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Sentenza

Sentenza n. 1042/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del verbale S.C. Igiene Alimenti Origine Animale - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 1, redatto in data 4 aprile 2022 e altresì individuato come “scheda di controllo ufficiale 20220404BEPFAE01”, nella parte in cui prescrive di aggiornare entro trenta giorni “la procedura di controllo delle temperature con i limiti di temperatura previsti dalla normativa (852/04 e 853/04) per le carni macinate e le frattaglie e correggere di conseguenza le etichette delle carni macinate”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la nota della (i) la nota della A.S.L. 1 prot. n. 20366 del 27 aprile 2022, con la quale si ribadisce che le temperature previste dal Regolamento UE n. 853/2004 per la conservazione delle carni devono essere rispettate anche “nella fase di vendita al dettaglio”, (ii) il parere di A.Li.Sa. – Area Sanitaria – S.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Animale prot. n. 34976 del 4 dicembre 2020, (iii) il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 3971 del 29 giugno 2021, avente a oggetto “Aggiornamenti al Piano regionale integrato della sicurezza alimentare (P.R.I.S.A.) e sanità animale per l’anno 2021”, nella parte di interesse della ricorrente, e (iv) la nota della A.S.L. 1 prot. n. 22158 del 4 maggio 2022.

Giustizia amministrativa202200379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di controllo sanitario contenente l’ordine di conservare carni macinate e frattaglie alle temperature indicate dalla normativa richiamata e di correggere le relative etichette, unitamente agli atti presupposti e successivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il verbale adottato all’esito di un controllo presso un punto vendita al dettaglio, contestando la prescrizione di conservare la carne macinata e le frattaglie a 2 °C anziché a 4 °C e di modificare conseguentemente le etichette. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, la violazione del sistema HACCP e l’erronea interpretazione della normativa europea, sostenendo che il regolamento n. 853/2004 non sarebbe applicabile alla vendita al dettaglio e che la conservazione a 4 °C non determinerebbe un rischio significativo per la sicurezza alimentare; ha anche prospettato, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del parere dell’ASL e del decreto regionale richiamati, assumendo che consentissero deroghe temporalmente limitate alle prescrizioni del regolamento n. 853/2004 in assenza di rischio per la salute umana. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e seguenti e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, mancata considerazione delle richieste di interlocuzione e insufficienza o tautologicità della motivazione. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per natura endoprocedimentale dell’atto e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuto adeguamento spontaneo della società.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse l’annullamento di una prescrizione vincolante adottata nell’esercizio di poteri autoritativi di controllo sanitario, con conseguente lesione di un interesse legittimo. Ha escluso anche la natura meramente endoprocedimentale del verbale, poiché esso conteneva un ordine direttamente efficace nei confronti della società. Il ricorso è stato ritenuto procedibile: l’adempimento alla prescrizione non costituisce acquiescenza in assenza di una dichiarazione espressa o di una condotta univocamente incompatibile con la volontà di impugnare, e nel caso concreto non erano presenti tali elementi. Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha accolto per manifesta violazione delle garanzie partecipative. Poiché l’amministrazione aveva concesso trenta giorni per l’adeguamento, non risultava una situazione di grave e immediato pericolo per la salute pubblica. Inoltre, la complessità della disciplina e la diversa interpretazione delle norme unionali rendevano necessario consentire alla società di presentare controdeduzioni prima dell’imposizione della prescrizione vincolante. L’omissione della comunicazione di avvio o del contraddittorio è giustificata, in occasione di visite ispettive, soltanto quando sia accertato un immediato pericolo per la salute o l’igiene pubblica, tale da richiedere misure urgenti. Il TAR ha quindi annullato il verbale nella parte relativa alle prescrizioni sulle temperature e sulle etichette. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Le garanzie partecipative devono essere rispettate anche nell’ambito dei controlli ispettivi quando l’amministrazione intenda adottare prescrizioni vincolanti e non ricorra una situazione di immediato pericolo per la salute o l’igiene pubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento contenente prescrizioni vincolanti deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente in relazione alla complessità della disciplina e alla controversa interpretazione delle norme unionali.

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

    La normativa è stata richiamata dalle parti con riferimento alle prescrizioni igienico-sanitarie e al sistema HACCP, ma la sentenza non definisce nel merito la corretta temperatura di conservazione.

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

    La sentenza non decide nel merito l’ambito applicativo del regolamento e le temperature prescritte, poiché l’annullamento è fondato sulla violazione delle garanzie partecipative.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’atto adottato dall’autorità sanitaria nell’esercizio di poteri di controllo che contenga prescrizioni vincolanti e direttamente efficaci nei confronti dell’operatore economico è impugnabile davanti al giudice amministrativo e non ha natura meramente endoprocedimentale.
  • Nell’ambito di un’ispezione sanitaria, l’omissione delle garanzie partecipative è giustificata soltanto quando sia stata accertata una situazione di immediato pericolo per la salute o l’igiene pubblica tale da richiedere l’adozione di misure urgenti.
  • Quando l’amministrazione concede un termine per adeguarsi a una prescrizione, tale circostanza può escludere la sussistenza di un pericolo grave e imminente e impone, in assenza di ragioni d’urgenza, la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
  • L’esecuzione spontanea di un provvedimento amministrativo non determina di per sé acquiescenza né sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, salvo che sia accompagnata da una dichiarazione espressa di rinuncia o da una condotta univocamente incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio.
  • Il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente il motivo decisivo secondo il principio della ragione più liquida, evitando l’esame delle ulteriori censure quando l’accoglimento di una di esse è sufficiente a definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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