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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 778/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria derivante da sanzione amministrativa per imposte dirette e IVA anno 2002, deducendo in particolare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'omessa notifica dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 (quale presupposto per l'iscrizione ipotecaria). Il ricorrente sosteneva che alcune delle cartelle presupposte (6 su 10) non sarebbero state regolarmente notificate e che, in ogni caso, mancava la preventiva intimazione ad adempiere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi e terzo motivo del ricorso (con il secondo assorbito), ma ha ritenuto fondato il quarto motivo relativo all'omesso esame, da parte della CTR, della notificazione di sei delle dieci cartelle presupposte all'iscrizione ipotecaria. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata quanto a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per nuovo esame anche sulle spese. La Corte, altresì, ha affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 può essere effettuata anche senza preventiva intimazione ad adempiere, salvo i casi in cui opera la regola prevista dall'art. 50 (es.: espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    Disciplina l'intimazione ad adempiere; la Corte segnala che l'intimazione è prescritta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma non è sempre requisito necessario per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca

    L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 non è considerata un atto di espropriazione forzata; perciò può essere iscritta anche senza la preventiva intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, essendo la disciplina del secondo comma di art. 50 richiamata solo in specifiche ipotesi.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Riguarda la forma e il contenuto delle relate di notifica; la CTR ha ritenuto che le relate prodotte dall'Ufficio dimostrassero il rispetto della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. con riferimento alle cartelle prodotte.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in relazione ai principi di ragionevole durata del processo e all'economia processuale, che consentono alla Corte di Cassazione di decidere direttamente questioni di diritto non richiedenti nuovi accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Richiamato in chiave 'costituzionalmente orientata' per giustificare la possibilità, in Cassazione, di decidere nel merito in presenza di omessa pronuncia su questioni di diritto che non richiedano accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3,4,5)

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: n.3 (violazione di legge), n.4 (nullità per mancata pronuncia su domanda), n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha utilizzato tali parametri per valutare le doglianze del ricorrente e ha accolto il motivo relativo all'omesso esame di fatto (n.5) sul punto delle notifiche delle cartelle.

  • Codice di procedura civile, art. 329, comma 2

    Richiamato dal ricorrente in prospettiva di efficacia della sentenza di primo grado e del suo passaggio in giudicato; la Corte ha però ritenuto infondato il motivo correlato.

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato nella contestazione del ricorrente sul presunto passaggio in giudicato della decisione di primo grado; la Corte non ha ritenuto fondato tale profilo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Citato dal ricorrente in subordine per contestare la specificità dell'appello dell'Agenzia; la Corte non ha ritenuto fondate le correlabili censure di inammissibilità dell'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    Richiamato in relazione ai profili di specificità dell'impugnazione; la Corte non ha dato rilievo decisivo a tali doglianze nel contesto.

  • Codice di procedura civile, art. 370, primo comma

    Norma sulla presentazione del controricorso in Cassazione; qui l'Agenzia e la concessionaria sono rimaste intimati ma non hanno depositato controricorso.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 27

    Richiamati dal ricorrente nel quarto motivo; la Corte non ha ritenuto il motivo configurare una violazione di legge astratta ma ha consentito l'analisi come omesso esame di fatto decisivo (nullità derivata per omessa notifica di atti presupposti).

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non è assimilabile a un atto di espropriazione forzata e può essere iscritta senza la preventiva intimazione ad adempiere ex art. 50, salvo le specifiche ipotesi previste dall'art. 50 (es.: espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella).
  • La validità dell'iscrizione ipotecaria dipende dalla regolarità delle notifiche degli atti presupposti (le cartelle): la mancanza o nullità della notifica di una o più cartelle può costituire motivo idoneo ad incidere sulla legittimità dell'iscrizione e deve essere esaminata dal giudice di merito.
  • In sede di impugnazione la CTR deve verificare la notificazione di tutte le cartelle che costituiscono il presupposto dell'iscrizione ipotecaria; l'omesso esame di tale fatto decisivo può giustificare la cassazione e il rinvio per un nuovo giudizio.
  • In Cassazione la Corte può decidere direttamente le questioni di diritto eventualmente non pronunciate dal giudice di merito quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto (principio di economia processuale e durata ragionevole del processo).
  • Chi contesta la regolarità della procedura esecutiva deve indicare con precisione le notifiche contestate e le date rilevanti (es. data di notifica della cartella), perché l'assenza di tali indicazioni può indebolire la censura.
  • La produzione in giudizio delle relate di notifica è determinante: se l'Amministrazione esibisce relate riferite a specifiche cartelle, il controllo del giudice si circoscrive a quelle; se esistono altre cartelle presupposte, il giudice deve comunque verificarne la regolarità.

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