Sentenza n. 605/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento in data 20 febbraio 2025, comunicato il 13 marzo 2025, recante la revoca del nulla osta all’assunzione ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'assunzione e all'ingresso per lavoro subordinato ai sensi della disciplina sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 febbraio 2025, comunicato il 13 marzo 2025, con cui era stato revocato il nulla osta all'assunzione ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025. Nel corso del giudizio il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'atto impugnato. Successivamente, l'amministrazione ha adottato un ulteriore atto prefettizio del 18 dicembre 2025 con cui ha revocato il provvedimento oggetto del ricorso. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che il provvedimento impugnato era stato revocato dall'amministrazione con atto prefettizio del 18 dicembre 2025. Non residuava pertanto un interesse attuale alla decisione sull'impugnazione. Le spese sono state compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la condanna dell'amministrazione avrebbe determinato una mera partita di giro contabile. La liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato provvedimento, previa presentazione della parcella.
Norme richiamate
d.p.c.m. 27 settembre 2023
Il provvedimento impugnato era stato adottato nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione ritira o revoca il provvedimento impugnato, viene meno l'oggetto attuale della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato può giustificare la compensazione delle spese di lite, qualora la condanna alle spese nei confronti dell'amministrazione determinerebbe una mera partita di giro contabile; gli onorari sono liquidati con separato provvedimento secondo le modalità previste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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