Cassazione Penale, Sentenza n. 16382/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari. Primo motivo: dedotta insufficienza e travisamento della motivazione sul profilo della gravità indiziaria rispetto al concorso in estorsione a danno di Flavio Zecca; si sostiene che le intercettazioni siano state interpretate erroneamente e che il Matino fosse solo un tramite sollecitato dallo Zecca, che tra l'altro non lo avrebbe indicato tra gli estorsori. Secondo motivo: carenza o assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari specifiche e all'adeguatezza della misura, con censura sulla mancata dimostrazione del pericolo di reiterazione attuale e sulla rilevanza del tempo intercorso (oltre due anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (i) sul profilo della gravità indiziaria la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato ai vizi logici e normativi della motivazione e non consente una diversa ricostruzione dei fatti; il Tribunale del riesame aveva esaminato e risposto alle doglianze difensive e motivato l'esistenza di un contributo causale del Matino alle richieste estorsive; (ii) in ordine alle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto adeguata e non illogica la valutazione del Tribunale che aveva valorizzato la pericolosità della condotta, la reiterazione e i precedenti penali (anche per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti e un precedente per estorsione aggravata dal metodo mafioso) e che aveva ritenuto gli arresti domiciliari misura necessaria e adeguata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni: la Cassazione può controllare solo vizi di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione e non riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione del merito
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio della gravità indiziaria ai fini dell'applicazione di misure cautelari; qui la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato i dati probatori e la loro concludenza
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Regole sulle intercettazioni e valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica l'interpretazione data dal giudice di merito alle intercettazioni
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo, anche in considerazione dei precedenti
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel procedimento di Cassazione; indicazione che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende
art. 73 D.P.R. 309/90
Riferimento ai precedenti penali del ricorrente per reati in materia di stupefacenti, utilizzati dal Tribunale nel valutare il pericolo di reiterazione e la necessità della misura cautelare
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti o proporre una diversa ricostruzione delle prove, salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità nella motivazione
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare è necessario dimostrare specificamente vizi di motivazione riconducibili alle categorie legali (violazione di norme o manifesta illogicità), non il semplice dissenso sulla valutazione delle intercettazioni o sulla credibilità delle fonti
- Il Tribunale del riesame può valorizzare i precedenti penali e la modalità della condotta, nonché la reiterazione del comportamento, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza di una misura restrittiva come gli arresti domiciliari
- Il decorso del tempo rispetto al fatto non elimina automaticamente le esigenze cautelari: se sussistono elementi concreti che indicano pericolo di reiterazione o gravità del comportamento, il tempo trascorso può essere considerato recessivo ma non determinante
- Ricorsi per cassazione in materia cautelare che si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammende
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