter del d.l. 19/06/2015, n. 78 inserito in sede di conversione dalla l. 06/08/2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni (introdotte, da ultimo, con l'art. 18, comma 1, del d.l. 09/08/2022, n. 115, convertito, con mod., dalla l. 21/09/2022, n. 142 e con l'art. 1 del d.l. 11/01/2023, n. 4) con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea meglio precisata nel presente atto; con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati

Giustizia amministrativa202301276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali e atti regionali che hanno accertato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e posto a carico dell'impresa una quota di ripiano pari a euro 3.231.570,99

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il sistema di payback sui dispositivi medici e i relativi atti applicativi statali e regionali, deducendo, in sintesi: illegittimità costituzionale ed europea dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, per violazione dei principi di capacità contributiva, eguaglianza, affidamento, irretroattività e libertà d'iniziativa economica; contrasto con la libera circolazione delle merci, la concorrenza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la direttiva 2014/24/UE; illegittimità degli accordi Stato-Regioni n. 181 e n. 182 del 2019, per difetto di istruttoria, arbitrarietà del tetto uniforme del 4,4% e retroattività; violazione delle garanzie partecipative; difetto di motivazione e istruttoria; errata inclusione dell'IVA nel calcolo; opacità dei dati e dei modelli CE; illegittimità derivata degli atti regionali; errori nella determinazione della quota individuale; violazione della trasparenza e del diritto di difesa. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso quanto alle censure rivolte alla legittimità del sistema normativo e degli atti generali e applicativi. Ha ritenuto non più procedibile la questione relativa alla mancata adesione alla procedura agevolata, poiché la ricorrente non aveva aderito alla procedura di conciliazione e pagamento ridotto prevista dalla normativa sopravvenuta. Ha escluso la necessità di una nuova rimessione alla Corte costituzionale, richiamando le sentenze n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno ritenuto non sproporzionato né irragionevole il payback per gli anni 2015-2018. La ricorrente non ha dimostrato, con elementi sufficientemente analitici, che l'onere avesse determinato una perdita imputabile esclusivamente al payback, anziché al proprio modello imprenditoriale, ai costi di esercizio o all'alea d'impresa. La posizione di mero rivenditore non è stata ritenuta idonea a superare i principi affermati dalla Corte costituzionale. È stata respinta anche la censura fondata sull'antecedenza dei contratti, poiché alcuni rinnovi del 2017 erano stati accettati dalla ricorrente alle medesime condizioni economiche, quando il meccanismo del payback era già normativamente noto. Le censure di diritto UE sono state ritenute infondate: il payback non costituisce barriera all'ingresso, non limita quantitativamente o qualitativamente la circolazione dei prodotti, si applica indistintamente agli operatori e persegue l'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria. Gli accordi Stato-Regioni sono stati considerati espressione di discrezionalità tecnico-organizzativa e di coordinamento della finanza pubblica; il tetto uniforme del 4,4% è stato ritenuto legittimo e funzionale all'omogeneità e al monitoraggio della spesa. Il sistema non è stato qualificato come retroattivo, trattandosi dell'applicazione attuale di una disciplina già vigente a dati consuntivi storici. Il termine per l'adozione del decreto ministeriale è stato ritenuto ordinatorio. Non è stata ravvisata la necessità della partecipazione dei singoli operatori, poiché il decreto ministeriale ha natura generale e ricognitiva. Motivazione e istruttoria sono state ritenute adeguate, mediante il richiamo ai modelli CE e ai dati contabili consolidati. Il calcolo al lordo dell'IVA è stato ritenuto coerente con la natura non tributaria del payback e con la sua funzione di compartecipazione alla spesa pubblica. Quanto alla determinazione concreta del quantum dovuto, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la quantificazione regionale è attività meramente tecnico-contabile e vincolata, dalla quale deriva un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, devoluto al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, la certificazione dello sforamento e l'obbligo di ripiano posto a carico delle imprese fornitrici; il meccanismo è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    Prevede il contenimento della spesa per dispositivi medici entro un tetto nazionale e regionale e costituisce base normativa degli accordi attuativi Stato-Regioni.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023

    Ha previsto la riduzione del dovuto per il periodo 2015-2018, ritenuta dalla Corte costituzionale significativa ai fini della proporzionalità dell'onere.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025

    Ha previsto modalità agevolate di pagamento e conciliazione del payback; la ricorrente non se ne è avvalsa.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per giustificare la sintesi espositiva e l'esame del primo motivo alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti sentenze del TAR e alla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Applicato per sottoporre alle parti la questione relativa al difetto di giurisdizione sulle contestazioni concernenti il quantum debeatur.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia relativa al quantum, entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Non impongono la comunicazione di avvio e la partecipazione dei singoli operatori per un atto generale e ricognitivo rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari.

  • art. 64 c.p.a.

    La ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare in modo analitico la sproporzione dell'onere e gli errori individuali contestati.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Le questioni relative a capacità contributiva ed eguaglianza sono state superate alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024.

  • art. 41 Cost.

    La lamentata incidenza sulla libertà d'iniziativa economica non è stata ritenuta sufficiente a determinare l'illegittimità del meccanismo di ripiano.

  • artt. 16, 17 e 35 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Non risultano violati: la libertà d'impresa può essere limitata per interessi generali, il payback non determina espropriazione e la sostenibilità del servizio sanitario tutela il diritto alla salute.

  • artt. 18, 69 e 72 direttiva 2014/24/UE

    Non ostano al payback, poiché il meccanismo opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi dei fornitori e non modifica oggetto, quantità o prezzo dei singoli contratti di appalto.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come disciplinato dall'art. 9-ter d.l. 78/2015 e integrato dalle successive norme di riduzione e agevolazione, non è di per sé contrario ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, affidamento, capacità contributiva e libertà d'iniziativa economica; la contestazione della sua sproporzione nel caso concreto richiede una prova analitica e individualizzata dell'incidenza dell'onere, non sostituibile dal mero confronto tra payback e utili dichiarati.
  • La fissazione del tetto regionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard rientra nella discrezionalità tecnico-organizzativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e del governo del servizio sanitario, ove la scelta persegua esigenze di omogeneità e monitoraggio della spesa e non sia imposta dalla legge una differenziazione necessariamente correlata alla composizione pubblico-privata dell'offerta.
  • L'applicazione del payback a dati consuntivi relativi ad anni precedenti non costituisce retroattività in senso proprio quando l'obbligo di ripiano e il tetto di spesa erano già previsti dalla legge al momento delle gare e dei contratti, anche se la concreta quantificazione dell'importo interviene successivamente.
  • Per gli atti generali e ricognitivi fondati su dati contabili del Servizio sanitario nazionale e rivolti a una pluralità indeterminata di operatori non è necessaria la comunicazione individuale di avvio del procedimento né la partecipazione dei singoli fornitori; la motivazione può essere fornita mediante il richiamo ai dati contabili e agli atti tecnici presupposti.
  • La contestazione del quantum individuale del payback, quando riguarda la mera verifica del fatturato, l'applicazione della percentuale normativa e la correttezza dei calcoli, concerne un diritto soggettivo al corretto adempimento di un'obbligazione pecuniaria e non l'esercizio di un potere amministrativo; tale controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • Il payback opera esternamente ai singoli contratti di fornitura, sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa e in proporzione al fatturato rilevante, senza modificare ex post l'oggetto, la quantità o il prezzo delle prestazioni contrattuali; pertanto non altera, per ciò solo, le procedure di gara né viola la direttiva 2014/24/UE.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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