Sentenza del 22/02/2018 n. 109 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito all' obbligo di rettifica delle detrazioni dell'IVA in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate in presenza di un concordato preventivo passato in giudicato. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 184 e 185 - Rettifica della detrazione dell'imposta assolta a monte - Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione della detrazione - Nozione di "operazioni totalmente o parzialmente non pagate" - Incidenza di una decisione di omologazione di concordato avente autorità di cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo della società di rettificare le detrazioni dell'IVA assolta a monte dopo l'omologazione definitiva di un concordato preventivo che aveva ridotto i suoi debiti al 44% dell'importo originario, con pagamento entro nove anni. La società sosteneva che la riduzione concordataria costituisse un semplice caso di mancato pagamento parziale, esonerato dalla rettifica ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA, e che la normativa slovena non prevedesse espressamente l'obbligo di rettifica.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la riduzione definitiva delle obbligazioni derivante dall'omologazione del concordato costituisce un mutamento degli elementi utilizzati per determinare la detrazione e, in linea di principio, impone la rettifica dell'IVA detratta. Essa non rientra nell'eccezione prevista per le operazioni totalmente o parzialmente non pagate quando la riduzione è definitiva e rende irrecuperabile la parte del credito, mentre spetta al giudice nazionale verificare concretamente tale definitività. La Corte ha inoltre chiarito che lo Stato membro può esercitare la facoltà di imporre la rettifica anche senza prevedere espressamente, con una formula autonoma, l'obbligo relativo alle operazioni non pagate: è sufficiente che tali operazioni non siano incluse tra le eccezioni all'obbligo generale di rettifica. La decisione sulla controversia concreta e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 90
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
Disciplina la riduzione della base imponibile dal lato del fornitore quando il corrispettivo non viene percepito, lasciando agli Stati membri una facoltà di deroga in caso di non pagamento.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 184
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
Stabilisce il principio generale secondo cui la detrazione deve essere adeguata all'importo effettivamente spettante.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 185, paragrafi 1 e 2
La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate; gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.
La riduzione definitiva dei debiti derivante da un concordato modifica gli elementi della detrazione e non costituisce un semplice mancato pagamento, se il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile. Lo Stato membro può imporre la rettifica anche implicitamente, omettendo tali operazioni dall'elenco delle eccezioni.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 186
Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.
Attribuisce agli Stati membri il compito di stabilire le modalità procedurali della rettifica, nel rispetto dei principi di chiarezza, certezza del diritto e prevedibilità.
Legge slovena ZDDV-1, articolo 39
Il soggetto passivo può rettificare (diminuire) l'importo dell'IVA da versare qualora essa non sia stata pagata, o sia stata pagata solo parzialmente, sulla base di una decisione giudiziaria passata in giudicato.
Consente al fornitore di ridurre l'IVA dichiarata in presenza di procedure concorsuali o esecutive che attestino il mancato pagamento.
Legge slovena ZDDV-1, articolo 68
Il soggetto passivo deve effettuare la rettifica quando, successivamente alla detrazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni.
È la disposizione nazionale applicabile alla rettifica della detrazione dell'acquirente; il fatto che non menzioni espressamente il mancato pagamento non impedisce di considerare esercitata la facoltà nazionale di imporre la rettifica.
Massime di principio
- Una riduzione definitiva del debito conseguente a un concordato omologato e passato in giudicato modifica l'importo effettivamente dovuto al fornitore e, di regola, richiede la rettifica dell'IVA originariamente detratta dall'acquirente.
- La distinzione decisiva è tra mancato pagamento ancora incerto o potenzialmente recuperabile e riduzione definitiva del debito: solo il primo rientra normalmente nell'eccezione per le operazioni non pagate.
- Per valutare la definitività occorre esaminare il diritto nazionale, l'effetto vincolante del concordato e la possibilità concreta per il creditore di ottenere ulteriori pagamenti.
- La normativa nazionale non deve necessariamente formulare in modo espresso un obbligo autonomo di rettifica per il mancato pagamento; l'obbligo può risultare dal sistema complessivo, purché sia chiaro e prevedibile.
- La disciplina IVA deve essere interpretata considerando la realtà economica dell'operazione e mantenendo coerenza tra la rettifica della base imponibile del fornitore e la rettifica della detrazione dell'acquirente.
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