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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16382/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari. Primo motivo: dedotta insufficienza e travisamento della motivazione sul profilo della gravità indiziaria rispetto al concorso in estorsione a danno di Flavio Zecca; si sostiene che le intercettazioni siano state interpretate erroneamente e che il Matino fosse solo un tramite sollecitato dallo Zecca, che tra l'altro non lo avrebbe indicato tra gli estorsori. Secondo motivo: carenza o assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari specifiche e all'adeguatezza della misura, con censura sulla mancata dimostrazione del pericolo di reiterazione attuale e sulla rilevanza del tempo intercorso (oltre due anni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (i) sul profilo della gravità indiziaria la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato ai vizi logici e normativi della motivazione e non consente una diversa ricostruzione dei fatti; il Tribunale del riesame aveva esaminato e risposto alle doglianze difensive e motivato l'esistenza di un contributo causale del Matino alle richieste estorsive; (ii) in ordine alle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto adeguata e non illogica la valutazione del Tribunale che aveva valorizzato la pericolosità della condotta, la reiterazione e i precedenti penali (anche per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti e un precedente per estorsione aggravata dal metodo mafioso) e che aveva ritenuto gli arresti domiciliari misura necessaria e adeguata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni: la Cassazione può controllare solo vizi di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione e non riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione del merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio della gravità indiziaria ai fini dell'applicazione di misure cautelari; qui la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato i dati probatori e la loro concludenza

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Regole sulle intercettazioni e valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica l'interpretazione data dal giudice di merito alle intercettazioni

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo, anche in considerazione dei precedenti

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel procedimento di Cassazione; indicazione che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Riferimento ai precedenti penali del ricorrente per reati in materia di stupefacenti, utilizzati dal Tribunale nel valutare il pericolo di reiterazione e la necessità della misura cautelare

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti o proporre una diversa ricostruzione delle prove, salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità nella motivazione
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare è necessario dimostrare specificamente vizi di motivazione riconducibili alle categorie legali (violazione di norme o manifesta illogicità), non il semplice dissenso sulla valutazione delle intercettazioni o sulla credibilità delle fonti
  • Il Tribunale del riesame può valorizzare i precedenti penali e la modalità della condotta, nonché la reiterazione del comportamento, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza di una misura restrittiva come gli arresti domiciliari
  • Il decorso del tempo rispetto al fatto non elimina automaticamente le esigenze cautelari: se sussistono elementi concreti che indicano pericolo di reiterazione o gravità del comportamento, il tempo trascorso può essere considerato recessivo ma non determinante
  • Ricorsi per cassazione in materia cautelare che si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende

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